CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 36162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1744/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRL -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 4803/2021 depositata il 04/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Giudice di pace di Milano. Quest’ultimo aveva respinto la sua opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il saldo del prezzo dovuto per la fornitura di un elettrodomestico; che la sentenza impugnata aveva escluso l’applicabilità nel caso di specie delle norme sulla competenza inderogabile previste dal D.lgs. 206/2005 a tutela del “consumatore”, non avendo l’appellante concluso il contratto di compravendita in qualità di “consumatore”, bensì quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]” e, nel merito, aveva ritenuto provato il credito, attraverso la produzione in giudizio del contratto sottoscritto in data 16 settembre 2014 dalla stessa appellante; che la s.a.s.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 2 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 66 bis D. Lgs. n.206/2005 c.c., giacché il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di incompetenza per territorio, fondata sull’applicazione del Codice del consumo, benché la ricorrente, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto, rivestisse la qualifica di consumatore e non di professionista; che, col secondo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 comma 1° c.p.c., per aver il secondo giudice attribuito valore probatorio alle allegazioni avversarie, allorquando le stesse non avrebbero invece dimostrato la consegna del macchinario a sue mani, attribuendo dunque erroneamente valore legale a documenti, privi di tale qualità nel procedimento a cognizione piena; che il primo motivo è inammissibile; che il Tribunale, a proposito dell’eccezione di incompetenza proposta ai sensi del Codice del consumo, ha testualmente affermato: “dalla documentazione prodotta in fase monitoria dalla società opposta risulta che nella proposta d’ordine d’acquisto firmata il 16 settembre 2014 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio numero di partita IVA (03167070832), che è stato riportato anche nella fattura di acquisto n. 3344391 del 25.10.2014 e nel documento di trasporto del 21 ottobre 2014 (doc. 3 fascicolo monitorio). Tale numero di partita IVA, come risulta dalla visura camerale allegata da parte opposta, corrisponde alla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, avente come oggetto “servizi alle imprese”, con sede in Tortorici, via Garibaldi, 43 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), sede che coincide con il luogo in cui è stato sottoscritto l’ordine di acquisto e con quello in cui la merce è stata consegnata. A fronte della anzidette emergenze documentali, che dimostrano come l’acquisto non sia stato fatto da un consumatore bensì nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, del tutto irrilevante appare la circostanza per cui il nome della [OSCURATO:PERSONA] risulta essere scritto, nella proposta di acquisto, sulla riga dedicata ai clienti privati, considerato anche che nel “modulo di ritiro merce” allegato al fascicolo monitorio la stessa ha apposto la propria firma nello spazio dedicato al “cliente imprenditore/società”; che, a fronte di tale puntuale ricostruzione fondata sull’esame dei documenti in atti, la ricorrente – senza neppure riprodurre i documenti suddetti, in tutto o in parte, ai fini dell’autosufficienza del motivo – propone una differente lettura della propos ta d’ordine e del modulo di ritiro merce che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il secondo motivo è anch’esso inammissibile; che il Tribunale ha fondato la propria decisione sul contratto sottoscritto in data 16 settembre 2014 dalla stessa appellante, sul documento di trasporto n. C/0432170 del 21 ottobre 2014, richiamato nella fattura di acquisto n. 3344391 del 25.10.2014, dunque certamente riferibile alla merce oggetto del credito azionato con il decreto ingiuntivo, e sul “modulo per il ritiro merce” allegato al d.d.t. provvisto della sottoscrizione dal vettore e della persona che ha ricevuto la consegna della merce; che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, considerata la mancanza di attività difensiva da parte della controricorrente; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del