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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12163/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GUIDA Renato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di_chiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di (c) ricettazione di documenti (tra i quali la carta di identità contraffatta indicata al capo b), aggravata dal vincolo teleologico, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, (a) truffa tentata attraverso la presentazione all'ufficio postale di titoli e documenti contraffatti e di provenienza delittuosa, (b) contraffazione materiale della carta di identità riportante l'effige ed i dati identificativi della persona che avrebbe delegato l'imputato a riscuotere il rimborso erariale (così diversamente qualificato il possesso di documento recante false generalità, art. 497 bis cod. pen.)- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 521, 522 stesso codice), avendo la Corte omesso di rilevare la causa di nullità della sentenza emessa in primo grado che aveva qualificato diversamente (contraffazione materiale di certificato amministrativo commessa da privato) il fatto (possesso di documento recante false generalità) contestato al capo b, laddove invece si trattava del riconoscimento della responsabilità per fatto diverso da quello contestato, il che avrebbe dovuto condurre la Corte a dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al Pubblico ministero di primo grado;

1.2. la medesima fattispecie processuale (relativa al fatto descritto al capo b) sarebbe ad avviso del ricorrente viziata anche sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, giacché la Corte di merito, sollecitata sul punto da specifico motivo di gravame, non aveva colto la evidente illegittimità di una condanna intervenuta per fatto radicalmente diverso (condotta, evento e nesso eziologico) rispetto a quello contestato;

1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (artt. 477, 482 cod. pen.), avendo la Corte confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato sia per il delitto di materiale contraffazione del documento di identità riportante le generalità della persona delegante, che per quello di ricettazione del medesimo documento; in quanto la clausola di apertura della norma che incrimina la ricettazione esplicitamente esclude la punibilità di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto della ricettazione (c.d. privilegio del produttore);

1.4. la medesima censura è prospettata anche sotto il profilo del vizio esiziale di,____,,i/ motivazione, non avendo la Corte colto la fondatezza del motivo di gravame che censurava la giuridica inconciliabilità tra punibilità della ricezione della res illecita e punibilità del reato presupposto o produttore;

1.5. ancora, il vizio di motivazione è denunziato in riferimento al mancato riconoscimento dei vizi della sentenza d primo grado, che tale inconciliabilità non aveva colto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono fondati i motivi terzo, quarto e quinto, spesi in tema di incompatibilità giuridica tra delitto di ricettazione di documento contraffatto e contraffazione materiale del detto documento.

1.1. La Corte di merito non ha evidentemente colto la peculiarità della fattispecie processuale, con effetti che ridondano sul piano del diritto sostanziale.

All'imputato erano state correttamente contestate tre distinte condotte: a) il tentativo di truffa, realizzata attraverso la spendita di documenti contraffatti; b) il possesso di un documento di identità altrui contraffatto; c) la ricettazione del compendio di documenti contraffatti (tra i quali quello di identità indicato al capo b, che identificava la persona che avrebbe redatto la delega, pure contraffatta, alla riscossione del titolo erariale di rimborso IRPEF), ricettazione qualificata in termini di lieve entità (oggi quarto comma dell'art. 648 cod. pen.).

L'imputato aveva sin da subito confessato di aver acquistato i documenti contraffatti per la somma di euro 150 e di aver, con tali documenti, realizzato il tentativo di truffa.

Il primo giudice ha ritenuto (con argomentare che non appare affatto illogico, tantomeno viziato nella legittimità) che non potesse ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., perché il documento contraffatto posseduto dall'imputato ed usato per tentare la truffa non serviva ad identificare 19tore della truffa (che infatti non/speso false genralità), ma solo la persona che lo aveva delegato alla riscossione del titolo erariale (rimborso IRPEF), né si trattava di documento valido per l'espatrio.

Tuttavia, ha ritenuto di scorgere in quella contestazione il fatto (diverso) della materiale contraffazione del documento che identificava il soggetto delegante alla riscossione, così cadendo in un evidente duplice errore di diritto (uno sostanziale ed uno processuale).

La Corte territoriale ha asseverato tale ricostruzione della fattispecie complessa, non rilevando, né diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, né la inconciliabilità giuridica tra consumazione della ricettazione (specie del genere "delitti derivati") e la "produzione" materiale del delitto di falso, presupposto della ricettazione.1.2.

Il testo, oggetto di recente riformulazione, della norma che incrimina il fatto di chi riceve la cosa proveniente da delitto (art. 648 cod. pen.), oggi da reato, si apre con quella che è nota in dottrina come clausola che sancisce il privilegio della produzione: "Fuori dei casi di concorso nel reato".

Si tratta di una clausola di riserva espressa, mediante la quale il legislatore ha risolto, in favor rei, l'ipotesi di concorso materiale tra i due reati (par crimen est rapere et raptam rem serbare, così si riteneva in epoca classica), quello antecedente e quello pedissequo.

La ricettazione compiuta dall'autore del delitto presupposto o dal suo concorrente è, perciò, un'ipotesi tipica secondo certa dottrina tradizionale di post factum non punibile, dogmaticamente riconducibile alla categoria dei cd. reati di profitto o utilizzazione Verwertungsdelikte.

Chi sfrutta o assicura con fatto successivo e distinto il prodotto del delitto già commesso con altri (messa a profitto del reato) non fa che rendere effettivo lo scopo immediato dell'azione delittuosa; la conseguente impunità è giustificata pertanto dal criterio di sussidiarietà.

La giurisprudenza di questa Corte si è più volte occupata della qualificazione dogmatica di una tale riserva; tuttavia, l'arresto ancor oggi più autorevole (Sez.

U., n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587) non prende parte nella tenzone accademica, ma prende atto della evidenza di una clausola di non punibilità espressa, che -per scelta di politica criminale- ha preferito non sanzionare due volte la condotta di chi produce nell'illecito e chi tale prodotto utilizza per suo personale profitto (il furtum conceptum di epoca classica).

1.3. E' pertanto di solare evidenza che il fatto indicato al capo b, così come qualificato nel merito in perfetta conformità verticale, non può concorrere con il delitto di ricettazione contestato al capo C.

2. Consegue che difetta l'interesse della difesa a coltivare la censura del vizio processuale e motivazionale evidenziato con i primi due motivi di ricorso, che restano inammissibili per difetto di interesse.

3. La sentenza impugnata, che non ha colto (nonostante il preciso motivo di gravame speso dalla difesa sul punto) il detto profilo di illegittimità, va pertanto, sul punto, annullata senza rinvio, perché del fatto di contraffazione materiale della carta di identità ricevuta dall'imputato non può rispondere l'autore della ricettazione (peraltro pacificamente confessa).

2.1. Nel giudizio di merito la sanzione per tale reato (capo b) è stata precisamente indicata (mesi due di reclusione ed euro 150 di multa), quale aumento per la continuazione calcolato rispetto al più grave reato di ricettazione posto a base della piramide sanzionatoria; La pena complessivamente calcolata è stata poi ridotta per la scelta del rito abbreviato.

2.2. Questa Corte, pronunciando annullamento senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b, giacché il fatto di contraffazione non è stato commesso dall'imputato, procede, ai sensi di quanto dispone l'art. 620, comma i lett. l, cod. proc. pen., alla eliminazione del segmento di pena calcolato in continuazione, in misura che ridotta per il rito è pari a un mese e giorni dieci di reclusione ed euro 100 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso sub B) per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena pari a mesi 1 e gg 10 di reclusione ed euro 100,00 di multa, pena già ridotta per il rito.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GUIDA Renato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di_chiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di (c) ricettazione di documenti (tra i quali la carta di identità contraffatta indicata al capo b), aggravata dal vincolo teleologico, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, (a) truffa tentata attraverso la presentazione all'ufficio postale di titoli e documenti contraffatti e di provenienza delittuosa, (b) contraffazione materiale della carta di identità riportante l'effige ed i dati identificativi della persona che avrebbe delegato l'imputato a riscuotere il rimborso erariale (così diversamente qualificato il possesso di documento recante false generalità, art. 497 bis cod. pen.)- articolando a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 521, 522 stesso codice), avendo la Corte omesso di rilevare la causa di nullità della sentenza emessa in primo grado che aveva qualificato diversamente (contraffazione materiale di certificato amministrativo commessa da privato) il fatto (possesso di documento recante false generalità) contestato al capo b, laddove invece si trattava del riconoscimento della responsabilità per fatto diverso da quello contestato, il che avrebbe dovuto condurre la Corte a dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al Pubblico ministero di primo grado; 1.2. la medesima fattispecie processuale (relativa al fatto descritto al capo b) sarebbe ad avviso del ricorrente viziata anche sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, giacché la Corte di merito, sollecitata sul punto da specifico motivo di gravame, non aveva colto la evidente illegittimità di una condanna intervenuta per fatto radicalmente diverso (condotta, evento e nesso eziologico) rispetto a quello contestato; 1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (artt. 477, 482 cod. pen.), avendo la Corte confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato sia per il delitto di materiale contraffazione del documento di identità riportante le generalità della persona delegante, che per quello di ricettazione del medesimo documento; in quanto la clausola di apertura della norma che incrimina la ricettazione esplicitamente esclude la punibilità di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto della ricettazione (c.d. privilegio del produttore); 1.4. la medesima censura è prospettata anche sotto il profilo del vizio esiziale di,____,,i/ motivazione, non avendo la Corte colto la fondatezza del motivo di gravame che censurava la giuridica inconciliabilità tra punibilità della ricezione della res illecita e punibilità del reato presupposto o produttore; 1.5. ancora, il vizio di motivazione è denunziato in riferimento al mancato riconoscimento dei vizi della sentenza d primo grado, che tale inconciliabilità non aveva colto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati i motivi terzo, quarto e quinto, spesi in tema di incompatibilità giuridica tra delitto di ricettazione di documento contraffatto e contraffazione materiale del detto documento. 1.1. La Corte di merito non ha evidentemente colto la peculiarità della fattispecie processuale, con effetti che ridondano sul piano del diritto sostanziale. All'imputato erano state correttamente contestate tre distinte condotte: a) il tentativo di truffa, realizzata attraverso la spendita di documenti contraffatti; b) il possesso di un documento di identità altrui contraffatto; c) la ricettazione del compendio di documenti contraffatti (tra i quali quello di identità indicato al capo b, che identificava la persona che avrebbe redatto la delega, pure contraffatta, alla riscossione del titolo erariale di rimborso IRPEF), ricettazione qualificata in termini di lieve entità (oggi quarto comma dell'art. 648 cod. pen.). L'imputato aveva sin da subito confessato di aver acquistato i documenti contraffatti per la somma di euro 150 e di aver, con tali documenti, realizzato il tentativo di truffa. Il primo giudice ha ritenuto (con argomentare che non appare affatto illogico, tantomeno viziato nella legittimità) che non potesse ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen., perché il documento contraffatto posseduto dall'imputato ed usato per tentare la truffa non serviva ad identificare 19tore della truffa (che infatti non/speso false genralità), ma solo la persona che lo aveva delegato alla riscossione del titolo erariale (rimborso IRPEF), né si trattava di documento valido per l'espatrio. Tuttavia, ha ritenuto di scorgere in quella contestazione il fatto (diverso) della materiale contraffazione del documento che identificava il soggetto delegante alla riscossione, così cadendo in un evidente duplice errore di diritto (uno sostanziale ed uno processuale). La Corte territoriale ha asseverato tale ricostruzione della fattispecie complessa, non rilevando, né diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, né la inconciliabilità giuridica tra consumazione della ricettazione (specie del genere "delitti derivati") e la "produzione" materiale del delitto di falso, presupposto della ricettazione.1.2. Il testo, oggetto di recente riformulazione, della norma che incrimina il fatto di chi riceve la cosa proveniente da delitto (art. 648 cod. pen.), oggi da reato, si apre con quella che è nota in dottrina come clausola che sancisce il privilegio della produzione: "Fuori dei casi di concorso nel reato". Si tratta di una clausola di riserva espressa, mediante la quale il legislatore ha risolto, in favor rei, l'ipotesi di concorso materiale tra i due reati (par crimen est rapere et raptam rem serbare, così si riteneva in epoca classica), quello antecedente e quello pedissequo. La ricettazione compiuta dall'autore del delitto presupposto o dal suo concorrente è, perciò, un'ipotesi tipica secondo certa dottrina tradizionale di post factum non punibile, dogmaticamente riconducibile alla categoria dei cd. reati di profitto o utilizzazione Verwertungsdelikte. Chi sfrutta o assicura con fatto successivo e distinto il prodotto del delitto già commesso con altri (messa a profitto del reato) non fa che rendere effettivo lo scopo immediato dell'azione delittuosa; la conseguente impunità è giustificata pertanto dal criterio di sussidiarietà. La giurisprudenza di questa Corte si è più volte occupata della qualificazione dogmatica di una tale riserva; tuttavia, l'arresto ancor oggi più autorevole (Sez. U., n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587) non prende parte nella tenzone accademica, ma prende atto della evidenza di una clausola di non punibilità espressa, che -per scelta di politica criminale- ha preferito non sanzionare due volte la condotta di chi produce nell'illecito e chi tale prodotto utilizza per suo personale profitto (il furtum conceptum di epoca classica). 1.3. E' pertanto di solare evidenza che il fatto indicato al capo b, così come qualificato nel merito in perfetta conformità verticale, non può concorrere con il delitto di ricettazione contestato al capo C. 2. Consegue che difetta l'interesse della difesa a coltivare la censura del vizio processuale e motivazionale evidenziato con i primi due motivi di ricorso, che restano inammissibili per difetto di interesse. 3. La sentenza impugnata, che non ha colto (nonostante il preciso motivo di gravame speso dalla difesa sul punto) il detto profilo di illegittimità, va pertanto, sul punto, annullata senza rinvio, perché del fatto di contraffazione materiale della carta di identità ricevuta dall'imputato non può rispondere l'autore della ricettazione (peraltro pacificamente confessa). 2.1. Nel giudizio di merito la sanzione per tale reato (capo b) è stata precisamente indicata (mesi due di reclusione ed euro 150 di multa), quale aumento per la continuazione calcolato rispetto al più grave reato di ricettazione posto a base della piramide sanzionatoria; La pena complessivamente calcolata è stata poi ridotta per la scelta del rito abbreviato. 2.2. Questa Corte, pronunciando annullamento senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b, giacché il fatto di contraffazione non è stato commesso dall'imputato, procede, ai sensi di quanto dispone l'art. 620, comma i lett. l, cod. proc. pen., alla eliminazione del segmento di pena calcolato in continuazione, in misura che ridotta per il rito è pari a un mese e giorni dieci di reclusione ed euro 100 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso sub B) per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena pari a mesi 1 e gg 10 di reclusione ed euro 100,00 di multa, pena già ridotta per il rito. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
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