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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 13080/2026

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nze del 25/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 25.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Firenze haprovveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di riconoscimentodel c.d. presofferto, patito da [OSCURATO:PERSONA] dal 23 settembre 1999 al 23 marzo2000 in un procedimento penale per reato associativo poi archiviato, daconteggiare nella pena irrogata con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenzedel 21.7.2014 in relazione a un reato associativo contestato fino al 28 febbraio2021.Il giudice dell’esecuzione ha premesso che l'art. 657, comma 4, cod. proc.pen. impone di computare, nel determinare la pena da eseguire per un altro reato,soltanto la misura cautelare subita dopo la commissione del reato stesso.Nel caso di specie, il reato associativo oggetto della sentenza del G.u.p. delTribunale di Firenze decorre da data imprecisata, ma con condotta chesicuramente si è interrotta dopo il periodo di carcerazione patito.L’ordinanza richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di reatopermanente, non si può operare una scomposizione del reato unitario in unapluralità di reati anteriori e posteriori alla esecuzione di detenzione senza titolo e,di conseguenza, non può imputarsi la pena espiata senza titolo al reatopermanente che si protragga oltre tale carcerazione.Nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze l’indeterminatezza del diesa quo del reato associativo non toglie che non sia possibile considerare in manieraframmentaria i diversi momenti temporali di cui si compone il reato permanentee, quindi, non consente di considerare la custodia cautelare subita tra il 1999 e il2000.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657, commi1 e 2, cod. proc. pen.In particolare, il ricorso evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato iscritto nel registrodelle notizie di reato per tre volte e senza soluzione di continuità per il medesimoreato associativo: la prima volta nell'anno 1998, in un procedimento poi archiviatonel luglio 2011, nel quale ha subito sei mesi di custodia cautelare per un reatoipotizzato “sino a giugno 1999”; la seconda volta per il reato commesso da dataimprecisata fino al 24 giugno 2011, in un procedimento definito con sentenza dipatteggiamento in data 31.7.2014; la terza volta per lo stesso reato commesso“fino al 14.2.2014 e comunque dall'anno 2011”, in un procedimento definito consentenza della Corte d’appello di Firenze del 2022.È evidente, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] è stato indagato senza soluzione dicontinuità dal 1998 al 2014, sicché l'ordinanza impugnata è incorsa in violazionedi legge perché ha applicato il comma 4 relativo alla fungibilità della pena, anzichéi commi 1 e 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. relativi al presofferto.

La mera differenzadi iscrizione nel registro degli indagati non determina fungibilità.3.

Con requisitoria scritta del 24.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il periodo di custodiacautelare che si chiede di computare è riferito a procedimento archiviato: diconseguenza, è corretto il richiamo all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., cheammette il computo esclusivamente della custodia cautelare subita dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire,e nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha argomentato che la permanenzadel reato di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze è cessatasuccessivamente al periodo di custodia cautelare, dato che trova riscontro nellostesso ricorso ove si indica la contestazione come elevata “da data imprecisata al24 giugno 2011”.4.

In data 14.1.2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motiviaggiunti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Non è inutile riaffermare, in premessa, che l’art. 657, comma 4, cod. proc.pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiataper reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette sianosuccessive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la penada eseguire.Ciò vuol dire che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodidi detenzione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte lepene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, soggettoall'unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti periodi di carcerazione anterioreverrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessisuccessivamente, con evidente violazione del principio secondo cui la fungibilitàdella custodia cautelare o della pena sofferti sine titulo con la pena da espiare peraltro reato giudicato in separato procedimento è consentita soltanto a condizioneche tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senzatitolo.In particolare, nell’ipotesi di reato permanente (quale è il delitto diassociazione di tipo mafioso), che ha ontologicamente e giuridicamente unastruttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralitàdi reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivoe, di conseguenza, non può ritenersi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazionesenza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazionestessa (Sez. 1, n. 40329 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pmt in proc.

Onorato, Rv. 257600 – 01).Pertanto, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non èapplicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazionesenza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 25/5/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 –01; Sez. 1, n. 17829 del 10/2/2008, P.G. in proc.

Prokopchyk, Rv. 240288-01; daultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01).2.

Nel caso di specie, il procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha soffertoun periodo di custodia cautelare dal 22.9.1999 al 22.3.2000, secondo quantoesposto nello stesso ricorso, è stato archiviato.A tal proposito, deve tenersi conto che il provvedimento di archiviazione, purnon essendo munito dell'autorità della "res judicata", è connotato da un'efficaciapreclusiva rispetto all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato,oggettivamente e soggettivamente considerato, ove non preceduto da unprovvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall'art. 414cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33885 del 24/6/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01; Sez.U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 – 01).È stato affermato, in particolare, che, nell'ipotesi di reato permanente,l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini nonpreclude l'esercizio dell'azione penale solo in relazione a fatti e comportamenti attia dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente ai segmenti temporalisuccessivi all'archiviazione (Sez. 5, n. 43663 del 14/5/2015, Caponera, Rv.264923 – 01; Sez. 2, n. 26762 del 17/3/2015, Sciascia, Rv. 264222 – 01).3.

Nella vicenda in esame, non è stato documentato o anche solo dedotto chel’archiviazione del primo procedimento – il quale concerneva una ipotesi di reatoassociativo commesso “sino a giugno 1999” – sia stata seguita da unprovvedimento del G.i.p. di riapertura delle indagini.Di conseguenza, benché nel secondo procedimento conclusosi con la sentenzadi condanna del G.u.p. del Tribunale di Firenze del 2014 il tempus commissi delictidel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia stato contestato da data imprecisatafino al 24 giugno 2011, deve escludersi che il periodo oggetto del primoprocedimento archiviato sia compreso anche in tale seconda successivacontestazione, in relazione alla quale è stata inflitta la pena a cui si vorrebbeimputare quel periodo di custodia cautelare sofferto senza titolo.L’archiviazione del primo procedimento penale impedisce di accedere allaimpostazione difensiva secondo cui non ci sarebbe soluzione di continuità tra i treprocedimenti iscritti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo.Una cesura, invece, c’è stata, perché per il primo periodo sino a giugno 1999(ovvero, quello in relazione a cui il ricorrente ha subito la misura cautelare) non èintervenuta condanna.In ogni caso, non si può comunque fare applicazione, come sostenuto nelricorso, del comma 1 dell’art. 657 cod. proc. pen., il cui presupposto è che lacustodia cautelare sia stata sofferta per lo stesso reato o per altro reatoprecedente.Correttamente, dunque, il giudice dell’esecuzione ha fatto applicazione delcomma 4 dell’art. 657 cod. proc. pen., pervenendo ad una soluzione noncensurabile.4.

Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nze del 25/9/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 25.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Firenze haprovveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di riconoscimentodel c.d. presofferto, patito da [OSCURATO:PERSONA] dal 23 settembre 1999 al 23 marzo2000 in un procedimento penale per reato associativo poi archiviato, daconteggiare nella pena irrogata con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenzedel 21.7.2014 in relazione a un reato associativo contestato fino al 28 febbraio2021.Il giudice dell’esecuzione ha premesso che l'art. 657, comma 4, cod. proc.pen. impone di computare, nel determinare la pena da eseguire per un altro reato,soltanto la misura cautelare subita dopo la commissione del reato stesso.Nel caso di specie, il reato associativo oggetto della sentenza del G.u.p. delTribunale di Firenze decorre da data imprecisata, ma con condotta chesicuramente si è interrotta dopo il periodo di carcerazione patito.L’ordinanza richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di reatopermanente, non si può operare una scomposizione del reato unitario in unapluralità di reati anteriori e posteriori alla esecuzione di detenzione senza titolo e,di conseguenza, non può imputarsi la pena espiata senza titolo al reatopermanente che si protragga oltre tale carcerazione.Nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze l’indeterminatezza del diesa quo del reato associativo non toglie che non sia possibile considerare in manieraframmentaria i diversi momenti temporali di cui si compone il reato permanentee, quindi, non consente di considerare la custodia cautelare subita tra il 1999 e il2000.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 657, commi1 e 2, cod. proc. pen.In particolare, il ricorso evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è stato iscritto nel registrodelle notizie di reato per tre volte e senza soluzione di continuità per il medesimoreato associativo: la prima volta nell'anno 1998, in un procedimento poi archiviatonel luglio 2011, nel quale ha subito sei mesi di custodia cautelare per un reatoipotizzato “sino a giugno 1999”; la seconda volta per il reato commesso da dataimprecisata fino al 24 giugno 2011, in un procedimento definito con sentenza dipatteggiamento in data 31.7.2014; la terza volta per lo stesso reato commesso“fino al 14.2.2014 e comunque dall'anno 2011”, in un procedimento definito consentenza della Corte d’appello di Firenze del 2022.È evidente, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] è stato indagato senza soluzione dicontinuità dal 1998 al 2014, sicché l'ordinanza impugnata è incorsa in violazionedi legge perché ha applicato il comma 4 relativo alla fungibilità della pena, anzichéi commi 1 e 2 dell'art. 657 cod. proc. pen. relativi al presofferto. La mera differenzadi iscrizione nel registro degli indagati non determina fungibilità.3. Con requisitoria scritta del 24.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il periodo di custodiacautelare che si chiede di computare è riferito a procedimento archiviato: diconseguenza, è corretto il richiamo all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., cheammette il computo esclusivamente della custodia cautelare subita dopo lacommissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire,e nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha argomentato che la permanenzadel reato di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze è cessatasuccessivamente al periodo di custodia cautelare, dato che trova riscontro nellostesso ricorso ove si indica la contestazione come elevata “da data imprecisata al24 giugno 2011”.4. In data 14.1.2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motiviaggiunti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Non è inutile riaffermare, in premessa, che l’art. 657, comma 4, cod. proc.pen. limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiataper reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette sianosuccessive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la penada eseguire.Ciò vuol dire che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodidi detenzione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte lepene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, soggettoall'unitaria detrazione del pre-sofferto, altrimenti periodi di carcerazione anterioreverrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessisuccessivamente, con evidente violazione del principio secondo cui la fungibilitàdella custodia cautelare o della pena sofferti sine titulo con la pena da espiare peraltro reato giudicato in separato procedimento è consentita soltanto a condizioneche tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senzatitolo.In particolare, nell’ipotesi di reato permanente (quale è il delitto diassociazione di tipo mafioso), che ha ontologicamente e giuridicamente unastruttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralitàdi reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivoe, di conseguenza, non può ritenersi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazionesenza titolo, qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazionestessa (Sez. 1, n. 40329 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pmt in proc. Onorato, Rv. 257600 – 01).Pertanto, l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non èapplicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazionesenza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 25/5/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272102 –01; Sez. 1, n. 17829 del 10/2/2008, P.G. in proc. Prokopchyk, Rv. 240288-01; daultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01).2. Nel caso di specie, il procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] ha soffertoun periodo di custodia cautelare dal 22.9.1999 al 22.3.2000, secondo quantoesposto nello stesso ricorso, è stato archiviato.A tal proposito, deve tenersi conto che il provvedimento di archiviazione, purnon essendo munito dell'autorità della "res judicata", è connotato da un'efficaciapreclusiva rispetto all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato,oggettivamente e soggettivamente considerato, ove non preceduto da unprovvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall'art. 414cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33885 del 24/6/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01; Sez.U, n. 9 del 22/3/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 – 01).È stato affermato, in particolare, che, nell'ipotesi di reato permanente,l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini nonpreclude l'esercizio dell'azione penale solo in relazione a fatti e comportamenti attia dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente ai segmenti temporalisuccessivi all'archiviazione (Sez. 5, n. 43663 del 14/5/2015, Caponera, Rv.264923 – 01; Sez. 2, n. 26762 del 17/3/2015, Sciascia, Rv. 264222 – 01).3. Nella vicenda in esame, non è stato documentato o anche solo dedotto chel’archiviazione del primo procedimento – il quale concerneva una ipotesi di reatoassociativo commesso “sino a giugno 1999” – sia stata seguita da unprovvedimento del G.i.p. di riapertura delle indagini.Di conseguenza, benché nel secondo procedimento conclusosi con la sentenzadi condanna del G.u.p. del Tribunale di Firenze del 2014 il tempus commissi delictidel reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia stato contestato da data imprecisatafino al 24 giugno 2011, deve escludersi che il periodo oggetto del primoprocedimento archiviato sia compreso anche in tale seconda successivacontestazione, in relazione alla quale è stata inflitta la pena a cui si vorrebbeimputare quel periodo di custodia cautelare sofferto senza titolo.L’archiviazione del primo procedimento penale impedisce di accedere allaimpostazione difensiva secondo cui non ci sarebbe soluzione di continuità tra i treprocedimenti iscritti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo.Una cesura, invece, c’è stata, perché per il primo periodo sino a giugno 1999(ovvero, quello in relazione a cui il ricorrente ha subito la misura cautelare) non èintervenuta condanna.In ogni caso, non si può comunque fare applicazione, come sostenuto nelricorso, del comma 1 dell’art. 657 cod. proc. pen., il cui presupposto è che lacustodia cautelare sia stata sofferta per lo stesso reato o per altro reatoprecedente.Correttamente, dunque, il giudice dell’esecuzione ha fatto applicazione delcomma 4 dell’art. 657 cod. proc. pen., pervenendo ad una soluzione noncensurabile.4. Alla luce di quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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