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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 05290/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/02/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Agostino avverso il provvedimento di diniego, adottato dal locale Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata.

A fondamento della decisione, si osservava, nell'impugnato provvedimento, che il detenuto era stato scarcerato per integrale espiazione della pena in data 1/12/2022.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione.

Osserva il ricorrente che il Tribunale, dichiarando inaudita altera parte l'inammissibilità del reclamo, ha implicitamente riconosciuto la carenza di interesse all'impugnazione.

Tale giudizio risulterebbe erroneo, non tenendo conto dell'interesse di D'Agostino ad ottenere un "credito di pena" da utilizzare ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in relazione al nuovo periodo di detenzione conseguente alla sopravvenienza di una nuova sentenza di condanna.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato oltre che generico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

2. Questa Corte ha da tempo chiarito che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678).

Di conseguenza, si impone il rispetto delle norme che regolano il relativo procedimento.

In materia di liberazione anticipata, le stesse sono poste dall'art. 69-bis ord. pen., il quale attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sull'istanza volta alla concessione del beneficio e al Tribunale di sorveglianza la cognizione del reclamo proponibile avverso tale decisione.

Posto che tale reclamo è riconducibile al genus dell'impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità, motivata in ragione della sussistenza di una delle cause tassative indicate nell'art. 591 c.p.p., compete esclusivamente al giudice dell'impugnazione, e dunque al Tribunale in composizione collegiale, non già al suo Presidente.

Va dunque ribadito che, in materia di liberazione anticipata, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato, ove emessa dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamo a norma dell'art. 69-bis, commi 3 e 4, ord. pen., costituisce inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9686 del 9/12/2022, dep. 2023; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281354; Sez. 1, Sentenza n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203).

3. Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Agostino avverso il provvedimento di diniego, adottato dal locale Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. A fondamento della decisione, si osservava, nell'impugnato provvedimento, che il detenuto era stato scarcerato per integrale espiazione della pena in data 1/12/2022. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. Osserva il ricorrente che il Tribunale, dichiarando inaudita altera parte l'inammissibilità del reclamo, ha implicitamente riconosciuto la carenza di interesse all'impugnazione. Tale giudizio risulterebbe erroneo, non tenendo conto dell'interesse di D'Agostino ad ottenere un "credito di pena" da utilizzare ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in relazione al nuovo periodo di detenzione conseguente alla sopravvenienza di una nuova sentenza di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato oltre che generico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. 2. Questa Corte ha da tempo chiarito che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678). Di conseguenza, si impone il rispetto delle norme che regolano il relativo procedimento. In materia di liberazione anticipata, le stesse sono poste dall'art. 69-bis ord. pen., il quale attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sull'istanza volta alla concessione del beneficio e al Tribunale di sorveglianza la cognizione del reclamo proponibile avverso tale decisione. Posto che tale reclamo è riconducibile al genus dell'impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità, motivata in ragione della sussistenza di una delle cause tassative indicate nell'art. 591 c.p.p., compete esclusivamente al giudice dell'impugnazione, e dunque al Tribunale in composizione collegiale, non già al suo Presidente. Va dunque ribadito che, in materia di liberazione anticipata, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato, ove emessa dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, investito del medesimo reclamo a norma dell'art. 69-bis, commi 3 e 4, ord. pen., costituisce inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell'organo decidente che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9686 del 9/12/2022, dep. 2023; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281354; Sez. 1, Sentenza n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203). 3. Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso, il 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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