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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 2017

Cassazione n. 23849/2026

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pello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M.[OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che hacondannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato bancarotta fraudolentadocumentale ex artt. 216, co. 1, n. 2 e 223 l.fall., in relazione al fallimento dellasocietà “5 [OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato il 16 novembre 2018.L’imputato, amministratore unico e socio della società dal 20 gennaio 2014,è stato condannato in relazione all’accusa di avere distrutto, sottratto o occultatole scritture contabili, con il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori,avendo precluso la ricostruzione della sorte di rilevanti poste attive.2.

L ’imputato, per il tramite dei propri difensori ha proposto ricorso.2.1.

Con unico motivo denuncia violazione di legge, vizio di motivazione inordine alla sussistenza del dolo.Deduce un’erronea qualificazione del fatto, sostenendo che la Corteterritoriale avrebbe desunto il dolo, in via meramente presuntiva, dalla solamancata consegna delle scritture dando rilievo, più che ad una specifica volontàdi arrecare pregiudizio ai creditori, alla finalità di impedire la ricostruzione delvolume di affari e del patrimonio della società.Deduce, inoltre, che il deposito dei bilanci fino al 31.12.2017 costituirebbecondotta incompatibile con l’intento di occultamento; che il curatore ha potutoricostruire le poste attive proprio grazie ai bilanci depositati; che mancherebbe laprova della ricezione, da parte dell’imputato, della richiesta del curatore diconsegna della documentazione contabile; che la motivazione sarebbecontraddittoria per avere ritenuto la condotta finalizzata all’occultamento dellasomma ottenuta con mutuo bancario, pur essendo lo stesso garantitodall’imputato, con fideiussione personale.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.All’imputato è stato contestato di avere distrutto, occultato o sottratto i librie le scritture contabili della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o un grave pregiudizio ai creditori.Le condotte contestate postulano il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditoriovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistendo nella fisicasottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari e costituisconouna fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett.b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (sez.5, n. 18320 del07/11/2019, Morace, Rv.279179; sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 262915; sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; sez. 5, n.32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494).Tale ultima ipotesi, che si realizza quando i libri o le altre scritture contabilisono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioo del movimento degli affari, integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).Nella prima ipotesi, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, occorreil dolo specifico.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, gli elementi dai qualidesumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolentadocumentale specifica, e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolentadocumentale generica, non possono coincidere con la scomparsa dei libricontabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentanosemplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazionedell'elemento oggettivo del reato.

Occorre, pertanto, che la prova del dolo risultiradicata su circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio deimenzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarottafraudolenta documentale specifica; ovvero della consapevolezza che l'irregolaretenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alleragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentalegenerica.In tale ottica è destinata ad assumere, evidentemente, rilievo centralel’analisi della condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende2.Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha individuato una pluralitàdi indici di fraudolenza, sulla base di elementi obiettivi ritenuti idonei a restituirela prova di un animus nocendi, alla base della condotta reiterata nel tempo daparte dell’imputato.In tale prospettiva è risultata valorizzata la circostanza che l’imputato harivestito la qualità di amministratore unico e socio per un arco temporale di quasicinque anni, essendosi ritenuta tale durata incompatibile con la tesi sostenutadel mero prestanome.

Sono stati, altresì, presi in considerazione ulteriorielementi dai quali risulta che l’imputato ha compiuto atti di gestione diretta dellasocietà, concernenti in particolare il trasferimento della sede sociale, l’avvenutodeposito dei bilanci dal 2014 al 2017, l’avvenuta presentazione delledichiarazioni fiscali oltre alla stipulazione di un mutuo sociale, nel novembre2015, garantito peraltro da sua fideiussione personale.

Rilievo peculiare è stato,altresì, riconosciuto al fatto che, dal bilancio per l’anno 2017, risultano postedi euro), delle quali non è stata rinvenuta traccia in sede fallimentare.

Talicircostanze hanno indotto alla conclusione, espressa con motivazione priva diaporie logiche, che la mancata consegna delle scritture contabili al curatore èstata funzionale a impedire la verifica del patrimonio sociale, dei rapporticreditori e di eventuali azioni recuperatorie.2.1.

D’altra parte non è dirimente la deduzione difensiva che tende a inferirel’assenza del dolo dall’avvenuto corretto deposito dei bilanci della società,dovendo rilevarsi che il deposito del bilancio costituisce un adempimentofondamentale, ma di per sé non esaustivo e non in grado di garantirel'automatica immunità dall'accusa di bancarotta documentale.

A tale proposito,la Corte territoriale ha sottolineato che proprio il mancato deposito delle scritturecontabili ha impedito di verificare l’esattezza dei dati riportati in bilancio e dieffettuare la necessaria verifica dei crediti e dei debiti, o di valutare l’opportunitàdi esercizio di azioni revocatorie, oltre che di verificare eventuali distrazioni indanno della medesima società, ricollegando tali dati allo scopo specifico diarrecare pregiudizio ai creditori.Non è dirimente neppure l’ulteriore circostanza dedotta, in ordine all’assenzadi prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’imputato della comunicazione delcuratore volta alla consegna della documentazione, dovendo rilevarsi che,neppure nel corso del giudizio, tale documentazione risulta essere statadepositata.

Quanto alla mancata valutazione della circostanza che l’imputato èrisultato fideiussore del mutuo ottenuto dalla società fallita, da un istituto dicredito per l’importo di euro 120.000, ritenuta dalla difesa indicativa dell’assenzadi dolo nell’imputato, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha collegato ilmancato deposito della documentazione anche alla “dispersione” di tale somma.2.2.

In definitiva, la sentenza impugnata ha delineato elementi di contestocon i quali il ricorso non si è confrontato.

Al giudice di legittimità è preclusa larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (Sez.

U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina,Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074)demandando il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità,quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice dimerito ai fini della decisione (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.253099;).

Devono essere ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per Cassazionenon solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma altresì allorchédifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (principio ribadito da SU e numero 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, RV 268823).Nella fattispecie in esame, è mancato l'ineludibile dialogo critico con gli snodiargomentativi che la Corte territoriale ha adoperato per giungere alla decisione,dialogo indispensabile per evitare la prospettazione possibile di linea ricostruttivatese a contestare la decisione ma non lo specifico percorso logico giuridico chene costituisce il fondamento.L’affermazione di responsabilità risulta fondata su elementi di contestospecifici, valutati secondo un logico criterio inferenziale, rispetto ai quali la difesasi è limitata a proporre censure astratte senza evidenziare alcun profilo da cuiricavare l’erroneità ed illogicità della ricostruzione fatta propria dai giudici dimerito.3.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M.[OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che hacondannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato bancarotta fraudolentadocumentale ex artt. 216, co. 1, n. 2 e 223 l.fall., in relazione al fallimento dellasocietà “5 [OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarato il 16 novembre 2018.L’imputato, amministratore unico e socio della società dal 20 gennaio 2014,è stato condannato in relazione all’accusa di avere distrutto, sottratto o occultatole scritture contabili, con il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori,avendo precluso la ricostruzione della sorte di rilevanti poste attive.2. L ’imputato, per il tramite dei propri difensori ha proposto ricorso.2.1. Con unico motivo denuncia violazione di legge, vizio di motivazione inordine alla sussistenza del dolo.Deduce un’erronea qualificazione del fatto, sostenendo che la Corteterritoriale avrebbe desunto il dolo, in via meramente presuntiva, dalla solamancata consegna delle scritture dando rilievo, più che ad una specifica volontàdi arrecare pregiudizio ai creditori, alla finalità di impedire la ricostruzione delvolume di affari e del patrimonio della società.Deduce, inoltre, che il deposito dei bilanci fino al 31.12.2017 costituirebbecondotta incompatibile con l’intento di occultamento; che il curatore ha potutoricostruire le poste attive proprio grazie ai bilanci depositati; che mancherebbe laprova della ricezione, da parte dell’imputato, della richiesta del curatore diconsegna della documentazione contabile; che la motivazione sarebbecontraddittoria per avere ritenuto la condotta finalizzata all’occultamento dellasomma ottenuta con mutuo bancario, pur essendo lo stesso garantitodall’imputato, con fideiussione personale.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.All’imputato è stato contestato di avere distrutto, occultato o sottratto i librie le scritture contabili della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o un grave pregiudizio ai creditori.Le condotte contestate postulano il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditoriovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistendo nella fisicasottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari e costituisconouna fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett.b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture (sez.5, n. 18320 del07/11/2019, Morace, Rv.279179; sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 262915; sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; sez. 5, n.32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494).Tale ultima ipotesi, che si realizza quando i libri o le altre scritture contabilisono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonioo del movimento degli affari, integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017,Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).Nella prima ipotesi, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, occorreil dolo specifico. Secondo l’insegnamento di questa Corte, gli elementi dai qualidesumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolentadocumentale specifica, e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolentadocumentale generica, non possono coincidere con la scomparsa dei libricontabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentanosemplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazionedell'elemento oggettivo del reato. Occorre, pertanto, che la prova del dolo risultiradicata su circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio deimenzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarottafraudolenta documentale specifica; ovvero della consapevolezza che l'irregolaretenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alleragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentalegenerica.In tale ottica è destinata ad assumere, evidentemente, rilievo centralel’analisi della condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende2.Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha individuato una pluralitàdi indici di fraudolenza, sulla base di elementi obiettivi ritenuti idonei a restituirela prova di un animus nocendi, alla base della condotta reiterata nel tempo daparte dell’imputato.In tale prospettiva è risultata valorizzata la circostanza che l’imputato harivestito la qualità di amministratore unico e socio per un arco temporale di quasicinque anni, essendosi ritenuta tale durata incompatibile con la tesi sostenutadel mero prestanome. Sono stati, altresì, presi in considerazione ulteriorielementi dai quali risulta che l’imputato ha compiuto atti di gestione diretta dellasocietà, concernenti in particolare il trasferimento della sede sociale, l’avvenutodeposito dei bilanci dal 2014 al 2017, l’avvenuta presentazione delledichiarazioni fiscali oltre alla stipulazione di un mutuo sociale, nel novembre2015, garantito peraltro da sua fideiussione personale. Rilievo peculiare è stato,altresì, riconosciuto al fatto che, dal bilancio per l’anno 2017, risultano postedi euro), delle quali non è stata rinvenuta traccia in sede fallimentare. Talicircostanze hanno indotto alla conclusione, espressa con motivazione priva diaporie logiche, che la mancata consegna delle scritture contabili al curatore èstata funzionale a impedire la verifica del patrimonio sociale, dei rapporticreditori e di eventuali azioni recuperatorie.2.1. D’altra parte non è dirimente la deduzione difensiva che tende a inferirel’assenza del dolo dall’avvenuto corretto deposito dei bilanci della società,dovendo rilevarsi che il deposito del bilancio costituisce un adempimentofondamentale, ma di per sé non esaustivo e non in grado di garantirel'automatica immunità dall'accusa di bancarotta documentale. A tale proposito,la Corte territoriale ha sottolineato che proprio il mancato deposito delle scritturecontabili ha impedito di verificare l’esattezza dei dati riportati in bilancio e dieffettuare la necessaria verifica dei crediti e dei debiti, o di valutare l’opportunitàdi esercizio di azioni revocatorie, oltre che di verificare eventuali distrazioni indanno della medesima società, ricollegando tali dati allo scopo specifico diarrecare pregiudizio ai creditori.Non è dirimente neppure l’ulteriore circostanza dedotta, in ordine all’assenzadi prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’imputato della comunicazione delcuratore volta alla consegna della documentazione, dovendo rilevarsi che,neppure nel corso del giudizio, tale documentazione risulta essere statadepositata. Quanto alla mancata valutazione della circostanza che l’imputato èrisultato fideiussore del mutuo ottenuto dalla società fallita, da un istituto dicredito per l’importo di euro 120.000, ritenuta dalla difesa indicativa dell’assenzadi dolo nell’imputato, la Corte territoriale, con motivazione logica, ha collegato ilmancato deposito della documentazione anche alla “dispersione” di tale somma.2.2. In definitiva, la sentenza impugnata ha delineato elementi di contestocon i quali il ricorso non si è confrontato. Al giudice di legittimità è preclusa larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina,Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074)demandando il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità,quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice dimerito ai fini della decisione (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.253099;). Devono essere ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per Cassazionenon solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma altresì allorchédifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (principio ribadito da SU e numero 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, RV 268823).Nella fattispecie in esame, è mancato l'ineludibile dialogo critico con gli snodiargomentativi che la Corte territoriale ha adoperato per giungere alla decisione,dialogo indispensabile per evitare la prospettazione possibile di linea ricostruttivatese a contestare la decisione ma non lo specifico percorso logico giuridico chene costituisce il fondamento.L’affermazione di responsabilità risulta fondata su elementi di contestospecifici, valutati secondo un logico criterio inferenziale, rispetto ai quali la difesasi è limitata a proporre censure astratte senza evidenziare alcun profilo da cuiricavare l’erroneità ed illogicità della ricostruzione fatta propria dai giudici dimerito.3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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