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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03132/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso (omissione di valutazione tecnica sulla effettività della falsificazione dei documenti) è basato su argomentazioni non proposte in appello ed è pertanto inammissibile, posto che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01); rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso (indcati come motivo I e II, identificazione della ricorrente e trattamento sanzionatorio) non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto: le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 4, 5 e 6 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difensivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente); sul trattamento sanzionatorio vi è congrua motivazione alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso (omissione di valutazione tecnica sulla effettività della falsificazione dei documenti) è basato su argomentazioni non proposte in appello ed è pertanto inammissibile, posto che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01); rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso (indcati come motivo I e II, identificazione della ricorrente e trattamento sanzionatorio) non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto: le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 4, 5 e 6 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difensivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente); sul trattamento sanzionatorio vi è congrua motivazione alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 03132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris