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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12591/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 gennaio 2021; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposto con i motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi fatta nella impugnata sentenza; e che, comunque, il motivo è anche manifestamente infondato posto che il furto era stato attuato proprio grazie alle manovre operate dal prevenuto sulla persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini StefDo P DEPC:1TATO [OSCURATO:PERSONA] 0 5 A 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 gennaio 2021; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposto con i motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi fatta nella impugnata sentenza; e che, comunque, il motivo è anche manifestamente infondato posto che il furto era stato attuato proprio grazie alle manovre operate dal prevenuto sulla persona offesa; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini StefDo P DEPC:1TATO [OSCURATO:PERSONA] 0 5 A 202
Sentenza Cassazione n. 12591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris