CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03934/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con esaustiva motivazione dal giudice di merito; Considerato, invero, che risulta esaustiva, logica e coerente la motivazione della Corte d'appello là dove ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato contestato, in concorso con altro imputato, essendo emersa - alla luce delle risultanze probatorie - la partecipazione del predetto all'attività di spaccio, desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla riprese delle telecamere di videosorveglianza nonché dalla presenza del ricorrente, al momento dell'arresto, nell'autovettura del coim putato (cfr. sentenza impugnata, pp. 4-5); che risulta parimenti corretta e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla luce del carattere professionale ed organizzato dell'attività di cessione degli stupefacenti, alla luce del numero di cessioni protrattesi per un ampio lasso di tem po, della diversa tipologia di sostanze stupefacenti e delle modalità operative con cui venivano condotte le cessioni; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci