CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Enrico d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognan.652/2019 depositata il 28/03/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 32694/2019Numero sezionale 1001/2026Numero di raccolta generale 11691/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 27/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo