CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1997
Cassazione n. 04120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1997 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Piacenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e C 4.000,00 di multa, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il primo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità dal momento che si risolve nell'enunciazione di principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità senza confrontarsi con la sentenza impugnata che ha escluso il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in ragione del dato ponderale (tra cui vi era una confezione di grammi 304 di marijuana oltre ad altri quantitativi più modesti) da cui ha tratto il convincimento che il fatto non fosse di minima offensività. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». La motivazione della corte territoriale è congrua ed è corretta in diritto. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte del "peso dei precedenti penali" ha ritenuto di condividere il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva specifica e infraquinquennale. Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva.In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata. Infine, connotato da genericità è la censura sulla dosimetria della pena lamentandosi il ricorrente della misura della pena ritenuta eccessiva. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di non mitigare il trattamento sanzionatorio e ciò in ragione della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. e la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17