CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 26421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 17969/2022 proposto da: Tribunale di Latina, con ordinanza R.G.N. 2141/2021 del 01/07/2022, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; INPS - S.C.C.I. S.P.A.; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N. 17969/2022 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC R.G. 17969/2022 [OSCURATO:PERSONA]: nel giudizio avente a oggetto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta (“[OSCURATO:PERSONA]”), dinanzi al Giudice di Pace di Roma, al fine di sentir dichiarare intervenuta la prescrizione del credito vantato dall’INPS a titolo di contributi previdenziali, il Giudice adito si dichiarava incompetente, accogliendo l’eccezione preliminare con cui l’ente impositore, nel costituirsi in giudizio, chiedeva rimettersi la causa al Tribunale di Latina, sul presupposto che l’opponente risiedesse a [OSCURATO:PERSONA], applicando, quindi il criterio di collegamento della residenza dell’opponente, sancito dall’art. 444 co.1, cod. proc. civ.; il Tribunale di Latina declinava la propria competenza, affermando che la causa, avente ad oggetto contributi dovuti dal Marino in qualità di datore di lavoro (nella specie, contributi DM aziende con lavoratori dipendenti, anno 2010), dovesse essere rimessa al Tribunale di Roma, luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente ove erano aperte le posizioni previdenziali di cui si controverte,a norma dell’art. 444 comma 3, cod. proc. civ.; lo stesso Tribunale di Latina ha quindi proposto, davanti a questa Corte, regolamento necessario di competenza, indicando, quale giudice territorialmente competente a decidere sulla controversia, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro; [OSCURATO:PERSONA], l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati; il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il Collegio ritiene che la competenza vada regolata nei termini prospettati dal Tribunale rimettente; da quanto risulta dagli atti di causa, il debito di cui si controverte deriva dal “mancato pagamento del modello DM/10 e delle somme aggiuntive” relative all’anno 2010; l’oggetto della controversia verte, in sostanza, sugli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro e sulle relative sanzioni, atteso che il modello DM/10 è esattamente quello che il datore compila al fine di denunciare all’INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti ed i contributi dovuti; nel caso in esame non trova, pertanto, applicazione il criterio di collegamento indicato dall’art. 444, co.1, cod. proc. civ., sì come riferito al foro generale del luogo di residenza del ricorrente (co.1), bensì il criterio che individua un foro speciale, relativo all’ipotesi - tipicamente individuata nel successivo comma 3 della medesima norma,di controversie aventi ad oggetto l’adempimento di obblighi datoriali e sanzioni per l’inadempimento di tali obblighi, ove la competenza territoriale è posta in capo al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, ove ha sede l’ufficio dell’Ente ove va adempiuto l’obbligo contributivo; nel caso di specie, tale foro speciale va individuato nel Tribunale di Roma, luogo ove vanno pagati i contributi relativi alle posizioni dei lavoratori dipendenti dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetto che ha incardinato il giudizio; in definitiva, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale si rimettono le parti per la prosecuzione del giudizio; spese al definitivo; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Dichiara lacompetenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette le parti per la prosecuzione