CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 04936/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 2319-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forzadi procura conferita a margine del ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 828 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 21 novembre 201 6 (R.G.N. 933/2012). R.G.N.2319/2017 Cron. Rep. C.C. 16/11/2023 giurisdizione Cooperative di cui al d.P.R. 602 del 1970. Assicurazione per la disoccupazione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso notificato il 13 - 23 gennaio 2017 e affidato a un unico motivo, l’INPS impugna per cassazione la sentenza n. 828 del 2016 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 21 novembre 2016, che ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città e il riconoscimento del diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] di percepire l’indennità di disoccupazione, dopo essere stata licenziata dalla cooperativa presso la quale lavorava. 2.–La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 3 marzo 2017. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che l’assicurazione per la disoccupazione involontaria, l’indennità di mobilità e il trattamento di fine rapporto si applicano a tutti i soci delle cooperative di lavoro, «senza distinzione tra soci legati alla società dal normale vincolo associativo e soci nel cui rapporto con la società sono rinvenibili anche gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato» (pagina 4 della sentenza d’appello). È fondata, pertanto, la domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA], che «era stata socio-lavoratore, per alcuni anni, per una cooperativa fino al giugno 2009 e dal settembre 2009 al giugno 2010 -3 - dipendente di altra cooperativa, dalla quale in ultimo era stata licenziata» (pagina 2 della pronuncia impugnata). Né merita censure la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, che ha considerato ininfluente la riconducibilità delle cooperative a quelle individuate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e dai successivi decreti di attuazione. 2.–Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, dell’art. 24, commi 2 e 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, dell’art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, tutti in relazione agli artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e all’art. 15 delle preleggi. Avrebbe errato la Corte d’appello di Catanzaro nel riconoscere l’indennità ordinaria di disoccupazione, per l’anno 2010, anche per i soci lavoratori dipendenti di società cooperative che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, come i servizi di pulizia. La decisione impugnata richiamerebbe la disciplina generale dettata dall’art. 24 della legge n. 196 del 1997, senza tener conto della speciale normativa vigente per le società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, che disporrebbe «l’esclusione espressa della tutela contro la disoccupazione involontaria» (pagina 13 del ricorso per cassazione), per tutti i soci lavoratori dipendenti,«a prescindere dalla forma di retribuzione» con o senza partecipazione agli utili (pagina 14 del ricorso). Tale esclusione varrebbesino all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Occorre dare continuità ai principi espressi da questa Corte in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci -4 - lavoratori di cooperative che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, in una fattispecie sovrapponibile a quella odierna (Cass., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24693; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25399). Le pronunce richiamate, dopo aver passato in rassegna l’evoluzione normativa e le innovazioni apportate dalla legge n. 196 del 1997 e dalla legge n. 142 del 2001, hannoposto l’accento sulla particolarità della disciplina recata dal d.P.R. n. 602 del 1970 e hannopuntualizzato che, solo a distanza di un decennio dagl’interventi riformatori del 2001, «il legislatore è intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, legge n. 92 del 2012, con effetto dal prim o gennaio 2013, per estendere l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R. n.602 cit., ampliando le tutele assicurative ivi elencate, con l’aggiunta dell’Assicurazione sociale per l’impiego(art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012 cit.). Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, legge n.92 cit.) aggiungendo il comma 3-bis all’ art. 12 della legge n. 223, recante analitica indicazione delle imprese oggetto dell’intervento normativo estensivo, imprese esercenti attività i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla pred etta protezione previdenziale. Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l’emanazione di disposizioni transitorie volte a disciplinare l’entità della contribuzione e della prestazione, graduandone le modalità applicative (art. 2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92 cit.; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] n. 71253 del 2013) » (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 12 delle Ragioni della decisione). Dall’analisi della normativa e della sua successione diacronica si può evincere «l’assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria -5 - per i soci lavoratori delle società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602, colmata solo con interventi legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 13 delle Ragioni della decisione). È proprio l’espresso intervento della legge n. 92 del 2012, menzionata anche dalla parte ricorrentea supporto dell’impugnazione, a confermare «l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). Devono essere condivise, pertanto, le conclusioni cui questa Corte è giunta, sulla scorta di una ricognizione del dato normativo che ha trovato conferma anche nelle pronunce successive(Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30552, e 13 ottobre 2022, n. 29976) e che gli argomenti prospettati nel controricorso non inducono a rimeditare : «l’esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’elenco allegato al d.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l’insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 16 delle Ragioni della decisione). 4.–Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. 5.– Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,alla stregua dell’art. 384, secondo -6 - comma, cod. proc. civ.,con il rigetto dell’originaria domanda proposta dalla signora Procopio. 6.– La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente hanno visto l’intervento chiarificatore di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dalla signora Maria