CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 19/06/1074 a Cosenza avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha parzialmente accolto la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, limitatamente al capo 149 in relazione al quale il provvedimento veniva annullato, confermando la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'alt. 416-bis, commi da 1 a 6, cod. pen. (capo 1), nella qualità di partecipe del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]" dell'associazione 'ndranghetistica operante nel territorio cosentino, articolata in diversi gruppi confederati e diretta da [OSCURATO:PERSONA] prima del suo arresto e poi da [OSCURATO:PERSONA], nonché per i capi 147, 148, 150, 154, 155 e 156 della rubrica, attinenti a truffe aggravate, estorsioni e intestazioni fittizie. I reati contestati s'inseriscono in una serie di delitti - oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati e descritti in ben 298 capi di imputazione. Al capo 1 è rubricato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo rivestito all'interno di ciascuna articolazione della confederazione 'ndranghetistica. Dal capo 2 al capo 172 sono contestati i reati-fine, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa. Al capo 173 è contestata una parallela associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, collegata all'associazione mafiosa e nei capi da 174 a 298 sono contestati i reati-fine dell'associazione dedita al narcotraffico. Il Tribunale narrava innanzitutto, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione confederata fra sette gruppi confinanti e alleati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto "Banana", "gli altri Zingari", Presta, [OSCURATO:PERSONA], D'Ambrosio), costituiti al fine di preservare, mantenere e rafforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria), mediante l'organizzazione di un "sistema" i cui proventi illeciti confluivano in un'unica cassa comune ("bacinella"). Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dalle evidenze di numerosi procedimenti giudiziari, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di geolocalizzazione, osservazione e controllo, dalle attività di perquisizione e sequestro e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - attivi in quel contesto criminale e perciò a conoscenza diretta dei relativi assetti di potere e dei singoli ruoli rivestiti dai partecipi -, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto.Il Tribunale esaminava quindi la consostenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato, risultante partecipe dell'associazione 'ndranghetista e, in particolare, inserito nel gruppo "PorcanD", con particolare vicinanza all'esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'assunto accusatorio egli, nella sua attività di consulente amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]", società che si occupa di consulenze finanziarie volte all'ottenimento di agevolazioni pubbliche per le imprese e per le startup innovative erogate da [OSCURATO:SOCIETA]. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa), operava nell'ambito dei finanziamenti alle imprese secondo modalità diversificate, garantendo cospicui guadagni a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti dal medesimo individuati, consentendo di realizzare operazioni finanziarie di natura illecita in quanto volte a simulare le intestazioni di beni e compendi societari e di ottenere fraudolentemente erogazioni pubbliche, quindi di reimpiegare denaro di provenienza illecita. La prova cautelare dell'addebito emergeva dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla consorteria mafiosa, nonché dalle conversazioni captate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo ha riferito del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] che "sta facendo avere a diverse persone del clan i finanziamenti relativi al progetto 'Resto al Sud'..." specificando che lo stesso "prende 500 euro senza fattura per iniziare la pratica e poi una percentuale sull'importo erogato", assegnandogli quindi un ruolo preciso e non occasionale, ritenuto dal Tribunale quello di partecipe. Perrone e Broccolo, nel corso di varie conversazioni intercettate, si lamentavano di essere stati coinvolti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei finanziamenti, deprecavano l'esagerata considerazione di sé che aveva quest'ultimo e lo indicavano come persona a disposizione di personaggi delinquenziali legati a [OSCURATO:PERSONA], che ne traeva conseguentemente un suo vantaggio personale. In particolare, Perrone si lamentava ripetutamente del fatto che [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], aveva istruito presso [OSCURATO:PERSONA] una pratica di finanziamento per la somma di euro 200.000 per l'avvio dell'attività commerciale formalmente intestata al figlio di [OSCURATO:PERSONA] e gestita da costui insieme a Perrone, riferendo che all'origine del finanziamento vi era un debito con [OSCURATO:PERSONA] che li vedeva coinvolti insieme ad [OSCURATO:PERSONA]. Da alcuni tratti della conversazione si coglie, secondo i giudici del riesame, la percezione esterna di [OSCURATO:PERSONA], non di persona che "aiuta" la consorteria ma di un associato che si adopera "per questa gente infame", guadagnandoci anche in prima persona, quindi come partecipe del "sistema". A ciò si aggiungono i reati fine - innanzi tutto i capi 147 e 148 relativi alla truffa aggravata e alla conseguente estorsione patita da Broccolo e Perrone, con fine di agevolare la cosca [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA] per la ristrutturazione del "Settimo caffè S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C." - per i quali la principale fonte di gravità indiziaria è costituita dalla documentazione sequestrata e dalle conversazioni intercettate fra Perrone e Broccolo. Dalle captazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto un debito con [OSCURATO:PERSONA], il quale per consentirgli l'estinzione e per facilitargli il pagamento del "pizzo" a lui dovuto come capo, lo aveva segnalato a [OSCURATO:PERSONA] al fine di avviare le pratiche per il finanziamento che sarebbe poi confluito, una volta erogato, in percentuale agli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I principali elementi indizianti sono costituiti da servizi di osservazione, controllo e pedinamento, da intercettazioni, nonché dall'analisi delle documentazioni bancarie e finanziarie. La truffa si realizzava sia con la restituzione di somme in contanti, sia con false fatturazioni, evidenziandosi il reato come espressione del fondamentale supporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria. Quanto alla conseguente estorsione, ossia la pretesa di farsi consegnare dalle vittime parte del denaro ottenuto con la truffa, dalle conversazioni intercettate emergono sia la frustrazione dei destinatari delle richieste, sia soprattutto la consapevolezza che un rifiuto avrebbe comportato l'incendio del locale, in modo da far incassare l'indennizzo assicurativo. Veniva ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. alla luce delle modalità utilizzate e degli scopi perseguiti. Con riguardo al capo 150, secondo la prospettazione accusatoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante minaccia consistita nel prospettare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritorsioni fisiche laddove costoro non avessero restituito a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 13.000 euro (corrispondente al debito cui avevano esposto la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., riconducibile di fatto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) ed esercitando successivamente violenza fisica nei danni di Sirangelo e [OSCURATO:PERSONA], costringevano gli stessi a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la detta somma, attraverso una fittizia operazione di compravendita, imponendo a [OSCURATO:PERSONA], moglie di Sirangelo, di svendere un immobile a prezzo di euro 30.000, sottostimato rispetto all'effettivo valore di euro 58.000,00 così lucrando il profitto ingiusto derivante dalla differenza di prezzo. Secondo il Tribunale il quadro indiziario era inequivocabilmente realizzato alla luce del contenuto di numerose capitazionii (ove [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come "avvocato [OSCURATO:PERSONA]"), trascritte nell'atto impugnato, dalle quali emergeva finanche l'uso della violenza fisica. Il capo 154 attiene alla tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso la prova della gravità indiziaria emerge dal contenuto di plurime intercettazioni, ove il riferimento all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi effettuato a [OSCURATO:PERSONA]. Tchebibi, gravato da precedenti e vicino a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era coinvolto in una situazione debitoria con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un pestaggio e del furto di auto del fratello ad opera di [OSCURATO:PERSONA], violenze attuate per costringere la vittima a pagare 10.000,00 euro a quest'ultimo. Il ruolo di "intermediario" giocato da [OSCURATO:PERSONA], non essendo in realtà diretto al fine di perseguire l'interesse della vittima o dettato da motivi solidaristici, è quello di concorrente a pieno titolo. Veniva ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. alla luce delle modalità utilizzate e degli scopi perseguiti. Con riguardo al capo 155, attinente alle intestazioni fittizie, gli elementi indiziari sono costituiti principalmente da intercettazioni, controlli e esame della documentazione. Ne emerge che [OSCURATO:PERSONA] esercitava in via esclusiva la gestione di "3MA S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] & C." nonché di "[OSCURATO:SOCIETA]." di [OSCURATO:PERSONA] & C., come si evince da varie interlocuzioni con commercialisti, gestori dei contratti di leasing delle vetture e impiegati di banca relative alla gestione delle società, nel corso delle quali non risultavano mai i formali intestatari. Inoltre le carte di credito, bancomat, postepay intestati alle società erano in possesso di [OSCURATO:PERSONA], che utilizzava altresì le vetture intestate alle persone giuridiche. Anche in tale caso veniva ritenuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. alla luce delle modalità utilizzate e degli scopi perseguiti. Il capo 156 riguarda un'altra ipotesi di truffa aggravata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per il conseguimento di erogazioni pubbliche. [OSCURATO:PERSONA],, in concorso con i coniugi Pignataro/Maritato e tale Briguori, con artifici e raggiri consistiti nell'articolare e presentare una strumentale domanda di ammissione alle agevolazioni "Microimpresa", predisponeva un fittizio progetto di attività turistico-ricettiva, in ragione del quale [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al beneficio l'impresa TM [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. per un credito di euro 110.410,00 (di cui 50.205,00 di contributo in conto capitale a fondo perduto e 60.205,00 di contributo a titolo di mutuo agevolato) con corrispondente danno per l'ente pubblico. L'attività investigativa posta in essere, consistita principalmente in captazione di conversazioni, anche mediante messaggi di testo, consentiva di far emergere il carattere fittizio dell'allestimento della struttura ricettiva per la cui realizzazione erano stati concessi i crediti. Affioravano altresì varie falsità inserite nella dichiarazione. I giudici del merito ritenevano sussistente per il [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in termini di agevolazione mafiosa, dal momento che l'indagato forniva il suo contributo al gruppo lucrando illeciti guadagni da tali attività che gestiva personalmente. Circa le esigenze cautelari il Tribunale richiamava la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere.2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'indagato con articolati motivi di ricorso, peraltro in gran parte sinteticamente ribaditi nelle "note difensive" depositate il 4 aprile 2023, denunziando: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). Difetterebbe, ad avviso della difesa, il presupposto della intraneità dell'indagato alla consorteria, ritenuta provata dalla percezione esterna che i terzi avrebbero del suo ruolo risultante dalle conversazioni captate fra Broccolo e Perrone e dalla valorizzazione di una sola pratica di finanziamento relativa a "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nell'ambito del progetto di incentivo all'imprenditoria denominato "Resto al Sud". Il Tribunale non ha adeguatamente valutato la produzione documentale offerta dalla difesa da cui si evince che nelle oltre trecento pratiche seguite dal ricorrente nessuna appare collegata al sodalizio criminoso. Anche l'ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zaffonte -, sono state considerate in modo parcellizzato, dal momento che costui ha esplicitamente escluso la sua affiliazione al clan; prive di adeguati riscontri sono rimaste le altre affermazioni del collaboratore, ossia che [OSCURATO:PERSONA] "sta facendo avere a diverse persone del clan i finanziamenti relativi al progetto Resto al Sud", citando costui unicamente tale Ciciarelli che non risulta avere legami con ambienti mafiosi e neppure ha conseguito il finanziamento. Il Tribunale del riesame ha peraltro omesso di motivare sulla subordinata richiesta di derubricazione del delitto in concorso esterno, prospettata con memoria difensiva, con le conseguenti ricadute sull'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; 2.2. il vizio di motivazione con riguardo all'estorsione di cui ai capi 150 e 151 (per il quale ultimo non vi è richiesta cautelare) in ordine alla quale il Tribunale del riesame si è limitato a una interpretazione letterale delle conversazioni, senza prendere in considerazione la chiave di lettura fornita dalla difesa, cioè che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito con la finalità di non disperdere l'impegno lavorativo profuso per lo sviluppo della pratica a favore di Sirangelo, [OSCURATO:PERSONA] e Morrone. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la perizia di stima depositata dalla difesa, che esclude che l'immobile sia stato sottostimato, destituendo così di fondamento l'elemento costitutivo del reato; 2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 154, dal momento che il Tribunale non ha spiegato in che modo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe facilitato l'illecito commesso da [OSCURATO:PERSONA], né in che modo il suo intervento possa configurare una tentata estorsione, avendo semmai egli assunto la veste di intermediario, agendo nell'esclusivo interesse della stessa vittima; 2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al capo 155 (che nel ricorso viene erroneamente indicato come capo 156 a pag. 29), con cui viene contestato all'indagato di avvalersi di intestatari fittizi di società e beni, di fatto riconducibili al ricorrente per eludere i provvedimenti dell'A.G.; la motivazione è apodittica in guanto non risulta dimostrato l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., cioè il dolo specifico connotato dalla finalità di evitare l'applicazione della misura di prevenzione; 2.5. la violazione di legge in relazione ai capi 147 e 156, avendo il Tribunale ritenuto la truffa aggravata mentre era emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito in maniera lecita i finanziamenti erogati da [OSCURATO:SOCIETA], così potendosi al più configurare il reato di malversazione ai danni dello Stato ex art. 316-bis cod. pen., ove il beneficio lecitamente ottenuto sia utilizzato per scopi diversi rispetto alla finalità vincolata; 2.6. il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., riconosciuta nella duplice forma del metodo mafioso e dell'agevolazione ma non adeguatamente descritta, in particolare a fronte delle doglianze difensive con cui si rappresentava, con riferimento al capo 147, che non vi fosse prova del fatto che il provento del reato fosse confluito nelle casse della consorteria e che di tale specifica finalità [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole partecipando alla realizzazione dello scopo in maniera diretta e volontaria; 2.7. il vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, dal momento che, venendo meno la condotta partecipativa (essendo al più configurabile il concorso esterno) e l'aggravante "mafiosa", vengono meno anche le esigenze cautelari, giustificate dal Tribunale unicamente in ragione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi tenere conto della concretezza e attualità delle esigenze stesse e della adeguatezza della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni e nei limiti appresso indicati.2. Sono innanzitutto fondati i motivi di ricorso che investono, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al delitto associativo. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di cui al capo 1 si evincerebbe secondo la ricostruzione del Tribunale: - dalle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla consorteria mafiosa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "sta facendo avere a diverse persone del clan i finanziamenti relativi al progetto 'Resto al Sud'...", specificando che lo stesso "prende 500 euro senza fattura per iniziare la pratica e poi una percentuale sull'importo erogato"; - dalla percezione esterna che i terzi avrebbero del suo ruolo risultante dalle dichiarazioni captate di Broccolo e Perrone. Questi si lamentavano di essere stati coinvolti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei finanziamenti, deprecavano l'esagerata considerazione di sé che aveva quest'ultimo e lo indicavano come persona a disposizione di personaggi delinquenziali legati a [OSCURATO:PERSONA], che ne traeva conseguentemente un vantaggio personale. Perrone si lamentava ripetutamente del fatto che [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], aveva istruito presso [OSCURATO:SOCIETA]. una pratica di finanziamento per la somma di euro 200.000 per l'avvio dell'attività commerciale formalmente intestata al figlio di Broccolo e gestita da costui insieme a Perrone, riferendo che all'origine del finanziamento vi era un debito con [OSCURATO:PERSONA] che li vedeva coinvolti insieme a tale [OSCURATO:PERSONA]. Sicché l'indagato si adoperava "per questa gente infame", guadagnandoci in prima persona e partecipando al "sistema" di affari dell'associazione; - dall'attività professionale esercitata in quanto, nel seguire gli affari della soc. Settimo caffè in una pratica di finanziamento (come progetto di incentivo all'imprenditoria denominato "Resto al Sud"), avrebbe agito al fine di favorire l'associazione di cui al capo 1). Orbene, tanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zaffonte - il quale ha peraltro escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia un "affiliato" della cosca -, quanto le conversazioni intercettate fra Broccolo e Perrone, oltre a rivelarsi per taluni aspetti generiche e congetturali, non superano il vaglio di pertinenza e coerente concludenza probatoria in merito alla definizione del ruolo assegnato dai giudici del riesame a [OSCURATO:PERSONA] quale "partecipe" della consorteria mafiosa. Né il Tribunale ha preso in seria considerazione le documentate argomentazioni difensive circa l'effettiva attività professionale svolta dal ricorrente a favore di una pluralità di persone o enti estranei alla consorteria, ben oltre quindi l'isolata pratica della soc. [OSCURATO:PERSONA]. Sicché non è dato inferire, per il profilo della gravità indiziaria, se e quando si sia effettivamente instaurato un rapporto di stabile, continua e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] con la struttura organizzativa del sodalizio criminale, diretto, grazie al sistematico contributo della sua opera professionale, a far conseguire indebiti finanziamenti e illeciti profitti alla consorteria o ai suoi esponenti di vertice e quindi a perseguire in tal modo le finalità della stessa. 3. Con riguardo ai capi 147 e 148, relativi alla truffa aggravata e alla conseguente estorsione patita da Broccolo e Perrone, nell'ambito del finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA] per la ristrutturazione dell'impresa Settimo caffè, viceversa, non appare seriamente controvertibile la fonte di gravità indiziaria costituita dalla documentazione bancaria e finanziaria sequestrata e dalle conversazioni intercettate fra Perrone e Broccolo. Si desume inequivocamente che Broccolo aveva contratto un debito con [OSCURATO:PERSONA], il quale per consentirgli l'estinzione, lo aveva segnalato a [OSCURATO:PERSONA] per la pratica di finanziamento, il cui importo sarebbe poi confluito, una volta erogato, in percentuale agli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La truffa si realizzava sia con la restituzione di somme in contanti, sia con false fatturazioni, mentre della pretesa di farsi consegnare dalle vittime parte del denaro ottenuto con la truffa si lamentavano esplicitamente i destinatari della stessa, consapevoli che un rifiuto avrebbe comportato l'incendio del locale ai fini dell'incasso dell'indennizzo assicurativo. D'altra parte, la prospettazione dei giudici del riesame risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di malversazione di erogazioni pubbliche si risolve nella mancata destinazione delle somme erogate agli scopi previsti e pertanto si differenzia da quello di truffa aggravata, realizzata per il conseguimento delle stesse mediante l'induzione in errore dell'ente erogatore attraverso artifici e raggiri. Nel caso di specie sono state rappresentate concrete condotte decettive che hanno indotto in errore l'ente quanto alla sussistenza dei presupposti dell'erogazione. Anche in ordine al capo 150 il quadro indiziarlo della contestata condotta estorsiva appare agevolmente evincibile dalla lettura dei contenuti delle numerose conversazioni captate e trascritte (ove [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come "avvocato [OSCURATO:PERSONA]"), dalle quali emerge la minaccia e finanche l'uso della violenza fisica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] laddove costoro non avessero restituito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di 13.000 euro, costringendoli a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] detta somma, attraverso una fittizia operazione di compravendita, consistita nella svendita da parte di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Sirangelo, di un immobile al prezzo di euro 30.000, sottostimato rispetto all'effettivo valore di euro 58.000, così lucrando la differenza di prezzo. La descritta operazione coercitiva rende peraltro irrilevante l'esito della consulenza di parte in ordine al valore effettivo del bene venduto.Lo stesso è a dirsi per il capo 156 riguardante un'altra ipotesi di truffa aggravata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'attività investigativa, consistita principalmente in captazione di conversazioni e di vari messaggi di testo, consentiva di far emergere la falsità delle dichiarazioni e il carattere fittizio dell'allestimento della struttura turistico-ricettiva della soc. TM [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., per la cui realizzazione erano stati da [OSCURATO:PERSONA] richiesti e concessi i finanziamenti di [OSCURATO:SOCIETA]. pari a un credito di euro 110.410. Anche in tal caso si sono evidenziate concrete condotte decettive che hanno indotto in errore l'ente quanto alla sussistenza dei presupposti dell'erogazione. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti oggetto delle imputazioni provvisorie di cui ai suindicati capi 147, 148, 150 e 156. Esse, quando la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata, pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 4. Va tuttavia rivalutata, per le suddette imputazioni di truffa ed estorsione di cui ai capi 147-148-150-156, la consistenza probatoria dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che, pur avendo natura soggettiva ed essendo qualificata dal dolo intenzionale, il Tribunale ha ritenuto sussistente solo alla stregua di un apodittico e congetturale richiamo alle modalità utilizzate e agli scopi perseguiti, che sarebbero stati di per sé espressione della forza intimidatrice di una consorteria criminosa accreditata nel territorio cosentino come indiscutibile centro di potere. Viceversa, non risultano affatto argomentate dai giudici del riesame la direzione della volontà e la finalità soggettiva dell'agente, che debbono sorreggere l'intenzionalità del dolo. Dal rilevato vizio motivazionale consegue l'annullamento con rinvio sul punto dell'ordinanza impugnata. 5. Con riguardo al capo 154 attinente alla tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, coinvolto in una situazione debitoria con [OSCURATO:PERSONA] per 10.000 euro, aveva subito il pestaggio e il furto della sua autovettura, ritiene il Collegio che non risulta affatto delineata in termini di sufficiente gravità la prova indiziarla del ruolo di concorrente, provvisoriamente ascritto a [OSCURATO:PERSONA], nell'operazione estorsiva addebitabile a [OSCURATO:PERSONA] ("avvocato [OSCURATO:PERSONA]"). Atteso che l'indagato sembra essersi limitato ad assumere la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, agendo nell'interesse di questa almeno per il recupero dei documenti, non appare adeguatamente spiegato dai giudici del riesame sulla base di quali elementi investigativi egli è chiamato a rispondere come concorrente col [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza del riesame, incorrendo nel vizio di omessa o manifestamente illogica motivazione, va annullata con rinvio sul punto. 6. Ad analoga conclusione di inadeguatezza del quadro di gravità indiziaria deve pervenirsi quanto al capo 155, attinente al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalso di una serie di soggetti, intestatari fittizi di beni e società che erano di fatto riconducibili e gestiti dallo stesso), che l'indagato avrebbe realizzato al fine di eludere l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione. Orbene, anche in tal caso l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata si caratterizza, ad avviso del Collegio, per l'omessa motivazione rispetto alla puntuale censura difensiva circa l'assenza di concreti elementi indiziari a sostegno del pur necessario elemento psicologico di quel delitto, connotato dal dolo specifico di evitare l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione. 7. In conclusione, il quadro indiziario preso in considerazione dal Tribunale del riesame non consente di ritenere adeguatamente integrata la prova cautelare degli elementi costitutivi della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa di cui al capo 1, né configurabili, per il profilo di gravità indiziaria, gli estremi dei contestati delitti di tentata estorsione e di trasferimento fraudolento di valori di cui, rispettivamente, ai capi 154 e 155. Sicché s'impone per tali fattispecie oggetto di imputazione provvisoria l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 8. Le determinazioni caducatorie, riguardanti sia i capi 1-154-155 che l'aggravante mafiosa di cui ai capi 147-148-150-156, si riflettono direttamente sulla consistenza delle pretese esigenze c:autelari, per le quali l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato fa leva prevalentemente sul dato -non più adeguato allo stato - del mancato superamento della presunzione legale di pericolosità (in termini di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa) e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i delitti contestati.9. In definitiva, l'ordinanza impugnata va annullata relativamente ai capi 1, 154 e 155, alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti al Tribunale, sezione per il riesame, di Catanzaro, rigettandosi il ricorso nel resto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente ai capi 1), 154), 155), all'