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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 21218/2026

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atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di Catania del23 settembre 2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CaliòCappellieri e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro600,00 di multa per il reato di duplice furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti che avevano rinunciato ai motividi appello, motivava sinteticamente sulla penale responsabilità degli imputati(anche richiamando la sentenza di primo grado), sulla corretta qualificazionegiuridica della fattispecie e sulla congruità della pena.2.

Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoGiacomo [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio diviolazione di legge per difetto di motivazione, laddove il giudice avrebbe dovutoprocedere ad una pur sintetica esposizione delle valutazioni in fatto e in diritto.3.

Ha altresì proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di violazione di legge nonché dimotivazione, laddove il giudice avrebbe dovuto evidenziare le ragioni logiche perle quali non ricorresse un’ipotesi di proscioglimento, approfondire la correttezzaformale e valutare la vicenda sostanziale.4.

In data 27 gennaio 2025 ha infine proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore, deducendo errores in procedendo in ordine alla dosimetriadella pena.5.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità.

Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge,di fatto i ricorsi lamentano un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati(Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art.599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non sololimita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 – 01; in senso contrariocfr.

Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01).Ne consegue, pertanto, che i ricorsi sono inammissibili perché manifestamenteinfondati.Quanto al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], è altresì tardivo e genericonei motivi.Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senzaformalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisialle parti, l'inammissibilità del ricorso.Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profilidi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro quattromila ciascuno a favore della cassa delle ammende, avutoriguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di Catania del23 settembre 2025, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CaliòCappellieri e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro600,00 di multa per il reato di duplice furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.La sentenza, preso atto dell’accordo delle parti che avevano rinunciato ai motividi appello, motivava sinteticamente sulla penale responsabilità degli imputati(anche richiamando la sentenza di primo grado), sulla corretta qualificazionegiuridica della fattispecie e sulla congruità della pena.2. Avverso l'indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoGiacomo [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio diviolazione di legge per difetto di motivazione, laddove il giudice avrebbe dovutoprocedere ad una pur sintetica esposizione delle valutazioni in fatto e in diritto.3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio di violazione di legge nonché dimotivazione, laddove il giudice avrebbe dovuto evidenziare le ragioni logiche perle quali non ricorresse un’ipotesi di proscioglimento, approfondire la correttezzaformale e valutare la vicenda sostanziale.4. In data 27 gennaio 2025 ha infine proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore, deducendo errores in procedendo in ordine alla dosimetriadella pena.5. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità. Pur qualificando i vizi dedotti in termini di violazione di legge,di fatto i ricorsi lamentano un difetto di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sededi legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati(Sez. 3 n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art.599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non sololimita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.(Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 – 01; in senso contrariocfr. Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 – 01).Ne consegue, pertanto, che i ricorsi sono inammissibili perché manifestamenteinfondati.Quanto al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], è altresì tardivo e genericonei motivi.Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarata, senzaformalità, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisialle parti, l'inammissibilità del ricorso.Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nella vigente formulazione, valutati i profilidi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro quattromila ciascuno a favore della cassa delle ammende, avutoriguardo al rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]