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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10814/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12139/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.105/17/12, depositata il 29 marzo 2012.

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 430/44/10 che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR osservava in particolare, per quanto qui rileva, che con il meccanismo della pre e post fatturazione degli spots pubblicitari commessi dalla società contribuente alla [OSCURATO:SOCIETA], essendo la prima onerosa oltre il comune corrispettivo di mercato e la seconda gratuita, si era violato l'inderogabile principio della competenza, sicchè le riprese fiscali in contesto dovevano considerarsi per tale ragione fondate.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Considerato che: Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6, dl. 119/2018, che tuttavia non è esitata favorevolmente, avendo l'agenzia fiscale opposto diniego, che poi non è stato impugnato.

Tuttavia successivamente la stessa agenzia fiscale, nel termine per impugnare detto diniego, lo ha annullato in autotutela, sicchédeve considerarsi perfezionata la procedura incidentale di definizione agevolata della lite.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto con spese a carico delle parti (art. 6, comma 13, decreto-legge 119/2018).

PQM La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12139/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.105/17/12, depositata il 29 marzo 2012. Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 430/44/10 che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare, per quanto qui rileva, che con il meccanismo della pre e post fatturazione degli spots pubblicitari commessi dalla società contribuente alla [OSCURATO:SOCIETA], essendo la prima onerosa oltre il comune corrispettivo di mercato e la seconda gratuita, si era violato l'inderogabile principio della competenza, sicchè le riprese fiscali in contesto dovevano considerarsi per tale ragione fondate. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6, dl. 119/2018, che tuttavia non è esitata favorevolmente, avendo l'agenzia fiscale opposto diniego, che poi non è stato impugnato. Tuttavia successivamente la stessa agenzia fiscale, nel termine per impugnare detto diniego, lo ha annullato in autotutela, sicchédeve considerarsi perfezionata la procedura incidentale di definizione agevolata della lite. Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto con spese a carico delle parti (art. 6, comma 13, decreto-legge 119/2018). PQM La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione del
Sentenza Cassazione n. 10814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris