CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo;ricorrentecontroAntonio Casciaro, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 128/2025 depositata il 16 gennaio 2025 delTribunale di Lecce.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ― In accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Sez. I – RG 15421/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 15421/2025Numero sezionale 3022/2026Numero di raccolta generale 25015/2026Data pubblicazione 06/09/2026Casciaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. — domanda fondata suldiritto dell’attore quanto alla riscossione di due buoni postali fruttiferiemessi, rispettivamente, il 30 dicembre 2000 e l’11 aprile 2001 — ilGiudice di pace di Lecce ha condannato la convenuta al pagamento dellasomma di euro 1.350,00.2. ― La pronuncia di primo grado è stata confermata dalTribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato gli obblighi informativiposti a carico di [OSCURATO:PERSONA] dagli artt. 3 e 6 d.m. 19 dicembre 2000:segnatamente quello avente ad oggetto il foglio informativo contenentela descrizione delle caratteristiche dell’investimento e ha in sintesiescluso che il termine prescrizionale relativo alla riscossione del titolopotesse decorrere in mancanza della consegna di tale documento.3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione basatosu due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e hasvolto un ricorso incidentale condizionato che consta di un solo motivo.Vi sono memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo del ricorso principale si oppone laviolazione e falsa applicazione del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art.1339 c.c.. Spiega la ricorrente che le condizioni cui soggiacciono i buonipostali fruttiferi sono fissate dalla normativa di settore le cui prescrizionisono oggetto di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]; rileva, dunque, cherispetto a tale disciplina vige una presunzione di conoscenza. Lamancata informazione delle caratteristiche del buono sottoscritto, conparticolare riferimento al termine di riscossione e a quello diprescrizione, non assumerebbe rilievo: non potrebbe affermarsi che iltitolare del buono fosse nell'impossibilità di esercitare il proprio dirittoal rimborso in ragione dell'omessa consegna del foglio informativo. Indefinitiva, secondo l’istante, il termine decennale di prescrizione eracominciato a decorrere nel momento in cui era venuta meno lafruttuosità del titolo.Sez. I – RG 15421/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 15421/2025Numero sezionale 3022/2026Numero di raccolta generale 25015/2026Data pubblicazione 06/09/2026Col secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazionee falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Viene osservato che sia il Giudicedi pace che il Tribunale avevano omesso di accertare il dato dellamancata consegna del foglio informativo e si deduce che era onere dicontroparte fornire la prova di non aver ricevuto il detto documento,posto che tale circostanza integrava il fatto costitutivo del diritto fattovalere.2. — Il primo motivo è fondato.3. — Va anzitutto disattesa l’eccezione di giudicato interno delcontroricorrente.Questi deduce che il Giudice di pace avrebbe irritrattabilmentestatuito nel senso che la prescrizione del diritto al rimborso decorressedal raggiungimento della maggiore età di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale si è effettivamente pronunciato sulla prescrizione: haosservato che il termine prescrizionale non ha cominciato a decorrerein mancanza della consegna del foglio informativo analitico (si leggenella sentenza impugnata: «[S]enza l’esaurimento dell’onere dellaprova dell’avvenuta consegna del foglio informativo, non è possibiledesumere che parte appellante abbia adempiuto ai doveri ditrasparenza e di informazione e, di conseguenza, il termineprescrizionale deve decorrere dalla effettiva conoscenza dellaopportunità di operare il proprio diritto al rimborso»).La pronuncia del Giudice di appello non ha tuttavia violato alcungiudicato interno. [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato, col proprio gravame,che il Giudice di pace avesse fondato la sua decisione su di un’erratainterpretazione delle disposizioni normative che disciplinavano laprescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi (sentenzadel Tribunale di Lecce, pag. 2). Il tema della prescrizione è quindirimasto vivo in appello.4. — La decisione impugnata, come si è detto, è fondata sulladisciplina degli obblighi informativi contenuta nel d.m. 19 dicembreSez. I – RG 15421/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 15421/2025Numero sezionale 3022/2026Numero di raccolta generale 25015/2026Data pubblicazione 06/09/20262000. In particolare, l’art. 3 del detto decreto ministeriale dispone: «Peril collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento»).Ciò detto, l’enunciato del Tribunale, che lega la decorrenza deltermine prescrizionale all’adempimento dell’obbligo di consegna delfoglio informativo analitico è errato in diritto.Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'impossibilitàdi far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza dellaprescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da causegiuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gliimpedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (per tutte: Cass. 29giugno 2025, n. 17451; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193; Cass. 11settembre 2018, n. 22072; Cass. 26 maggio 2015, n. 10828). Come èstato di recente osservato risolvendosi in senso negativo la diversaquestione della configurabilità del diritto risarcitorio del titolare delbuono a fronte della prescrizione del diritto al rimborso, «rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamentorileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte,acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente il debitorenon gli ha fornito», sicché «la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venirea conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alsuo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastatoconsultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini di scadenza delbuono medesimo e, quindi, l’exordium praescriptionis, l’entità del cuitermine qui applicabile […] è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686, in motivazione).5. — Il secondo motivo, vertente sull’onere probatorio quanto allaSez. I – RG 15421/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 15421/2025Numero sezionale 3022/2026Numero di raccolta generale 25015/2026Data pubblicazione 06/09/2026consegna del foglio informativo, resta assorbito.6. — Col ricorso incidentale condizionato si denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c., nonché degliartt. 3 e 6 d.m. 19 dicembre 2000. Si deduce che la condottainadempiente di [OSCURATO:PERSONA], concretizzatasi in un comportamentoillecito e scorretto posto in essere in violazione degli obblighi informativigravanti sull’emittente del titolo, «comunque refluisce sullaresponsabilità risarcitoria della società odierna ricorrente».7. — Il motivo è inammissibile.Il tema della responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] èestraneo alla decisione impugnata, la quale, come si è rilevato, ruotaintorno alla questione della decorrenza della prescrizione del diritto alrimborso.Ora, i motivi di ricorso per i quali si richiede la cassazione devonoavere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunciaimpugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibileed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovverole carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunce diverse da quelleimpugnate (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n.17125; cfr. pure Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). Il motivod'impugnazione deve dunque constare dell’enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e tradursi in una critica della decisioneimpugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioniposte a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione dellequali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimentodello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso percassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, aisensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass.31 agosto 2015, n. 17330). Ciò detto, il motivo di ricorso incidentaleSez. I – RG 15421/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 15421/2025Numero sezionale 3022/2026Numero di raccolta generale 25015/2026Data pubblicazione 06/09/2026non contiene alcuna indicazione di parti della sentenza impugnata chesi sarebbero occupate del diritto al risarcimento del danno invocato colmezzo di censura.8. — In ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorsoprincipale, la sentenza impugnata è cassata.La causa è rinviata al Tribunale di Lecce che deciderà in personadi altro magistrato; il Giudice del rinvio regolerà pure le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivodel ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e rinvia la causaal Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per le spesedel giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 15421/2025camera di consiglio 3.7.2026 6