CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 22928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 14/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 14 aprile 2025 la V Sezione Penale diquesta Corte di Cassazione ha deciso (con dispositivo di rigetto) sugli atti diricorso proposti avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 12novembre del 2024.Tra questi atti, per quanto rileva in questa sede, il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA].Costui risulta raggiunto in sede di merito da un’affermazione diresponsabilità in riferimento a plurimi capi di imputazione (associazione perdelinquere, bancarotta e reati fiscali).In sede di legittimità, quanto alla valutazione dei motivi proposti, la VSezione afferma che in rapporto ai reati fiscali le censure sono «indeducibili inquanto integralmente versate in fatto».2. Con atto del 9 dicembre 2025 la sentenza emessa da questa Corte dicassazione è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso straordinario ai sensidell’art. 625-bis cod. proc. pen. in riferimento alla omessa declaratoria diprescrizione dei reati di cui ai capi C, D, E, F, G, H, I della originariacontestazione.In particolare, la difesa evidenzia che la decisione emessa da questa Corte èdi rigetto dei ricorsi, il che pacificamente comporta la decorrenza del termineprescrizionale sino al momento della emissione del dispositivo in sede dilegittimità. Ne sarebbe derivata la estinzione per prescrizione – non dichiarataper errore percettivo – dei reati fiscali di cui ai predetti capi. Da ciò si deducecome ulteriore conseguenza la illegittima applicazione della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti.2. Ed invero va premesso che il rimedio del ricorso straordinario per erroremateriale o di fatto – previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. – può riguardarel'omessa dichiarazione della intervenuta prescrizione (maturata prima delladecisione di questa Corte) solo quando il rilievo dell'errore possa essere operatoictu oculi e non comporti una decisione con contenuto valutativo (per tutte Sez.U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv 250528 - 01).3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente, quanto ai reati fiscali (capi C, D, E,del 16/03/2023, Rv. 284783, secondo cui, in caso di ricorso per cassazioneavverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allostesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singolefattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi diimputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reatipossa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per ireati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenzache per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa lapossibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione dellapena eliminando l'aumento per la continuazione.3.1. Dunque, nel caso in esame, la decisione di questa Corte va«scomposta» in riferimento ai singoli capi, con la conseguente presa d’atto dellainammissibilità delle doglianze relative ai reati fiscali, posto che in tale direzioneva qualificata l’espressione di «non deducibilità» dei motivi, contenuta nellamotivazione della sentenza emessa dalla V Sezione penale. Ne deriva che ilcomputo del tempo utile alla maturazione della prescrizione – per detti capi –non supera il limite del dispositivo della decisione emessa dalla Corte di Appello(v. per tutte Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01).3.2. Quanto al capo I), vi è stata assoluzione parziale già in primo grado,con residua affermazione di responsabilità per la mera bancarotta documentale,non contestata con il ricorso per cassazione. Anche su questo capo si è formato,dunque, un giudicato parziale intangibile.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]