Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 00529/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/0E:1/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 697 cod. pen..

Rilevato che il ricorrente lamenta violazione degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione; travisamento del dato probatorio nella parte in cui, nel ritenere acclarata la responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie in contestazione. ha utilizzato la circostanza del possesso da parte del ricorrente di due flaconi di metadone, elemento sintomatico della destinazione per uso esclusivamente personale dello stupefacente caduto in sequestro.

Rilevato che la motivazione risulta assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso,, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. F4.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/0E:1/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 697 cod. pen.. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.; illogicità e contraddittorietà della motivazione; travisamento del dato probatorio nella parte in cui, nel ritenere acclarata la responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie in contestazione. ha utilizzato la circostanza del possesso da parte del ricorrente di due flaconi di metadone, elemento sintomatico della destinazione per uso esclusivamente personale dello stupefacente caduto in sequestro. Rilevato che la motivazione risulta assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso,, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. F4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00529/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris