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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 34974/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre le restanti statuizioni civili a favore delle parti civili costituite, fra cui l'Inail, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 590 comma 3 cod. pen. in danno del lavoratore [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza Savasta ha proposto ricorso a mezzo del difensore formulando due motivi.

Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 590 comma 3 cod. pen. nel combinato disposto con l'art.40 comma 2 cod. pen. nella parte in cui la Corte di Appello di Cagliari aveva ritenuto che l'evento lesivo occorso alla parte civile Dessì fosse stato causalmente cagionato dalla asserita violazione dell'obbligo di vigilanza sui preposti ascritto al Savasta.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 590 comma 3 cod. pen. nel combinato disposto con l'art. 42 comma 2 cod. pen. e art. 43 cod. pen. nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto che la condotta ascrivibile al Savasta fosse a lui soggettivamente imputabile a titolo di colpa.

3. La parte civile Inail ha fatto pervenire memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari.

4. Nelle more del procedimento, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire il certificato di morte del Savasta, attestante l'intervenuto decesso del medesimo in data 10.1.2022.

5. Ai sensi dell'art. 150 cod. pen. stante l'intervenuta morte dell'imputato si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente impossibilità di prendere in esame la richiesta di liquidazione delle spese effettuata dalla parte civile.

La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011 dep. 2012, F. Rv. 251981).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre le restanti statuizioni civili a favore delle parti civili costituite, fra cui l'Inail, nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 590 comma 3 cod. pen. in danno del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza Savasta ha proposto ricorso a mezzo del difensore formulando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 590 comma 3 cod. pen. nel combinato disposto con l'art.40 comma 2 cod. pen. nella parte in cui la Corte di Appello di Cagliari aveva ritenuto che l'evento lesivo occorso alla parte civile Dessì fosse stato causalmente cagionato dalla asserita violazione dell'obbligo di vigilanza sui preposti ascritto al Savasta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 590 comma 3 cod. pen. nel combinato disposto con l'art. 42 comma 2 cod. pen. e art. 43 cod. pen. nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto che la condotta ascrivibile al Savasta fosse a lui soggettivamente imputabile a titolo di colpa. 3. La parte civile Inail ha fatto pervenire memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, competenze e onorari. 4. Nelle more del procedimento, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire il certificato di morte del Savasta, attestante l'intervenuto decesso del medesimo in data 10.1.2022. 5. Ai sensi dell'art. 150 cod. pen. stante l'intervenuta morte dell'imputato si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente impossibilità di prendere in esame la richiesta di liquidazione delle spese effettuata dalla parte civile. La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011 dep. 2012, F. Rv. 251981). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 12 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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