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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04449/2023

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nanza camerale ORDINANZA sul ricorso 20169-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PETTORINO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SANTARONI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorr ente - Avverso la sentenza n. 3818/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2020;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3818/20, del 4 giugno 2020, del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ,, avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione di quello stesso Tribunale, in data 13 marzo 2014, sul ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA].

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, a fronte della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 255/2011, contenente la condanna di essa Ferrandino alla rimozione di un muro di confine ed alla realizzazione di altro a distanza legale dalla proprietà della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima proponeva ricorso ex art. 612 cod. proc. civ.

L'adito giudicante, ritenendo il titolo di immediata esecuzione, alla luce di quanto precisato nell'espletata consulenza di ufficio, nonché insussistente alcun impedimento all'esecuzione, stante la semplicità degli interventi da porre in essere, emetteva la richiesta ordinanza con cui determinava gli obblighi di fare, conferendo incarico all'ufficiale giudiziario di procedere alla esecuzione del titolo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 617 cod, proc. civ., chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza, l'illegittimità e l'inefficacia della stessa, stante la genericità delle statuizioni sul punto ed il mancato passaggio in giudicato della sentenza, a suo dire costitutiva, posta a fondamento dell'esecuzione, perché oggetto di gravame presso la Corte d'appello di Napoli.

Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e per chiederne il rigetto, nel corso dello stesso la Ferrandino dava atto dell'esistenza di un giudizio pendente presso questa Suprema Corte, avente ad oggetto la sentenza resa della Corte d'Appello di Napoli - n. 4271/2018 - in merito alla pronuncia costituente il titolo giudiziale dell'intrapresa esecuzione per obblighi di l=are.

In particolare, la Ferrandino evidenziava di aver impugnato in via incidentale la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva confermato le statuizioni di condanna alla demolizione del muro di contenimento già contenute nella sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, ritenendo inammissibile, in sede di opposizione agli atti esecutivi, la contestazione riguardo al merito della pretesa.

3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione la Ferrandino, sulla base - come detto - di due motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, c:omma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 474 e 612 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La ricorrente contesta al giudice dell'opposizione di non aver rilevato l'ineseguibilità della pronuncia costituente il titolo dell'intrapresa esecuzione per obblighi di fare, avendo esso - a suo dire - errato nel ritenere che le statuizioni di "rimuovere il muro esistente, riedificarlo ed arretrare il nuovo manufatto a distanza legale", fossero quelle tipiche di una sentenza esecutiva, recante condanna a un "tacere" specifico.

Sottolinea, al riguardo, la Ferrandino come la domanda finalizzata all'accertamento della violazione delle distanze legali - qual era quella esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] - integri una "negatoria servii-3"S", in quanto diretta a far accertare l'inesistenza di pesi sulla proprietà di chi la eserciti, donde la sua natura costitutiva.

Su tali basi, dunque, la ricorrente evidenzia come anche le statuizioni accessorie di condanna alla demolizione fossero destinate a diventare esecutive solamente con il passaggio in giudicato - nella specie, non ancora realizzatisi, data la pendenza del giudizio di legittimità - di tale sentenza costitutiva.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'ari:. 360, comma 1, nn. 3 e 4), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione degli artt. 474 e 612 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver errato rei non determinare gli obblighi di fare in relazione alla situazione di fatto, sopravvenuta, esistente al momento in cui è stata richiesta la coattiva osservanza degli stessi, oltre che per avere omesso di stabilire dove e a che distanza si dovesse ricostruire il muro di confine, stante la lacunosità del titolo esecutivo.

Assume la ricorrente che il Tribunale partenopeo avrebbe errato nel ritenere tali questioni - e la documentazione ad esse relativa, prodotta dall'allora opponente e attestanl:e, in particolare, la mutazione dei luoghi ad opera della [OSCURATO:PERSONA] - come inammissibili, giacché attinenti al "merito della pretesa" e, dunque, estranee al "quomodo exequendum".

Competeva, invece, al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 cod. proc. civ., sia accertare la situazione di fatto esistente al momento della richiesta di esecuzione degli obblighi di fare, sia prendere atto che il titolo giudiziale azionato "in executivis" si limitava a disporre la demolizione e/o arretramento del muro, senza specificare a parte dell'edificio eccedente tale distanza e/o altezza.

In particolare, sarebbe stato necessario accertare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prima demolito e poi ricostruito la struttura a confine con il muro "de quo", rendendo, così, le due costruzioni perfettamente aderenti, con ciò realizzando una delle opzioni idonee - a norma dell'art.873 cod. civ. - a garantire il rispetto delle distanze legali.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La controricorrente ha, inoltre, depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

6.1.1. La ricorrente, per vero, muove da un presupposto esatto, e cioè la riconducibilità alla "negatoria servitutis" dell'azione esperita contro il proprietario del fondo finitimo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze legali tra costruzioni (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. :16 febbraio 2022, n. 5078, Rv. 664177-01), ma tanto non comporta, per ciò solo, l'impossibilità di mandare ad esecuzione le statuizioni di condanna accessorie alla pronuncia costitutiva.

Secondo questa Corte, infatti, "l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico", nonché "nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti"; essa "è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato" (Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 2021, n. 27416, Rv. 662417-01).

D'altra parte, come osservato anche dalla Corte costituzionale - il rilievo è svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso "l'art.282 cod. proc. civ. non impedisce certamente che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori «accessori» (id est, di accoglimento di domande accessorie ex art. 31 cod. proc. civ.) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale", giacché, "ove di vera accessorietà si tratti, opera pienamente il principio dell'anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività" (così Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 232).

6.2. Anche4secondo motivo di ricorso non è fondato.

6.2.1. Difatti, sebbene - come evidenzia il ricorrente - "il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione alla esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza" (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1989, n. 266, Rv. 461434-01), resta però inteso che "nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al giudice dell'esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso" (Cass. Sez. 2, sent. 25 giugno 1991, n. 7124, Rv. 472819- 01).

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in C 2.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del com ma 1- bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza camerale ORDINANZA sul ricorso 20169-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PETTORINO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SANTARONI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorr ente - Avverso la sentenza n. 3818/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2020;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3818/20, del 4 giugno 2020, del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ,, avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione di quello stesso Tribunale, in data 13 marzo 2014, sul ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, a fronte della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 255/2011, contenente la condanna di essa Ferrandino alla rimozione di un muro di confine ed alla realizzazione di altro a distanza legale dalla proprietà della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima proponeva ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. L'adito giudicante, ritenendo il titolo di immediata esecuzione, alla luce di quanto precisato nell'espletata consulenza di ufficio, nonché insussistente alcun impedimento all'esecuzione, stante la semplicità degli interventi da porre in essere, emetteva la richiesta ordinanza con cui determinava gli obblighi di fare, conferendo incarico all'ufficiale giudiziario di procedere alla esecuzione del titolo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 617 cod, proc. civ., chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza, l'illegittimità e l'inefficacia della stessa, stante la genericità delle statuizioni sul punto ed il mancato passaggio in giudicato della sentenza, a suo dire costitutiva, posta a fondamento dell'esecuzione, perché oggetto di gravame presso la Corte d'appello di Napoli. Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e per chiederne il rigetto, nel corso dello stesso la Ferrandino dava atto dell'esistenza di un giudizio pendente presso questa Suprema Corte, avente ad oggetto la sentenza resa della Corte d'Appello di Napoli - n. 4271/2018 - in merito alla pronuncia costituente il titolo giudiziale dell'intrapresa esecuzione per obblighi di l=are. In particolare, la Ferrandino evidenziava di aver impugnato in via incidentale la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva confermato le statuizioni di condanna alla demolizione del muro di contenimento già contenute nella sentenza di primo grado. Il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, ritenendo inammissibile, in sede di opposizione agli atti esecutivi, la contestazione riguardo al merito della pretesa. 3. Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione la Ferrandino, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, c:omma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 474 e 612 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 2909 cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La ricorrente contesta al giudice dell'opposizione di non aver rilevato l'ineseguibilità della pronuncia costituente il titolo dell'intrapresa esecuzione per obblighi di fare, avendo esso - a suo dire - errato nel ritenere che le statuizioni di "rimuovere il muro esistente, riedificarlo ed arretrare il nuovo manufatto a distanza legale", fossero quelle tipiche di una sentenza esecutiva, recante condanna a un "tacere" specifico. Sottolinea, al riguardo, la Ferrandino come la domanda finalizzata all'accertamento della violazione delle distanze legali - qual era quella esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] - integri una "negatoria servii-3"S", in quanto diretta a far accertare l'inesistenza di pesi sulla proprietà di chi la eserciti, donde la sua natura costitutiva. Su tali basi, dunque, la ricorrente evidenzia come anche le statuizioni accessorie di condanna alla demolizione fossero destinate a diventare esecutive solamente con il passaggio in giudicato - nella specie, non ancora realizzatisi, data la pendenza del giudizio di legittimità - di tale sentenza costitutiva. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'ari:. 360, comma 1, nn. 3 e 4), cod. proc. civ. - violazione ed erronea applicazione degli artt. 474 e 612 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver errato rei non determinare gli obblighi di fare in relazione alla situazione di fatto, sopravvenuta, esistente al momento in cui è stata richiesta la coattiva osservanza degli stessi, oltre che per avere omesso di stabilire dove e a che distanza si dovesse ricostruire il muro di confine, stante la lacunosità del titolo esecutivo. Assume la ricorrente che il Tribunale partenopeo avrebbe errato nel ritenere tali questioni - e la documentazione ad esse relativa, prodotta dall'allora opponente e attestanl:e, in particolare, la mutazione dei luoghi ad opera della [OSCURATO:PERSONA] - come inammissibili, giacché attinenti al "merito della pretesa" e, dunque, estranee al "quomodo exequendum". Competeva, invece, al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 cod. proc. civ., sia accertare la situazione di fatto esistente al momento della richiesta di esecuzione degli obblighi di fare, sia prendere atto che il titolo giudiziale azionato "in executivis" si limitava a disporre la demolizione e/o arretramento del muro, senza specificare a parte dell'edificio eccedente tale distanza e/o altezza. In particolare, sarebbe stato necessario accertare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prima demolito e poi ricostruito la struttura a confine con il muro "de quo", rendendo, così, le due costruzioni perfettamente aderenti, con ciò realizzando una delle opzioni idonee - a norma dell'art.873 cod. civ. - a garantire il rispetto delle distanze legali. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La controricorrente ha, inoltre, depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo non è fondato. 6.1.1. La ricorrente, per vero, muove da un presupposto esatto, e cioè la riconducibilità alla "negatoria servitutis" dell'azione esperita contro il proprietario del fondo finitimo, il quale abbia costruito in violazione delle distanze legali tra costruzioni (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. :16 febbraio 2022, n. 5078, Rv. 664177-01), ma tanto non comporta, per ciò solo, l'impossibilità di mandare ad esecuzione le statuizioni di condanna accessorie alla pronuncia costitutiva. Secondo questa Corte, infatti, "l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico", nonché "nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti"; essa "è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato" (Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 2021, n. 27416, Rv. 662417-01). D'altra parte, come osservato anche dalla Corte costituzionale - il rilievo è svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso "l'art.282 cod. proc. civ. non impedisce certamente che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori «accessori» (id est, di accoglimento di domande accessorie ex art. 31 cod. proc. civ.) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale", giacché, "ove di vera accessorietà si tratti, opera pienamente il principio dell'anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività" (così Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 232). 6.2. Anche4secondo motivo di ricorso non è fondato. 6.2.1. Difatti, sebbene - come evidenzia il ricorrente - "il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione alla esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza" (Cass. Sez. 3, sent. 19 gennaio 1989, n. 266, Rv. 461434-01), resta però inteso che "nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al giudice dell'esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso" (Cass. Sez. 2, sent. 25 giugno 1991, n. 7124, Rv. 472819- 01). 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in C 2.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del com ma 1- bis dello stesso