CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle partì; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 1/3/2022, ha confermato quella del Tribunale di Pisa, con la quale l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Merima era stata condannata per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4, cod. pen., esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, stesso codice (in Pisa, il 20/4/2012). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputata con proprio difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avare la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla responsabilità, allegando il difetto di un corretto riconoscimento dell'imputata quale autrice del furto, attesa la genericità delle dichiarazioni della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione. A seguito della intervenuta riqualificazione del fatto con la sentenza di primo grado (esclusione di una delle due aggravanti contestate), è infatti spirato il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti (20/4/2012) e alla pena prevista per l'ipotesi monoaggravata (massimo edittale pari a anni sei di reclusione), tenuto conto degli effetti dell'interruzione e considerata l'unica sospensione rilevata (rinvio dell'udienza del 13 dicembre 2016 a quella del 17 gennaio 2017, su richiesta della difesa). Deve, pertanto, procedersi alla relativa declaratoria in questa sede, avendo la parte formulato apposito motivo di ricorso con il quale ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), essendo il termine massimo maturato il 25 novembre 2019, prima della sentenza di appello, essendo precluso alla Corte di Cassazione, in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato, uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (csez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana, Rv. 258169), evenienza che, nel caso all'esame, non ricorre, alla luce degli stessi motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i.ejite [OSCURATO:PERSONA] D E POSITA v,:cAl:c