CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19398/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16410-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2957/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato le pronuncia della CTP di Milano che ha accolto le ragioni della parte contribuente in ordine alla non retroattività della presunzione legale di cui al comma 2 bis dell'art. 12 d.l. n. 78/2009; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte privata ha spiegato tempestive difese; CONSIDERATO che con il primo motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c per violazione dell'art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009 e art. 2727 e 2729, nella sostanza lamentando che -pur accertata la natura sostanziale e non retroattiva della presunzione (collegata alla c.d. [OSCURATO:PERSONA]) di sottrazione al fisco di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata- permane in ogni caso la possibilità per l'Ufficio di provare per presunzioni ordinarie, essendo retroattiva la disposizione che consente il raddoppio dei termini; che la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla 1. n. 102 del 2009, in vigore dal 10 luglio 2009, non ha natura proceditnentale ma sostanziale - sia Ric. 2021 n. 16410 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli ara. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (cfr. Cass. V, n. 29632/2019; VI — 5, n. 30742/2018); che resta assorbito il secondo motivo ove si lamenta violazione dell'art. 30 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente; che, in ogni caso, nel giudizio rescissorio, permane la necessità da parte della CTR di valutare se gli elementi presuntivi, comunque risultanti dall'avviso di accertamento, siano congrui a sorreggerne la fondatezza in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; Ric. 2021 n. 16410 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente