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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 31205/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28- 202 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaDella Giuliana 44,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaA. [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 1930/2023della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 3/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella sua qualità di titolare dell’agenziaVedi, propose appello avverso la sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento dell’importo di Euro 239.831,88 , oltre accessori, a titolo di compenso per la mediazione del contratto di fornitura degli arredi dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, nonché dell’importo di Euro50.000,00 oltre accessori, a titolo di compenso per la mediazione della fornitur a degli arredi del [OSCURATO:PERSONA] di Roma. [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale avverso la liquidazione delle spese.

2. Con sentenza n.1930/2023, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione di Vettore , provvedendo a nuova liquidazione delle spese in accoglimento dell’appello incidentale.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, ribadito cheil procacciatore d’affari ha l’obbligo di iscriversi al [OSCURATO:PERSONA] (REA)nel caso in cui svolga l’attivit ̀ di procacciamento d’affari a titolo professionale, indipendentemente dall’oggetto della intermediazione (beni mobili, immobili o aziende), mentre è esonerato nel caso in cui svolga in modo de tutto occasionale l’attivit̀ di mediazione avente ad oggettobeni mobili, ha escluso nella fattispecie l’occasionalit̀ in considerazione delle caratteristiche dell’attivit̀, come descrittedallo stesso attore.

Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 3 -

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad ununico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.

In data 8/5/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione ha proposto, ex art. 380 bis cod. proc. civ., la definizione accelerata del ricorso per improcedibilità, per non essere stata prodotta la copia della notifica della sentenza di appello, avvenuta, secondo quanto riferito in ricorso, in data 9/10/23, ad opera della società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è procedibile atteso che, in data 29/12/2023 risultano tempestivamente depositate, nel fascicolo telematico, la mail di notifica del 9/10/23 dell a sentenza impugnata, il provvedimento e la relata di notifica che vi sono stat i allegati.

In tal senso la proposta di decisione accelerata non può essere condivisa nel suo contenuto.

1. Con l’unicomotivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., «la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma In. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 100 cod. proc. civ.e degli art. 2 e 6 legge n. 39 del 03/02/1989 : con un primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato l’occasionalit̀ dello svolgimento da parte sua dell’attivit̀ di procacciatore d’affari di beni mobili, sebbene riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; per altro profilo, ha lamentato che la stessa Corte d’appello, pur avendo riconosciuto che l’iscrizione costituisce condizione dell’azione, sicché la documentazione della sua sussistenza si sottrae alle preclusioni che regolano l’attivit̀ di deduzione e Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 4 - produzione delle parti, ha escluso che possa sopravvenire non soltanto la prova, ma l’iscrizione stessa; secondo il ricorrente, invece, nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimit̀, l’iscrizione può avvenire anche successivamente al conferimento dell’incarico, purché sussista al momento della decisione.

1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

Il primo profilo di censura è infatti inammissibile, perché diretto ad una rivisitazione in merito del giudizio di non occasionalità dell’attivit̀ di procacciatore d’affari, come espressodalla Corte d’appello con motivazione esaustiva e completa, fondata su incontestabili presupposti in fatto (i plurimi rapporti di fornitura di arredo alberghiero «segnalati» ad [OSCURATO:PERSONA], riportati in ricorso e oggetto di prova per testi).

Il secondo profilo è, invece, infondato in diritto.

Innanzitutto si deve puntualizzare che è questione estranea al presente giudizio l’ammissibilit̀ della prova in appello, oltre le preclusioni di rito, della sola prova dell’iscrizione, perché nella fattispecie certamente, come stabilito dalla Corte d’appello, al momento dell’espletamento dell’attivit̀ di mediazione per cui sono state chieste le provvigioni, cioè gli anni 2011 e 2012, [OSCURATO:PERSONA] non era ancora iscritto nel Registro dell’imprese (l’iscrizione è avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Nella sua censura, invece, il ricorrente continuamente sovrappone i piani della sussistenza dell’iscrizione e della relativa prova.

Sul punto, allora, è sufficiente qui ribadire che l’obbligo legislativo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le Camere di commercio discende da norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti, per cui il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice: l'art. 6, co. 1 l. 39/1989 dispone esplicitamente che abbiano «diritto alla Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 5 - provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli».

Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit. non ha abrogato la l. 39/1989 ma si è limitato a disporre che: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di affari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio; (b) i richiami al ruolo dei mediatori contenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che l’iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commerciosia fatto costitutivo del diritto alla provvigione, il cui difetto è rilevabile d’ufficio, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte, risultando inapplicabile l’art. 115 cod. proc. civ. ( C ass.

Sez. 2, n. 29506 del 24/10/2023; Sez. 2, n. 4019 del 09/02/2023).

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannaDiego Vettore al pagamento, in favore diArredo [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ric. 2020 n. 25450 sez.

S2 -ud. 13-11-2024 - 6 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28- 202 4 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaDella Giuliana 44,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaA. [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 1930/2023della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 3/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella sua qualità di titolare dell’agenziaVedi, propose appello avverso la sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento dell’importo di Euro 239.831,88 , oltre accessori, a titolo di compenso per la mediazione del contratto di fornitura degli arredi dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma, nonché dell’importo di Euro50.000,00 oltre accessori, a titolo di compenso per la mediazione della fornitur a degli arredi del [OSCURATO:PERSONA] di Roma. [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale avverso la liquidazione delle spese. 2. Con sentenza n.1930/2023, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione di Vettore , provvedendo a nuova liquidazione delle spese in accoglimento dell’appello incidentale. Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, ribadito cheil procacciatore d’affari ha l’obbligo di iscriversi al [OSCURATO:PERSONA] (REA)nel caso in cui svolga l’attivit ̀ di procacciamento d’affari a titolo professionale, indipendentemente dall’oggetto della intermediazione (beni mobili, immobili o aziende), mentre è esonerato nel caso in cui svolga in modo de tutto occasionale l’attivit̀ di mediazione avente ad oggettobeni mobili, ha escluso nella fattispecie l’occasionalit̀ in considerazione delle caratteristiche dell’attivit̀, come descrittedallo stesso attore. Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 3 - 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad ununico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. In data 8/5/2024, il Consigliere delegato di questa Sezione ha proposto, ex art. 380 bis cod. proc. civ., la definizione accelerata del ricorso per improcedibilità, per non essere stata prodotta la copia della notifica della sentenza di appello, avvenuta, secondo quanto riferito in ricorso, in data 9/10/23, ad opera della società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è procedibile atteso che, in data 29/12/2023 risultano tempestivamente depositate, nel fascicolo telematico, la mail di notifica del 9/10/23 dell a sentenza impugnata, il provvedimento e la relata di notifica che vi sono stat i allegati. In tal senso la proposta di decisione accelerata non può essere condivisa nel suo contenuto. 1. Con l’unicomotivo, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., «la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma In. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 100 cod. proc. civ.e degli art. 2 e 6 legge n. 39 del 03/02/1989 : con un primo profilo, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato l’occasionalit̀ dello svolgimento da parte sua dell’attivit̀ di procacciatore d’affari di beni mobili, sebbene riconosciuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; per altro profilo, ha lamentato che la stessa Corte d’appello, pur avendo riconosciuto che l’iscrizione costituisce condizione dell’azione, sicché la documentazione della sua sussistenza si sottrae alle preclusioni che regolano l’attivit̀ di deduzione e Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 4 - produzione delle parti, ha escluso che possa sopravvenire non soltanto la prova, ma l’iscrizione stessa; secondo il ricorrente, invece, nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimit̀, l’iscrizione può avvenire anche successivamente al conferimento dell’incarico, purché sussista al momento della decisione. 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Il primo profilo di censura è infatti inammissibile, perché diretto ad una rivisitazione in merito del giudizio di non occasionalità dell’attivit̀ di procacciatore d’affari, come espressodalla Corte d’appello con motivazione esaustiva e completa, fondata su incontestabili presupposti in fatto (i plurimi rapporti di fornitura di arredo alberghiero «segnalati» ad [OSCURATO:PERSONA], riportati in ricorso e oggetto di prova per testi). Il secondo profilo è, invece, infondato in diritto. Innanzitutto si deve puntualizzare che è questione estranea al presente giudizio l’ammissibilit̀ della prova in appello, oltre le preclusioni di rito, della sola prova dell’iscrizione, perché nella fattispecie certamente, come stabilito dalla Corte d’appello, al momento dell’espletamento dell’attivit̀ di mediazione per cui sono state chieste le provvigioni, cioè gli anni 2011 e 2012, [OSCURATO:PERSONA] non era ancora iscritto nel Registro dell’imprese (l’iscrizione è avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nella sua censura, invece, il ricorrente continuamente sovrappone i piani della sussistenza dell’iscrizione e della relativa prova. Sul punto, allora, è sufficiente qui ribadire che l’obbligo legislativo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le Camere di commercio discende da norma imperativa, non derogabile dalla volontà delle parti, per cui il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito è affetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, è rilevabile d’ufficio da parte del giudice: l'art. 6, co. 1 l. 39/1989 dispone esplicitamente che abbiano «diritto alla Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 5 - provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli». Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. cit. non ha abrogato la l. 39/1989 ma si è limitato a disporre che: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di affari siano soggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio; (b) i richiami al ruolo dei mediatori contenuti nella l. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che l’iscrizione del mediatore nei registri tenuti presso le camere di commerciosia fatto costitutivo del diritto alla provvigione, il cui difetto è rilevabile d’ufficio, pure in assenza di contestazione ad opera della controparte, risultando inapplicabile l’art. 115 cod. proc. civ. ( C ass. Sez. 2, n. 29506 del 24/10/2023; Sez. 2, n. 4019 del 09/02/2023). 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condannaDiego Vettore al pagamento, in favore diArredo [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ric. 2020 n. 25450 sez. S2 -ud. 13-11-2024 - 6 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 20
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