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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 07747/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LQQZR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Firenze resa il 19 marzo 2025, che ha condannato alla pena di euro 3.500 di ammenda [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e 212, comma 5 del d.

Igs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Firenze il 17 novembre 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, posto che il giudice monocratico ha sottolineato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, rimarcando in senso contrario, in maniera pertinente, la pluralità dei precedenti penali specifici in capo allo stesso imputato (pag. 3 della sentenza impugnata), non potendosi in ogni caso sottacere che è stata applicata la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LQQZR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Firenze resa il 19 marzo 2025, che ha condannato alla pena di euro 3.500 di ammenda [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e 212, comma 5 del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Firenze il 17 novembre 2022. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, posto che il giudice monocratico ha sottolineato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, rimarcando in senso contrario, in maniera pertinente, la pluralità dei precedenti penali specifici in capo allo stesso imputato (pag. 3 della sentenza impugnata), non potendosi in ogni caso sottacere che è stata applicata la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris