CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9206/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dell’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n.1220/2022, depositata i l 19/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1220/2022, depositata in data 19/10/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto rigettava l’appello proposto dalla Regione Veneto avverso la sentenza n. 30/21 con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle di pagamento emesse per la riscossione della tassa automobilistica relativa agli anni di imposta 2014 e 2015. Il giudice d’appello, disattendendo la relativa eccezione della Regione, escludeva l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, in quanto non espressamente prevista dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992 in caso di violazione del disposto di cui all’art. 22, comma2, del medesimo decreto e, nel merito, riteneva raggiunta la prova presuntiva dell’avvenuta cessione del veicolo nel 2002, mediante la documentazione comprovante il passaggio dell’assicurazione dal predetto veicolo – che dal PRA non risultava essere mai stato intestato al contribuente (risultante, invece, intestatario presso l’[OSCURATO:PERSONA] dei veicoli del Ministero dei Trasporti) -ad un altro. Avverso la sentenza della CGT di II grado proponeva ricorso per cassazione la Regione Veneto. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 19, ultimo comma e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CdGT di II grado dichiarato l’inammissibilità del ricorso del contribuente, nonostante la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri, ex art. 19, co. 3, del citato decreto e non per vizi afferenti ai presupposti della pretesa impositiva (proprietà del veicolo), deducibili solo mediante l’impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle in questione, notificati in data 6.7.2016 e in data 11.10.2017, allegati dallo stesso contribuente al ricorso innanzi alla CTP e non impugnati, con conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria e inammissibilità di detto ricorso. 2. Il motivo è fondato nei termini sotto esposti. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, ognuno degli atti impugnabili ivi indicati, tra cui la cartella di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri, in quanto “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/2007). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in base al quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivo perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta” (Cass., n. 2944/2018; nonché, ex plurimis, Cass., n. 32062/2024; Cass., n. 22108/2024). Il contribuente, nel caso di specie, ha impugnato le cartelle di pagamento in questione per vizi inerenti alla pretesa impositiva della Regione Veneto e segnatamente al trasferimento e alla perdita di possesso del veicolo nonché alla asserita illegittimità delle sanzioni applicate per l’omesso pagamento, che avrebbe invece dovuto far valere con la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle ed allegati al ricorso innanzi alla C.T.P. di Venezia, pacificamente non impugnati. A tal proposito, va evidenziato che anche i motivi dell’originario ricorso del contribuente (allegato in atti) afferenti alla “carenza di motivazione dell’atto impugnato” e alla “violazione di legge e carenza di prova” non ineriscono a vizi propri delle cartelle, atteso che detti motivi espressamente si fondano sulle medesime allegazioni sottese al primo motivo, relativo alla ”illegittimità e infondatezza della pretesa accertata”. L’iniziale ricorso del contribuente risulta, pertanto, inammissibile, non essendo evidentemente idoneo a superare la condivisibile ricostruzione della consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata l’assunto del giudice d’appello secondo cui l’inammissibilità del ricorso non sarebbe “espressamente prevista dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 in caso di violazione del disposto di cui all’art. 22, co. 2, del medesimo decreto”. L’art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 , invece, laddove stabilisce che “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri”, espressamente preclude, perciò prevedendone l’inammissibilità, la impugnazione dell’atto per vizi non concernenti lo stesso; tra tali vizi, per quanto attiene alla cartella esattoriale, vanno annoverati quelli afferenti alla pretesa impositiva, da farsi valere in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento sotteso alla cartella. 3. Dall’inammissibilità del ricorso originario deriva l’assorbimento del secondo motivo di gravame, con cui si deducono, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, per asserita inidoneità della documentazione utilizzata dal giudice d’appello ad esonerare il contribuente dal pagamento della tassa. Pertanto, in accoglimento del ricorso della RegioneVeneto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamentiin fatto, varigettato l’originario ricorso del contribuente. Le spese di causa, per i due gradi di merito e per il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza del contribuente nei confronti della Regione Veneto, mentre, stante la posizione marginale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi solo nel giudizio di primo grado, va disposta la compensazione delle spese per il primo grado nei confronti della stessa, nulla dovendosi disporre per il giudizio di appello e di legittimità, nei quali l’Agenzia non si è costituita. P.Q.M La Corte -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; - condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Regione Veneto, delle spese di causa, liquidate per il primo grado in 450,00 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, per il secondo grado in 540,00 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge e per il giudizio di legittimità in 600,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - compensa nei confronti