CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE' di NAPOLI udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria del reato di tentata estorsione aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.l. cod. pen., commesso in data 7 gennaio 2016. 2. Avverso la decisione in sede di riesame propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. I primi due motivi denunciano violazioni di legge e vizi della motivazione, esponendo entrambi che la difesa aveva contestato l'individuazione del ricorrente come autore del fatto contestato che si sarebbe verificato all'interno della sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quanto attestato da un'informativa del 18 gennaio 2016, erano state acquisite le registrazioni in data 1 gennaio 2016 dell'impianto di videosorveglianza istallato nel luogo di cui sopra. Il relativo supporto non era stato allegato agli atti trasmessi al Tribunale a seguito della richiesta di riesame. Alla difesa, attivatasi per ottenere la copia dei filmati al fine di dimostrare l'estraneità ai fatti di Martino, era stato risposto dal pubblico ministero che le videoregistrazioni non erano state allegate all'informativa trasmessa. A fronte di tale mancanza, si eccepiva la nullità davanti al Tribunale del riesame, per violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti che potevano rilevare in favore dell'indagato. Sennonché, l'ordinanza impugnata, nonostante la valenza di tale elemento, ne ha ritenuto possibile la mancata trasmissione e acquisizione agli atti, in violazione del diritto della difesa di esaminare la documentazione rilevante acquisita durante le indagini e comunque presa in considerazione dal giudice in sede di emissione della misura. 2.2. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in punto di diniego dell'applicazione di altra misura, non essendosi considerati al riguardo gli elementi dedotti dalla difesa, rinvenibili nell'epoca dei fatti e nel comportamento precedente e successivo ad essi, elementi che consentivano di escludere le presunzioni previste in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi, aventi ad oggetto la mancata acquisizione d videoregistrazioni, ripropongono rilievi già correttamente disattesi dal Tribunale.E' anzitutto pacifico che si tratta di un supporto non trasmesso al pubblico ministero e non esaminato all'atto dell'adozione della misura cautelare, essendosi limitato il G.i.p. solamente a descrivere il riferimento nell'informativa all'acquisizione della videoregistrazione. Da ciò l'irrilevanza della mancata trasmissione in seguito ai Giudici del riesame, non trattandosi di atto su cui si è fondata l'applicazione della misura. L'atto pacificamente non risulta mai acquisito al fascicolo processuale, sicché non è stato possibile conoscerne la capacità rappresentativa. Rimangono allora solo assertivi e ipotetici i rilievi svolti nel ricorso in ordine all'esclusione dagli atti di una prova a favore dell'indagato. A fronte di ciò, il diritto di accesso alla prova non può riguardare l'instaurato procedimento incidentale di impugnazione, che si è confrontato con altri elementi ritenuti esaustivi ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza. Rimangono salve nel proseguo le iniziative e le richieste rivolte all'acquisizione e all'esame della videoregistrazione, al fine di supportare l'eventuale deduzione, in sede di richiesta di revoca della misura cautelare, di un nuovo elemento da considerare con quelli già raccolti in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Pertanto, le doglianze mosse nei primi due motivi risultano infondate. 3. Il terzo motivo pone rilievi privi dei requisiti di ammissibilità, poiché richiama l'epoca dei fatti e sollecita valutazioni su risvolti della precedente carcerazione per fatti di criminalità comune, sull'attuale attività lavorativa e sull'assenza di pendenze per fatti successivi, senza misurarsi con le appropriate risposte che, esaminando gli stessi rilievi, li hanno motivatamente disattesi. Il Tribunale, facendo corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen, ha apprezzato in senso contrario specifici elementi acquisiti in ordine alla reiterazione del tipo di condotte contestate, ad altri fatti di maggiore allarme parimenti riferibili al ricorrente e alle solide relazioni da lui conseguentemente instaurate nel tempo con i capi di un sodalizio camorristico fortemente radicato nel territorio e in atto operativo, potendo ancora avvalersi di soggetti, come Martino, già mostratisi disponibili ad attuarne i fini criminosi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 tor L. 8 -8 -95 n. 332 P.Q.M. Roma, l MAR, 202 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 febbraio 2022. I