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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18788/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diMaurizio Smorta; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 14 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, per la parte che in questa sede interessa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 159/2011, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di concorso in tentata rapina (artt. 110, 56, 628 cod. pen.) procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata risposta al motivo di gravame nel quale si contestava la scelta operata dal Giudice di primo grado in punto di riduzione della pena in applicazione dell’art. 56 cod. pen. considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della massima riduzione ex art. 56 cod. pen. della pena per il concorso nella tentata rapina ascritto all’odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque non deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione,non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che nel caso di specie l’onere argomentativo del giudice in relazione al giudizio sulla pena risulta adeguatamente assolto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è indicata una riduzione a titolo di tentativo della pena base in misura superiore ad un terzo e quasi prossima alla metà); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diMaurizio Smorta; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 14 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, per la parte che in questa sede interessa, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 159/2011, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di concorso in tentata rapina (artt. 110, 56, 628 cod. pen.) procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata risposta al motivo di gravame nel quale si contestava la scelta operata dal Giudice di primo grado in punto di riduzione della pena in applicazione dell’art. 56 cod. pen. considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della massima riduzione ex art. 56 cod. pen. della pena per il concorso nella tentata rapina ascritto all’odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque non deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione,non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che nel caso di specie l’onere argomentativo del giudice in relazione al giudizio sulla pena risulta adeguatamente assolto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è indicata una riduzione a titolo di tentativo della pena base in misura superiore ad un terzo e quasi prossima alla metà); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 18788/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris