CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - oltre che versato in fatto, è meramente reiterativo di quello formulato in appello, disatteso con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. La Corte di Appello ha, infatti, rimarcato come sia rimasta del tutto priva di prova la circostanza, solo informalmente riferita dall'imputato, secondo la quale, in uno degli episodi di evasione che gli vengono contestati, egli si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per accompagnare la sorella al pronto soccorso. La Corte ha, altresì, precisato che, esclusa la configurabilità dello stato di necessità, doveva ritenersi sussistente il dolo di entrambi i reati. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Il secondo motivo - che censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato le ragioni per le quali il fatto non poteva ritenersi di particolare tenuità (essendosi allontanato dalla propria abitazione due volte nell'arco di una settimana, ed avendo commesso lo stesso reato anche in data 20 settembre 2014). La Corte di appello motiva in maniera esaustiva anche in ordine al terzo motivo di ricorso relativo mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione con le pene inflitte in altre tre sentenze irrevocabili indicate dalla difesa. A pagina due della sentenza si legge infatti che "nel caso di specie nulla depone per una unitaria programmazione, all'epoca di commissione dei fatti portati all'attenzione della Corte, anche della ulteriore successiva violazione al regime domiciliare già definitivamente giudicata: peraltro lo stesso motivo informalmente rappresentato potrebbe ricondurre le condotte ad estemporanee esigenze non preventivabili". Quanto al quarto motivo di ricorso relativo alla omessa esclusione della recidiva, il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art.133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Il quinto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte d'appello che evidenzia che i precedenti penali da cui l'imputato è gravato non consentono, in carenza di positivi elementi di giudizio il riconoscimento delle stesse. Del pari, non consentita è la censura, avente ad oggetto la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 rr/iaggio 2022 Il Consiglie7te eensore D E P () S (TAT