CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 36595/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/12/2021 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato alla predetta la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziata per i reati di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309/1990 (capo 4) e 81 cpv, 110 c.p., 73 D.P.R. 309/1990 (capi 5, 6 e 7).I Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, la ricorrente era risultata fare parte di una associazione - il cui promotore risultava essere [OSCURATO:PERSONA] e di cui facevano anche parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - assai attiva nell' approvvigionamento e nella cessione di sostanze stupefacenti nella provincia di Enna ed aveva concorso nella commissione dei reati di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della custodia in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagata propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art.273 c.p.p. con riferimento ai reati ex artt. 74 commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309/1990 nonchè 110, 81 e 73 D.P.R. 309/1990 di cui ai capi 4), 5), 6) e 7) della incolpazione provvisoria. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dalle richiamate intercettazioni non era emersa prova di un sodalizio criminoso di cui faceva parte la ricorrente in quanto la presunta attività di traffico di droga era da ricondurre ad un unico soggetto, [OSCURATO:PERSONA], mancando la dimostrazione di costanti contatti ed incontri personali fra i presunti sodali. Osserva che il tribunale non si era confrontato in alcun modo con le censure formulate con le quali era stato evidenziato che valutate le conversazioni richiamate dal g.i.p. nell' ordinanza genetica non era emersa la prova di uno stabile inserimento della predetta nella suddetta associazione. Deduce, altresì, che il tribunale del riesame aveva omesso di pronunziarsi sulle puntuali censure formulate dalla difesa con cui era stata esclusa la gravità indiziaria in ordine ai reati fine contestati. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, 111, 117, art. 6 par. 4, 6 e 13 CEDU nonché artt. 125, 274 e 275 c.p.p. Osserva che, quanto alle ritenute esigenze cautelari, il tribunale non aveva valutato che l'indagata svolgeva attività lavorativa e che i fatti delittuosi richiamati erano circoscritti e limitati nel tempo e che, sotto altro profilo, i giudici non avevano considerato che la ricorrente versava in condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre i termini di cui all' art. 311 c.p.p. Risulta dagli atti che l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata personalmente alla indagata in data 15 gennaio 2022 presso l'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Agrigento e al legale della stessa, [OSCURATO:PERSONA], in data 14 Gennaio 2022.Il ricorso per cassazione, depositato presso altro ufficio risulta pervenuto al Tribunale di Caltanissetta (giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) in data 28 Gennaio 2022 e, quindi, oltre il termine di dieci giorni previsto ex lege. In proposito va richiamato l'orientamento secondo cui in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U - , Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280167 - 01 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-1-ter disp.-att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 7 Giu