CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 30547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/3/2024 emessa dalla !Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con ;invio; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.341-bis cod. pen., ritenendo infondati i motivi di impugnazione concernenti l'esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dando atto dell'impossibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria in mancanza del a'onsenso personale dell'imputato ovvero della procura speciale. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura l'omessa motivazione in ordine al diniego delle generiche. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la vilzione dell'art. 58 della I.n. 689 del 1981, evidenziandosi che tale norma, in relaz.iCne alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, non richiede la manifestazione di volontà personale - diretta o mediante procuratore speciale - da parte dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica e concernente l'intero trattamento sanzionatorio, ha dato atto dell'adeguatezzb della pena, implicitamente disconoscendo la sussistenza dei presupposti iber riconoscere le attenuanti generiche. Peraltro, nell'esaminare i profili relativi alla recidiva e all'esclusione della particolare tenuità del fatto, sono stati evidenziati plurimi elementi di fatto incompatibili con l'attenuante in questione. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. . Il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. correttiV9 Cartabia) ha aggiunto all'art. . , 58 il comma 3, in base al quale «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale». La ratio della previsione è chiaramente quella di differenziare le pene sostitutive che incidono direttamente sulla libertà personale del condannato dalla sostituzione della pena detentiva con quella pepniaria, stabilendo che solo per quest'ultima non occorre la richiesta personale da parte dell'interessato. La Corte di appello, pur richiamano il testo aggiornato della disposizione in esame, di fatto l'ha disatteso, escludendo la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria per il sol fatto che la richiesta non era stata formulata personalmente dall'imputato. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla decisione in ordine all'insussistenza dei presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva che, conseguentemente, dovrà essere rivalutata alla luce del principio sopra indicato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione dell Corte di appelli di Firenze. Così deciso il 24 giugno 2025 Il