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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43192/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 6 febbraio 2017 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.pen. (furto aggravato di energia elettrica, accertato in Carini il 12 agosto 2011).

2. Avverso la sentenza d'appello ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che, nella formulazione vigente (ex lege n. 103 del 2017) non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva, e deducendo che l'atto di impugnazione era correlato criticamente ai punti della decisione con adeguata prospettazione delle questioni devolute in fatto e in diritto.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Invero, già prima dell'entrata in vigore della

I. n. 103 del 2017, il diritto vivente aveva enunciato il principio di diritto secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822.

3.2. Ciò premesso, si osserva che, come rilevato dalla sentenza impugnata, le censure formulate con il primo motivo di appello, che valorizzavano, al fine di escludere la responsabilità dell'imputata, la circostanza che ella coabitasse con altre persone, non si confrontano con la sostanziale ratio decidendi della sentenza di condanna, secondo la quale era decisiva la circostanza che l'immobile fosse di proprietà dell'imputata, che costei vi avesse la residenza e vi dimorasse, che senza il cavo volante il detto luogo di abitazione non avrebbe usufruito dell'energia elettrica e che della relativa erogazione, accertata come effettivamente goduta dalla Conigliaro e dai suoi familiari, nessuno avesse giammai effettuato il pagamento.

Parimenti anche il secondo motivo di appello - in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio - risulta genericamente formulato rispetto al complessivo tenore della motivazione, in quanto fonda sullo stato di incensuratezza e sulla personalità dell'imputata, nonché sulle modalità del fatto, senza nulla spiegare e documentare in ordine alla loro concreta incidenza sulla dosimetria della pena e sulla concessione dei benefici invocati.

3.3. Ne viene che il rilevato difetto di specificità del gravame, nel senso prospettato dalla Corte d'appello, risulta senz'altro sussistente.

I

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 6 febbraio 2017 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.pen. (furto aggravato di energia elettrica, accertato in Carini il 12 agosto 2011). 2. Avverso la sentenza d'appello ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge, in relazione all'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che, nella formulazione vigente (ex lege n. 103 del 2017) non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva, e deducendo che l'atto di impugnazione era correlato criticamente ai punti della decisione con adeguata prospettazione delle questioni devolute in fatto e in diritto. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Invero, già prima dell'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, il diritto vivente aveva enunciato il principio di diritto secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822. 3.2. Ciò premesso, si osserva che, come rilevato dalla sentenza impugnata, le censure formulate con il primo motivo di appello, che valorizzavano, al fine di escludere la responsabilità dell'imputata, la circostanza che ella coabitasse con altre persone, non si confrontano con la sostanziale ratio decidendi della sentenza di condanna, secondo la quale era decisiva la circostanza che l'immobile fosse di proprietà dell'imputata, che costei vi avesse la residenza e vi dimorasse, che senza il cavo volante il detto luogo di abitazione non avrebbe usufruito dell'energia elettrica e che della relativa erogazione, accertata come effettivamente goduta dalla Conigliaro e dai suoi familiari, nessuno avesse giammai effettuato il pagamento. Parimenti anche il secondo motivo di appello - in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio - risulta genericamente formulato rispetto al complessivo tenore della motivazione, in quanto fonda sullo stato di incensuratezza e sulla personalità dell'imputata, nonché sulle modalità del fatto, senza nulla spiegare e documentare in ordine alla loro concreta incidenza sulla dosimetria della pena e sulla concessione dei benefici invocati. 3.3. Ne viene che il rilevato difetto di specificità del gravame, nel senso prospettato dalla Corte d'appello, risulta senz'altro sussistente. I 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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