CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12011/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 7 dicembre 2023, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui al capo Al) dell'imputazione (bancarotta fraudolenta per distrazione), e lo ha assolto dal reato di cui al capo E) (bancarotta per distrazione), rideterminando la pena nella misura di tre anni e tre mesi di reclusione, esclusa la recidiva. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 171, (ett. d) cod. proc. pen. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio, sollevata con i motivi di appello sul rilievo che essa era stata eseguita all'estero (specificamente in Tunisia) senza rispettare le modalità stabilite dall'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso a tale procedura sarebbe stato necessario in quanto non sussistevano i presupposti di cui al comma 1 della citata disposizione, mancando la notizia precisa del luogo di residenza o dimora all'estero dell'imputato, atteso che tale non poteva considerarsi l'indirizzo indicato nell'annotazione dei Carabinieri di Montemurlo, i quali non davano conto né della fonte della notizia, né delle modalità della sua acquisizione, né della stabilità di detto indirizzo. In ogni caso, erroneamente i giudici d'appello avevano ritenuto che la notifica effettuata mediante invio di raccomandata all'indirizzo estero fosse andata a buon fine, in quanto perfezionata per compiuta giacenza, non essendovi in atti traccia del plico per verificare tale circostanza e non potendo ritenersi sufficiente l'attestazione dell'Ambasciata italiana, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. Inoltre, poiché detta notifica era stata eseguita tramite posta, avrebbero dovuto essere rispettate le formalità di cui all'art. 8, I. n. 890 del 1982, sicché al fine del perfezionamento della compiuta giacenza, avrebbe dovuto essere inviata all'interessato la raccomandata informativa. In definitiva, il mancato rispetto delle modalità stabilite dall'art. 169, comma 4, per la notifica all'estero di soggetto irreperibile, determinerebbe la nullità della notifica e di conseguenza della sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 182 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che i giudici di primo grado avevano rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato dovuta a causa di forza maggiore consistente nella circostanza che egli era sottoposto in Tunisia ad una misura giudiziale che gli impediva di lasciare il Paese. La Corte territoriale, nel rigettare il motivo d'appello con cui si deduceva la violazione 420-ter comma 2, cod. proc. pen., avrebbe ignorato la documentazione in atti da cui emergeva la circostanza invocata dalla difesa e, specificamente, una nota dell'Interpol e la lettera del difensore tunisino dell'Ascione. Tale documentazione, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe comportato la necessità di verificare la sussistenza o meno dell'impedimento dedotto.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato conseguendone perciò l'annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze per il giudizio. 2. Il primo motivo, con cui si deduce l'illegittimità della notifica del decreto che disponeva il giudizio, è fondato. Conviene riepilogare brevemente la vicenda processuale. In primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stato inizialmente dichiarato irreperibile. Successivamente, avendone i Carabinieri individuato il domicilio in Tunisia, risultante altresì dalla lettera in data 14.3.2014, con cui l'imputato nominava il proprio difensore di fiducia, spedita dal medesimo indirizzo, il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art 37, d.lgs. n. 3 febbraio 2011, n. 71, richiedeva all'Ambasciata italiana a [OSCURATO:PERSONA] di notificare a mani dell'imputato il decreto di citazione a giudizio e l'invito ad eleggere domicilio in Italia. Con nota in data 15.10.2018, l'Ambasciata di [OSCURATO:PERSONA] comunicava che l'interessato non aveva ritirato la raccomandata a lui inviata, la quale era stata restituita alla Cancelleria consolare per compiuta giacenza. All'udienza del 10 aprile 2019, il Tribunale, ritenuta la ritualità della notifica in quanto effettuata presso un indirizzo sufficientemente certo, e rilevato che nel termine di 30 giorni l'Ascione non aveva provveduto ad eleggere domicilio in Italia, aveva disposto la notifica dell'atto introduttivo mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, nel dichiarare infondata la censura al riguardo formulata con i motivi di appello, ha escluso che ricorressero i presupposti per effettuare la notifica ai sensi dell'art. 169, comma 4 cod. proc. pen., dovendo ritenersi che vi fosse notizia precisa dell'indirizzo all'estero dell'Ascione, come risultava validamente accertato dalla polizia giudiziaria. Inoltre, ha ritenuto rituale la notifica per compiuta giacenza a fronte della attestazione ufficiale della cancelleria consolare dell'ambasciata. 3. Ritiene il Collegio che le valutazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti di cui all'art. 169, comma 4, cod. proc. pen. vadano esenti da censura. Invero, tale disposizione concerne le ipotesi in cui la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero e «non si hanno notizie sufficienti» del luogo di residenza o dimora. In tal caso, la richiamata disposizione stabilisce che devono essere effettuate ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali. Nella specie, secondo quanto risulta dagli atti - cui la Corte ha accesso in ragione del carattere processuale della censura - l'indirizzo di Ascione in Tunisia era stato individuato dai Carabinieri di Montennurlo, che ne avevano dato specificamente conto ([OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La provenienza di tale informazione da un organo di polizia giudiziaria, incaricato di effettuare le ricerche in proposito, deve ritenersi sufficiente ad attestare con adeguata certezza l'indirizzo dell'imputato. A ciò si aggiunga la circostanza che, secondo quanto risulta dalla richiesta di rogatoria formulata dal Tribunale di Firenze, la lettera con cui l'imputato aveva nominato il proprio difensore di fiducia risultava inviata dalla medesima città indicata dalla polizia giudiziaria. 4. A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo al perfezionamento della notifica. Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto la notifica dell'atto introduttivo ritualmente effettuata per compiuta giacenza, fondando tale conclusione sulla attestazione contenuta nella nota dell'Ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva comunicato che la raccomandata inviata all'Ascione non era stata dal medesimo ritirata e che essa era stata restituita alla cancelleria consolare «per compiuti termini di giacenza». 4.1. L'art. 37, d.lgs. n. 71 del 2011, nel disciplinare le funzioni degli uffici consolari in tema di assistenza giudiziaria, con specifico riguardo alle notificazioni, agli atti istruttori, alle dichiarazioni ed istanze, dispone che «l'ufficio consolare provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni». Il richiamo alle leggi dello Stato di residenza e alle disposizioni vigenti, comporta che, allorché si proceda - come avvenuto nella specie - ad effettuare la notifica a mezzo posta, debbano essere rispettate le modalità disciplinate dalla legge 20 novembre 1982, n. n. 890 e specificamente, quelle previste dall'art. 8, il quale stabilisce che, nel caso di temporanea assenza del destinatario o di assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria è necessaria la spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Inoltre, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale (Sez. 5, n. 14033 del 05/12/2022, dep. 2023, N., Rv. 284377 - 01), ed altresì che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752 - 01; v. altresì, Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429 - 01). 4.2. Nella specie non risulta che tali modalità siano state rispettate, non essendo in alcun modo documentato lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata ai fini del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Ne consegue che al mancato ritiro della raccomandata da parte dell'imputato non poteva ritenersi seguita la notificazione per compiuta giacenza, di tal che non ricorrevano i presupposti per effettuare la notifica dell'atto introduttivo al difensore, ai sensi dell'art. 169, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (e non dell'art. 161, comma 4 erroneamente richiamato dal Tribunale). 5. Fondato è altresì il secondo motivo. Esso involge la individuazione delle valutazioni e degli accertamenti che il giudice è chiamato ad operare allorché venga dedotta l'esistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a partecipare al processo. 5.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835 - 01). Tale pronuncia ha escluso che «l'imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell'impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento» e manchi un'esplicita rinuncia a comparire. Tale approdo esegetico fonda sulla considerazione per cui, specialmente in un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione, attenendo al fondamentale diritto di difesa che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca manifestazione di volontà abdicativa, mentre non è possibile subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è quello di partecipare al processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa. In un successivo arresto, il [OSCURATO:PERSONA] ribadito il carattere primario del diritto dell'imputato ad essere presente personalmente in udienza, sottolineando come la natura ineludibile dell'accertamento della mancanza di qualsiasi impedimento dell'imputato alla partecipazione su cui il giudicante possa intervenire si ricava dall'espressa previsione di un obbligo per il giudice di valutare, anche in chiave probabilistica, la sussistenza di un impedimento alla partecipazione, riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, imposto dall'art. 420-ter, comma 2, cod. proc. pen. ove si equipara l'accertamento dell'impedimento al dubbio sulla sua sussistenza. Pertanto, si è affermato che «l'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01. Si veda, altresì, Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024, Lauro, Rv. 286507 - 01). 5.2. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno disatteso tali principi. Invero, nel giudizio di primo grado vi erano precisi elementi che lasciavano emergere la probabilità della sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato. Invero, non solo il difensore aveva dedotto l'impossibilità per l'Ascione di rientrare in Italia in quanto gravato da una misura dell'autorità giudiziaria che gli impediva di lasciare il territorio tunisino, ma tale circostanza emergeva dagli stessi atti del processo, essendo attestata da una fonte "qualificata", costituita da una nota del Ministero dell'interno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (richiamata peraltro dallo stesso Tribunale nella richiesta di notifica inviata all'ambasciata di [OSCURATO:PERSONA]), la quale dava atto delle informazioni in tal senso fornite dall'Interpol. Né poteva ritenersi sufficiente ad escludere con certezza il legittimo impedimento la circostanza che si trattava di informazione risalente al 2015, e neppure assumeva rilevanza l'inerzia dell'Interpol nell'effettuare gli accertamenti disposti dallo stesso Tribunale, essendovi un precipuo onere a carico del giudicante di verificare la sussistenza di un impedimento che precluda all'imputato la possibilità di comparire in udienza, anche allorché esso appaia soltanto probabile. Irrilevante è, ai fini che qui interessano, la circostanza affermata dalla sentenza impugnata che l'Ascione non si trovasse in stato di detenzione. Ciò che invero il giudice è chiamato ad accertare è se la mancata comparizione dell'imputato sia dovuta a una sua scelta ovvero ad un impedimento, tale dovendosi intendere quello che ne limiti la libertà di movimento, precludendogli di determinarsi autonomamente in ordine alla partecipazione al procedimento. Evidente emerge come nella specie i giudici del merito abbiano omesso di operare tale accertamento, conseguendone l'annullamento della sentenza di appello, nonché di quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore co