CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, dolendosi del diniego delle attenuanti generiche e, conseguentemente, della determinazione del trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso è inammissibile; - che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il motivo di ricorso, che contesta la mancalta concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l 14 dicembre 2021 Il consigliere estenore [OSCURATO:PERSONA] Miccoli S t fial,,,vP2 Vok.