CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO(dato avviso alle parti::: - -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -.‘ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 19/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAOLA, in data 10/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp una volta riconosciute le attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha opportunamente richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità sulla compatibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il diniego della applicazione dell'art. 131-bis cp spiegando anche le ragioni di tale diniego posto che la condotta, in relazione al valore della merce non poteva dirsi irrisoria quanto alla offesa, anche in relazione al comportamento della ricorrente, che non si confronta con tali argomentazioni nel suo generico ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore