CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare ladisciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dei seguentiprovvedimenti: 1) sentenza n. 1378/2016 della Corte di appello di Catanzaro del25 maggio 2016, irrevocabile il 19 ottobre 2017, di conferma della condannapronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 2015 (processo c.d.Perseo) in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5, cod. pen.con il ruolo di partecipe dal 2004 fino alla data della sentenza di primo grado,nonché per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 commesso indata anteriore e prossima al 25 febbraio 2013, e per il reato di tentata estorsionecommesso il 28 febbraio 2013, 2) sentenza n. 2287/2020 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 2020, irrevocabile l’11 marzo 2022, di confermadella condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 3 giugno 2019(processo c.d. [OSCURATO:PERSONA]) in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1,3, 4 e 5 cod. pen. con ruolo apicale dal giugno 2016 alla data di pronuncia dellasentenza di primo grado, nonché per due ipotesi di reato di cui all’art. 73,comma 4, d.P.R. 309 del 1990 commesse fino al mese di novembre 2016;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti ma complementari motivi, sidenunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81cod. pen. evidenziando che la Corte di appello, operando una erratasovrapposizione del piano storico-organizzativo e di quello dell’unità ideativo-volitiva, nonché creando un indebito automatismo cronologico, sarebbe incorsain un grave errore di valutazione anche omettendo di confrontarsi con glie lementi a l legat i e con gl i argomenti espost i dal la di fesa,e nelcontempodeterminando una ingiustificata disparità di trattamento con altricoimputati ai qualila continuazione è stata riconosciuta, sia riguardo al reatoassociativo che per quelli in materia di stupefacenti;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato inordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essererintracciabile sin dalla commissione del primo reato, cioè nel caso di speciedall’inizio della partecipazione alla prima associazione mafiosa, risalente all’anno2004, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che ireati, dopo che la commissione del primo si era arrestata all’anno 2015, sonoinseriti nel medesimo contesto criminale (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); eciò considerato che conriferimento alla continuazione tra reati associativi non è sufficiente il riferimentoalla tipologia del reato, alla natura permanente dello stesso e all'omogeneitàdelle condotte (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez.4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n.6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01) quanto piuttosto, è necessarioindividuare l’esistenza di una originaria programmazione, per cui il giudice, alfine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazioneorganizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione,è tenuto a effettuare una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sullaloro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo (Sez. 5, n. 20900 del26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017,Carpentieri, Rv. 271569 - 01);Rilevato, inoltre, che la motivazione, con il riferimento alla distanzacronologica (pari a più di tre anni) e alla ritenuta esclusione nei fatti oggettodella seconda pronuncia dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., risultaconforme ai pacifici principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto(Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2,n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]