CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 49584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul punto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati giudicati con le seguenti sentenze pronunciate dalla stessa Corte: 1) in data 2 dicembre 2019, definitiva il 20 giugno 2020, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 110, 56 e 629 cod. pen., accertati in Afragola dal 2004 al 2010; 2) in data 9 giugno 2019, definitiva dal 16 ottobre 2019, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 110, 56 e 629 cod. pen., accertati in Afragola dal 2011 con condotta perdurante; 3) in data 22 febbraio 2011, definitiva dall'8 novembre 2012, per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen.; accertato a Casoria dal 5 maggio 2008 al 5 settembre 2008. Premesse considerazioni generali sull'istituto della continuazione in executivis e, in particolare, sulla sua applicazione nel caso di reati associativi e reati fine, la Corte ha ritenuto fondata la richiesta riferita alle prime due sentenze di cui all'istanza in ragione della continuità temporale, della sovrapponibilità della compagine soggettiva delle due diverse associazioni, dell'identità dell'ambito geografico di operatività dei sodalizi succedutisi senza soluzione di continuità. Per contro, con riferimento ai fatti di cui alla terza sentenza, è stato affermato come da alcun elemento sia emerso che, sin dal 2004 (epoca dell'adesione all'associazione di cui alla prima sentenza), l'estensione dell'attività estorsiva nella zona di Casoria facesse parte del disegno criminoso di Maldarelli. Pertanto, l'istanza è stata accolta limitatamente alle prime due sentenze, con conseguente rideterminazione della pena. La richiesta è stata, invece, rigettata in relazione al reato giudicato con la terza sentenza. 2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale, limitatamente al rigetto del riconoscimento della continuazione, ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché di illogicità della motivazione.A fondamento dell'impugnazione è stato eccepito che, giusta produzione della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 giugno 2009, riformata dalla sentenza indicata al n. 3, il clan Moccia, al quale Maldarelli aveva aderito, esprimeva il proprio controllo non solo nel territorio di Afragola, ma anche in quello di Casoria. Pertanto, l'affermazione secondo cui non era stata dimostrata l'estensione del controllo criminale del predetto clan nella predetta zona contrastava con la produzione documentale della difesa. Ciò avrebbe comportato sia il vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, che la dedotta violazione di legge atteso che, secondo la regola operativa delle associazioni criminali, l'adesione al gruppo Moccia doveva ritenersi comprensiva anche della sua influenza nella zona di Casoria e non solo in quella di Afragola. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel pervenire al rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione per il reato di estorsione di cui alla sentenza sopra indicata al n. 3, la Corte napoletana ha posto la condivisibile premessa che la continuazione tra il delitto associativo ed i reati fine presuppone la verifica puntuale che i secondi «siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio», non potendo configurarsi alcun automatismo tra la commissione del reato associativo ed i reati commessi nel medesimo contesto. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha affermato che, pur essendosi in presenza di un sodalizio al quale Maldarelli partecipava sin dal 2004, «alcun elemento è stato fornito per potere affermare che già all'epoca esistesse il disegno criminoso di espandere l'attività estorsiva del clan fuori dai confini del territorio di Afragola e per taglieggiare anche gli imprenditori di Casoria». La motivazione si esaurisce nel passaggio ora riportato che, oltre ad essere meramente assertivo, laddove non indica per quale ragione la Corte è pervenuta alla predetta conclusione, non pare adeguatamente confrontarsi con le allegazioni dell'istante e segnatamente con quanto illustrato e documentato con la memoria integrativa depositata il 7 giugno 2021. In tale occasione, infatti, il ricorrente aveva allegato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dell'8 giugno 2009 che, all'esito di giudizio abbreviato, nel ricostruire le dinamiche relative al clan Moccia al quale Maldarelli è risultato essere partecipe (avendo egli operato, secondo le sentenze relative alle fattispecie associative, per agevolare quel sodalizio), ha specificato che le aree di operatività di quel gruppo erano comprensive non solo di quella di Afragola, ma anche di Casoria e Cardito. Si tratta di un aspetto che non è stato considerato, benchè sottoposto alla cognizione della Corte che ha adottato un percorso motivazionale limitato alla mancata allegazione di elementi a supporto della richiesta. Si tratta di una omissione che ha determinato, inevitabilmente, una evidente carenza ricostruttiva in grado di mettere in crisi l'intera tenuta del provvedimento impugnato. Da ciò deriva anche l'eccepita violazione di legge. La verifica richiesta al giudice dell'esecuzione, nel caso di istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. tra reato associativo e reati fine non può risolversi in un inammissibile automatismo non essendo sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, poiché tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo quanto affermato, anche di recente, dalla giurisprudenza di questa Corte, invece, «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). Pur dovendosi, quindi, ritenere inammissibili percorsi motivazionali automatici in senso favorevole al riconoscimento della continuazione nel concorso tra reato associativo e reato fine, resta fermo che è onere del giudice dell'esecuzione esaminare, nel merito, l'intero materiale sottoposto alla sua verifica allo scopo di accertare l'effettiva esistenza dei presupposti dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen. 3. Le illustrate carenze del provvedimento impugnato comportano il suo annullamento, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugna