CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44831/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 8 settembre 2020, ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 10 gennaio 2017 2. Propone ricorso per cassazione il Sanna, per il tramite del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi: - nullità del decreto di fissazione dell'udienza di discussione in quanto, in violazione del diritto di difesa, privo di indicazioni sulla specifica ordinanza da revocarsi; - erronea applicazione della legge penale per essere stata la revoca fondata sul falso presupposto della consumazione di reati da parte del condannato. Il Tribunale di sorveglianza, senza considerare skfrpercorso umano e penitenziario del Sanna, ha attribuito rilievo soltanto agli atti del procedimento penale utili a • sostenere l'accusa per i gravi reati di usura, violenza privata ed estorsione asseritamente commessi nel corso dell'esecuzione della misura. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non sussiste la violazione del diritto di difesa denunziata con il primo motivo. Il decreto di fissazione dell'udienza contiene tutti gli estremi utili ad individuare l'oggetto del procedimento ovvero l'adozione della decisione definitiva sul mantenimento o la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, già provvisoriamente sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Pescara con trasmissione degli atti per la decisione definitiva al Tribunale di sorveglianza. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento della revoca i comportamenti delittuosi descritti e compendiati nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare per gravi reati dopo averli autonomamente valutati, apprezzandoli come ostativi alla prosecuzione della misura in quanto espressione di un atteggiamento globale negativo o comunque tale da dimostrare la mancanza di una risposta positiva al trattamento. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto precisato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498). 4 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AI' fi Filip