Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 02620/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19588/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n. 9192/2017 R.G., domiciliate ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G G [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 36754/2021 depositata i l 25/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c., le odierne ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], già controricorrente al ricorso n. 9192/2017 promosso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (anche nei confronti di G G Productions S.r.l., ivi rimasta intimata), hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 36754 del 2 5 /1 1 /202 1, che nel definire il predetto ricorso , per un errore materiale ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali liquidate in favore dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], che se ne era formalmente dichiarato antistatarionelle conclusioni del controricorso ritualmente notificato in data 10/05/2017;

2. – a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di accoglimento del ricorso è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

3. – il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez.

U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo le ricorrenti ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità ( Cass. Sez.

U, 12925/2014; Cass. 17565 /2, 11529/ 20 22 ), procedendo alla notifica del ricorso non solo alle originarie controparti del giudizio n. 9192/2017 ma anche personalmente alla parte rappresentata dal difensore antistatario ( nessuno dei quali ha svolto difese) e producendo i documenti necessari per i dovuti riscontri (copia conforme dell’ordinanza corrigenda e copia del controricorso contenente la richiesta di distrazione delle spese);

4. – sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.;

5. – nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.

U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 36754/2021, nel senso che, nel secondo periodo, dopo le parole « accessori di legge » si debba intendere inserita la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]».

Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 36754 depositata il 25/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19588/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al n. 9192/2017 R.G., domiciliate ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G G [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 36754/2021 depositata i l 25/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c., le odierne ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], già controricorrente al ricorso n. 9192/2017 promosso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (anche nei confronti di G G Productions S.r.l., ivi rimasta intimata), hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 36754 del 2 5 /1 1 /202 1, che nel definire il predetto ricorso , per un errore materiale ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali liquidate in favore dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], che se ne era formalmente dichiarato antistatarionelle conclusioni del controricorso ritualmente notificato in data 10/05/2017; 2. – a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di accoglimento del ricorso è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 3. – il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo le ricorrenti ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità ( Cass. Sez. U, 12925/2014; Cass. 17565 /2, 11529/ 20 22 ), procedendo alla notifica del ricorso non solo alle originarie controparti del giudizio n. 9192/2017 ma anche personalmente alla parte rappresentata dal difensore antistatario ( nessuno dei quali ha svolto difese) e producendo i documenti necessari per i dovuti riscontri (copia conforme dell’ordinanza corrigenda e copia del controricorso contenente la richiesta di distrazione delle spese); 4. – sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; 5. – nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018). P.Q.M. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 36754/2021, nel senso che, nel secondo periodo, dopo le parole « accessori di legge » si debba intendere inserita la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]». Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 36754 depositata il 25/11/2
Sentenza Cassazione n. 02620/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris