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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36365/2021

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a seguente - 7 OTT 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo in data 18 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli che aveva convalidato il sequestro d'urgenza della Polizia locale avente ad oggetto il terrazzo di copertura dell'immobile nella disponibilità dell'indagata dei reati di cui agli art. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, consistenti nella realizzazione di una canna fumaria che fuoriusciva di circa metri 0,35 dal piano di calpestio e nell'istallazione di una vasca per idromassaggio su un manufatto già sottoposto a sequestro.

2. La difesa dell'indagata eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché le opere, pur essendo legittime, erano state ritenute illecite, in quanto pertinenti al pregresso manufatto posto sul lastrico solare e già oggetto di sequestro.

Osserva che siccome era oggetto di vincolo cautelare solo il manufatto di nuova edificazione sul lastrico solare e non tutto il terrazzo di copertura, non si capiva in che modo tali nuove opere potessero essere considerate pertinenti alla volumetria in oggetto, essendo certamente funzionali al godimento del terrazzo e non del manufatto in sopraelevazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Ed invero, è stato sequestrato l'intero terrazzo, su cui era stato realizzato un manufatto abusivo, già oggetto di sequestro nel 2020, sul presupposto che era stata realizzata una canna fumaria e installata una vasca ad idromassaggio, opere ritenute connesse al suddetto manufatto abusivo.

Il Tribunale del riesame nulla ha detto in merito alla canna fumaria, mentre ha ritenuto la vasca ad idromassaggio, presente sul terrazzo ancora imballata, un'opera pertinenziale e destinata ad aggravare il carico urbanistico.

Il Tribunale del riesame ha correttamente ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente (Cass., Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 275202-01), ma ha mal applicato il principio di diritto, perché non ha spiegato per quale ragione la vasca ad idromassaggio collocata sul terrazzo sarebbe da considerarsi pertinenziale al manufatto abusivo.

S'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio ad altro Collegio del Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, per nuovo giudizio Così deciso, il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente - 7 OTT 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo in data 18 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli che aveva convalidato il sequestro d'urgenza della Polizia locale avente ad oggetto il terrazzo di copertura dell'immobile nella disponibilità dell'indagata dei reati di cui agli art. 44 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, consistenti nella realizzazione di una canna fumaria che fuoriusciva di circa metri 0,35 dal piano di calpestio e nell'istallazione di una vasca per idromassaggio su un manufatto già sottoposto a sequestro. 2. La difesa dell'indagata eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché le opere, pur essendo legittime, erano state ritenute illecite, in quanto pertinenti al pregresso manufatto posto sul lastrico solare e già oggetto di sequestro. Osserva che siccome era oggetto di vincolo cautelare solo il manufatto di nuova edificazione sul lastrico solare e non tutto il terrazzo di copertura, non si capiva in che modo tali nuove opere potessero essere considerate pertinenti alla volumetria in oggetto, essendo certamente funzionali al godimento del terrazzo e non del manufatto in sopraelevazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, è stato sequestrato l'intero terrazzo, su cui era stato realizzato un manufatto abusivo, già oggetto di sequestro nel 2020, sul presupposto che era stata realizzata una canna fumaria e installata una vasca ad idromassaggio, opere ritenute connesse al suddetto manufatto abusivo. Il Tribunale del riesame nulla ha detto in merito alla canna fumaria, mentre ha ritenuto la vasca ad idromassaggio, presente sul terrazzo ancora imballata, un'opera pertinenziale e destinata ad aggravare il carico urbanistico. Il Tribunale del riesame ha correttamente ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente (Cass., Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 275202-01), ma ha mal applicato il principio di diritto, perché non ha spiegato per quale ragione la vasca ad idromassaggio collocata sul terrazzo sarebbe da considerarsi pertinenziale al manufatto abusivo. S'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio ad altro Collegio del Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, per nuovo giudizio Così deciso, il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore
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