CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 38433/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 15/12/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 24/02/2021, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dì cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena applicata ex artt. 633 e 639 bis cod. pen., nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 54 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. E' infondata la doglianza con la quale si contesta la legalità della pena applicata in ragione del tempo di consumazione del reato. Legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la doglianza volta ad ottenere l'applicazione della pena più favorevole prevista dall'articolo 633 cod. pen. prima della novella disciplinata dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 133, convertito con modificazioni, nella L. i dicembre l18 n. 132, tenuto conto è stato provato che il ricorrente - almeno fino al 2019 - aveva persistito nella condotta delittuosa ascrittagli (peraltro, anche in data successiva all'ultimo accertamento effettuato dagli operanti in data 16/01/2018). Legittimamente dunque non era stata applicata la pena alternativa. I i Peraltro la sanzione era stata inflitta "al di sotto del minimo edittale previsto dalla fattispecie di cui al 633 cod. pen., dopo la novella del 2018, che avrebbe dovuto essere applicata al caso in esame"(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), stante la natura permanente del reato/ per come accertato sino al 2019. Il secondo motivo dì ricorso si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nella sentenza impugnata la Corte d'appello ha fornito una motivazione accurata ed esaustiva in ordine alle ragioni per cui è stato escluso lo stato di necessità ex art. 54 cod. pen., rilevando come mancassero emergenze indicative del fatto che il ricorrente si trovasse in una situazione di pericolo attuale e transitorio tale da giustificare l'applicabilità della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem