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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 37450/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 25/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa in data 20/06/2018 dal Tribunale di Milano - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per aver cagionato o concorso a cagionare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era amministratore, per effetto di operazioni dolose, in riferimento alla sistematica omissione di pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di contributi previdenziali, dal 2011 sino al fallimento, dichiarato con sentenza del 09/03/2015, nonché di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e di svariate fattispecie di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. (capi B2, B3, B4, B5, B6, B7), nonché di calunnia (capo C) - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte di cui ai capi B7) e B8) in quanto estinte per prescrizione, escludendo, inoltre, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 in riferimento al capo B4) e rideterminando la pena.

2. In data 29/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di valutare come, secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 47502 del 06/12/2012; Sez. 5, n. 11945 del 1999 e Sez. 1, n. 3942 del 2008) l'evento del dissesto deve essere rappresentato e voluto, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale, anche se successive pronunce hanno qualificato il reato in questione come delitto preterintenzionale (Sez. 5, n. 39728 del 2014), il che imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni Unite; in ogni caso, anche aderendo a detta ultima impostazione, si dovrebbe aver riguardo ad una prevedibilità, non in astratto ma in concreto, dell'evento dissesto, per evitare di configurare una vera e propria responsabilità oggettiva.

Alla luce di tali considerazioni si sottolinea come la Corte di merito avrebbe omesso di considerare numerose circostanze, alla luce delle quali ogni rimproverabilità all'imputato circa la causazione del dissesto avrebbe dovuto essere esclusa (fallimento intervenuto solo dopo la presentazione di istanza di fallimento in proprio e mancata incidenza del pagamento di imposte e contributi, le cui cartelle di pagamento erano state notificate solo in prossimità della dichiarazione di fallimento; utilizzazione, da parte dell'imputato e della moglie, di risorse personali per pagare i debiti della società, come emerge dalle dichiarazioni del teste Fiorito; rinuncia del Barbieri agli emolumenti da luglio 2014 e sottoscrizione di un piano di rientro con Telecom, in parte pagato personalmente; progetto con Telespazio per tentare il rilancio del business; ricostruzione delle cause del dissesto da parte del consulente della difesa come imputabili alla crisi economico-finanziara del 2008);2.2 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendo stata omessa, in entrambi i gradi di merito, la valutazione di prove decisive a discarico, in riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale (documentazione, analiticamente indicata in ricorso, da cui emerge una fattiva collaborazione del Barbieri e del suo avvocato con il curatore fallimentare, finalizzata alla ricostruzione del volume di affari della società fallita; valutazioni del consulente tecnico della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA]; consegna del server al curatore, circostanza del tutto omessa dal curatore stesso nella sua relazione del 09/11/2016 e poi rettificata nel corso dell'esame dibattimentale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), da cui sarebbe emerso, invece, non solo lo spirito collaborativo dell'imputato, ma anche la possibilità di ricostruire il patrimonio della società.

Quanto al bilancio dell'esercizio 2014, la società è stata dichiarata fallita prima della scadenza del termine di presentazione e, in ogni caso, il consulente di parte aveva evidenziato come le prove documentali non considerate rendessero evidente l'insussistenza anche dell'elemento oggettivo del reato, con la conseguenza che la condotta, al più, avrebbe potuto essere qualificata ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare; 2.3 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa di cui ai capi B2), B3), B4), B6) dell'imputazione, la cui prova è basata sulle dichiarazioni del solo teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di aver visto l'imputato falsificare i contratti, avendo la Corte di merito omesso di valutare le ragioni di conflitto tra il Barbieri ed il [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato licenziato per uso indebito di carte di credito e, dopo aver deposto contro l'imputato, gli aveva rubato dei telefoni cellulari, come dimostrato dalla querela sporta dal Barbieri e dal verbale di restituzione dei cellulari medesimi, redatto dai Carabinieri e prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, come evidenziato in ricorso, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale avrebbe ad oggetto l'acquisto di un kit di timbri auto componibili, funzionali alla falsificazione, come indicato dal [OSCURATO:PERSONA] e come, al contrario, dimostrato proprio dalla deposizione del titolare del negozio presso cui i timbri erano stati acquistati, con la conseguente inattendibilità del teste, anche alla luce delle ulteriori circostanze evidenziate in ricorso; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 120, 124, 640 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, così come il Tribunale in precedenza, omesso di considerare che, sebbene in caso di truffa contrattuale il termine per la presentazione della querela può essere differito per consentire alla persona offesa di svolgere accertamenti circa l'illiceità del fatto subito, nel caso di specie la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non aveva svolto alcun tipo di accertamento o verifica, ricevendo solo una comunicazione dall'utilizzatore; peraltro, la giurisprudenza citata dalla sentenza ( impugnata risulta inconferente, atteso che riguarda un reato permanente e non un reato istantaneo, come la truffa, i cui episodi, nel caso in esame, sono avvinti dal vincolo della continuazione ai soli fini della determinazione della pena, ma non certamente al fine di individuare il termine per la decorrenza della querela che, per ogni singola vicenda di truffa, non può che decorrere dalla consumazione di ogni episodio di reato, salvi gli ulteriori accertamenti, insussistenti nel caso in esame; 2.5 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento ai capi B2), B3) e 54) dell'imputazione.

In riferimento al capo 52), in data 17/07/2014 l'utilizzatore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comunicazione di mancata consegna di beni che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale che ha ravvisato un mero inadempimento civilistico, evidenziava la falsità e, quindi, il raggiro della dichiarazione trasmessa da Planet, che aveva falsamente attestato l'avvenuta installazione, in data 02/02/2014 del bene presso l'utilizzatore al fine di ottenere il pagamento, emettendo, in data 03/04/2014 la fattura per l'importo di euro 11.049,26, con la conseguenza che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. svolto alcun ulteriore accertamento - come si evince anche dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] -, né potendo attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al mancata consegna dei beni - avente ad oggetto un diverso contratto, concluso con diverso utilizzatore e non oggetto del capo di imputazione - la querela sporta in data 30/04/2015 deve ritenersi tardiva ed il reato improcedibile, in assenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., esclusa in primo grado.

Quanto al capo 53) vanno ripetute analoghe considerazioni, a fronte della comunicazione inviata dall'utilizzatore Studio rag. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della dichiarazione trasmessa da Planet, che aveva falsamente attestato l'avvenuta installazione, in data 17/03/2014, del bene presso l'utilizzatore al fine di ottenere il pagamento, emettendo, in pari data la fattura per l'importo di euro 17.115,75; stesse considerazioni in relazione al capo B4) a fronte della comunicazione inviata dall'utilizzatore Seged s.r.I., in data 19/11/2014, a fronte della dichiarazione trasmessa da Planet, che aveva falsamente attestato l'avvenuta installazione, in data 19/03/2014, del bene presso l'utilizzatore al fine di ottenere il pagamento, emettendo, in data 21/03/2014, la fattura per l'importo di euro 16.552,78; 2.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 120, 124, 640 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al capo B6), essendo stata contestata una condotta di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di euro 2.828,00, non essendovi alcun riferimento, nel capo di imputazione, all'importo di euro 3.000,00 che sarebbe stato indebitamente corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un doppio contratto, trattandosi, in realtà, di due distinti episodi di truffa: uno in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , indotta a pagare la somma di euro 2.828,00 a Planet, l'altro in danno di [OSCURATO:PERSONA], indotto a pagare la somma di euro 3.000,00 a BBC ed a Euroconsult per la sovrapposizione di due contratti di leasing; in ogni caso l'imputato è stato condannato per la truffa in danno di Euroconsult, per l'importo di euro 2.828,00, benché la predetta società non avesse mai sporto querela; la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la querela sporta in data 18/05/2018 da [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto danneggiato, in contrasto con la disposizione normativa di cui all'art. 120 cod. pen. e con la stessa giurisprudenza di legittimità che, allorquando attribuisce il diritto di querela anche al soggetto danneggiato, in realtà individua sempre colui che ha compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, in quanto indotto in errore, sicché, nel caso in esame, solo le società di leasing, che hanno posto in essere la disposizione patrimoniale, possono considerarsi titolari del diritto di querela, ma non certamente gli utilizzatori, pur potendo essere qualificati come danneggiati dal reato; peraltro, nel caso in esame l'utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] non può neanche essere considerato soggetto danneggiato dalla truffa commessa dal Planet ai danni di Euroconsult, essendo, al più, indotto in errore da un differente raggiro, ossia la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Planet, tanto è vero che dalla querela della [OSCURATO:PERSONA] si evince che i fatti erano relativi alla sottoscrizione di un contratto con Euroconsult ed all'omessa risoluzione di un contratto con BBC Lease, nonostante le assicurazioni in tal senso operate dal predetto Colella; la querela da ultimo indicata, in ogni caso, sarebbe tardiva, avendo la società ricevuto le fatture inerenti il doppio pagamento in data 09/12/2014, 08/01/2015 e 05/02/2015, avendo scritto al Colella per richiedere chiarimenti in data 28/0172015, essendo stata depositatala querela in data 18/05/2015; 2.7 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 368 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., atteso che la prescrizione del delitto di calunnia, di cui al capo C), risulta maturata in data 29/08/2020, prima dell'udienza celebrata in Corte d'Appello, tenuto conto della consumazione del reato in data 05/10/2012, nonché della sospensione di giorni 145, non potendo, al contrario, computarsi il termine di giorni 64 per la sospensione Covid-19, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 20/06/2019 e l'udienza in Corte di Appello è stata celebrata in data 25/09/2020, senza che fosse stata calendarizzata alcuna precedente udienza; 2.8 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., atteso che la motivazione della sentenza impugnata risulta meramente apparente in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerata la condotta processuale del ricorrente e la specifica richiesta avanzata dal difensore in sede di concusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha rilevato la consapevole scelta gestionale dell'imputato, che ha sistematicamente evaso gli obblighi nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, con conseguente, prevedibile aumento dell'esposizione debitoria, circostanza di cui egli aveva consapevolezza alla luce del suo ruolo, considerata altresì l'entità del debito ed il carico sanzionatorio, con le prevedibili conseguenze in termini di dissesto; l'elemento soggettivo, inoltre, risulta chiaramente dalle stesse dichiarazioni dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come illustrato dalla sentenza del primo giudice, alle pagg. 69-72.

Peraltro, il motivo di ricorso richiama una pronuncia (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta ed altri, Rv. 253493, in tema di nesso di causalità tra lo stato di insolvenza, considerato quale evento del reato e la condotta dell'agente, che deve essere sorretto dall'elemento soggettivo del dolo) rimasta del tutto isolata nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che la condotta ascritta all'imputato - consistita nella sistematica omissione dei pagamenti dei contributi previdenziali dal 2011 - appaia perfettamente coerente con i criteri ermeneutici individuati da questa Corte in riferimento alla bancarotta per operazioni dolose (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 28/03/2017, Bottiglieri, Rv. 270046).

La difesa, inoltre, impropriamente confonde il concetto di preterintenzionalità con quello di colpa, omettendo di considerare come la fattispecie in esame sia punita esclusivamente a titolo di dolo: pacificamente, infatti, l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al secondo comma, n. 2, seconda parte dell'art. 223 legge fallimentare, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà che le operazioni - che si concretano in abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società, e come tale, dolosi - diano o possano dare luogo alla decozione.

Quanto alla pronuncia di Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Tampino, Rv. 262207, occorre ripercorrerne il passaggio motivazionale per meglio comprenderne la valenza: "Nel ribadire l'accezione lata della locuzione 'operazioni dolose' va precisato che a differenza delle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. impropria, nella specifica fattispecie in esame la nozione di 'operazioni' postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già, direttamente, dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (così Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247314).

Non è, del resto, revocabile in dubbio che, in mancanza di puntualizzazione normativa del relativo concetto, l'individuazione dell'essenza precipua della norma incriminatrice vada effettuata per esclusione rispetto ad altre ipotesi incriminatrici meglio definite o di più immediata percezione.

Così rispetto all'analoga, diversa, fattispecie prevista nello stesso capoverso dell'art. 223, al n. 2, ossia la causazione volontaria del fallimento, balza evidente che alla sostanziale identità, o possibile sovrapponibilità sul piano oggettivo, fa riscontro una netta divaricazione della componente soggettiva.

Infatti, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, configurabile come eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'elemento soggettivo risiede nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura 'dolosa' dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Deve, infatti, reputarsi sufficiente, per la configurabilità del reato in questione la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società (Sez. 5, n. 17690 del 18.2.2010, rv. 247315)." Appare, quindi, del tutto evidente come detta motivazione appaia in linea con l'indirizzo ermeneutico sin qui delineato, essendo irrilevante e superflua la locuzione "fattispecie a sfondo preterintenzionale" che, nell'economia dello svolgimento motivazionale non ha alcuna specificità normativa, non comprendendosi, per la verità, in termini giuridici, il concetto, atteso che un reato o è preterintenzionale o non lo è, non essendo contemplata una terza alternativa.

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del motivo.

Parimenti inammissibile risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, essenzialmente versati in fatto, atteso che la motivazione del primo giudice appare chiarissima in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale (pagg. 83-88) ed alla credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (pag. 95), avendo dato conto della mancata consegna di alcune scritture nevralgiche al fine della ricostruzione della situazione patrimoniale (libro inventari, registro dei beni ammortizzabili, libro giornale non aggiornati ed ulteriore documentazione inerente ad i rapporti con i fornitori mai consegnata), ed avendo considerato espressamente tutti gli elementi indicati dalla difesa per un diverso approccio valutativo della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello, quindi, ha recepito detta analitica e congrua motivazione, risultando, a sua volta, immune da censure logiche e contenendo, ancorché attraverso un rinvio per relationem, la specifica confutazione della prospettazione difensiva.

Fondati, al contrario, risultano il quarto ed il quinto motivo.

A fronte del percorso motivazionale del primo giudice, infatti, i motivi di appello si palesano del tutto specifici e meritevoli di approfondimento, mentre del tutto superficiale ed apodittica risulta la motivazione della Corte territoriale, che non ha fornito adeguata risposta alle confutazioni difensive.

In particolare, la difesa aveva sottolineato, come poi nuovamente illustrato in ricorso, le ragioni per le quali non potessero essere ritenute tempestive le querele in riferimento agli episodi di cui ai capi B2), B3), B4) presentate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dovendosi necessariamente considerare il termine di scadenza per la presentazione della querela in riferimento ai i singoli episodi di truffa, non potendosi, all'evidenza, applicare i criteri per le la diversa fattispecie del reato permanente o abituale, a cui non può esser in alcun modo assimilata la continuazione tra autonome fattispecie di truffa.

Pacificamente, in caso di reato continuato, il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, n. 54183 del 12/09/2018, C., Rv. 275262; Sez. 5, n. 53408 del 18/06/2018, P., Rv. 274164), atteso che l'istituto della continuazione rileva solo nei limiti previsti espressamente dalla normativa, non potendo certamente assimilarsi, ad altri effetti - come le disposizioni circa la condizione di procedibilità - a figure ontologicamente diverse, quali il reato permanente o il reato abituale; pur nell'identità del disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva, sicché la persona offesa può determinarsi diversamente con riguardo a ciascuno degli episodi.

Altrettanto pacificamente, "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini" (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395).Tali pacifici principi ermeneutici non sono stati affatto considerati dalla Corte di merito che, a fronte di una erronea motivazione del primo giudice - il quale aveva fatto decorrere il termine per la presentazione della querela dall'ultimo degli episodi posti in continuazione - ha omesso di valutare tale aspetto, chiaramente argomentato in sede di gravame; parimenti avrebbe dovuto approfondire il profilo della effettiva conoscenza, da parte della querelante, dei singoli episodi di truffa, operando una valutazione effettiva e non apparente del contesto fattuale, al fine di verificare se - come affermato dalla difesa - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., una volta ricevuta la comunicazione di mancata consegna di beni, avesse o meno svolto ulteriori accertamenti, al fine di individuare chiaramente il momento a decorrere dal quale la detta persona offesa aveva avito consapevolezza dei singoli episodi di truffa.

Parimenti fondato risulta il sesto motivo di ricorso, atteso che, come si evince alle pagg. 99 e 100 della sentenza di primo grado, nel caso in esame si fa riferimento a due distinti contratti di leasing; in relazione a detta circostanza con i motivi di appello si rilevava che la Euroconsult non aveva sporto la querela per l'unico contratto a cui si riferiva il capo di imputazione.

Anche su tale deduzione difensiva la Corte di merito omette del tutto la motivazione.

Inammissibile, infine, risultano il settimo e l'ottavo motivo di ricorso: quanto alla prescrizione delle fattispecie di calunnia, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione per tali reati alla data della pronuncia della sentenza impugnata; la prescrizione, infatti, sarebbe maturata, rispettivamente, per i due episodi, al 05/04/2020 ed al 18/10/2020, dovendosi poi calcolare duecentonove giorni di sospensione, per cui entrambi i reati non erano prescritti alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado.

In particolare, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, va ricordato che in grado di appello era stata fissata una prima udienza per la data del 24/04/2020, successivamente differita, con decreto del 20/03/2020 del Presidente di sezione, al 25/09/2020, ai sensi del d.l. 11/2020 e 18/2020.

Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo appare del tutto generico, anche considerando che la mancata concessione delle dette circostanze è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla gravità delle condotte, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); sul punto occorre ricordare come Corte ritenga, pacificamente, come non sia necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alle imputazioni B2), B3), B4) e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 25/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa in data 20/06/2018 dal Tribunale di Milano - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per aver cagionato o concorso a cagionare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era amministratore, per effetto di operazioni dolose, in riferimento alla sistematica omissione di pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di contributi previdenziali, dal 2011 sino al fallimento, dichiarato con sentenza del 09/03/2015, nonché di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e di svariate fattispecie di truffa aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. (capi B2, B3, B4, B5, B6, B7), nonché di calunnia (capo C) - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte di cui ai capi B7) e B8) in quanto estinte per prescrizione, escludendo, inoltre, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 in riferimento al capo B4) e rideterminando la pena. 2. In data 29/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di valutare come, secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 47502 del 06/12/2012; Sez. 5, n. 11945 del 1999 e Sez. 1, n. 3942 del 2008) l'evento del dissesto deve essere rappresentato e voluto, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale, anche se successive pronunce hanno qualificato il reato in questione come delitto preterintenzionale (Sez. 5, n. 39728 del 2014), il che imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni Unite; in ogni caso, anche aderendo a detta ultima impostazione, si dovrebbe aver riguardo ad una prevedibilità, non in astratto ma in concreto, dell'evento dissesto, per evitare di configurare una vera e propria responsabilità oggettiva. Alla luce di tali considerazioni si sottolinea come la Corte di merito avrebbe omesso di considerare numerose circostanze, alla luce delle quali ogni rimproverabilità all'imputato circa la causazione del dissesto avrebbe dovuto essere esclusa (fallimento intervenuto solo dopo la presentazione di istanza di fallimento in proprio e mancata incidenza del pagamento di imposte e contributi, le cui cartelle di pagamento erano state notificate solo in prossimità della dichiarazione di fallimento; utilizzazione, da parte dell'imputato e della moglie, di risorse personali per pagare i debiti della società, come emerge dalle dichiarazioni del teste Fiorito; rinuncia del Barbieri agli emolumenti da luglio 2014 e sottoscrizione di un piano di rientro con Telecom, in parte pagato personalmente; progetto con Telespazio per tentare il rilancio del business; ricostruzione delle cause del dissesto da parte del consulente della difesa come imputabili alla crisi economico-finanziara del 2008);2.2 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., essendo stata omessa, in entrambi i gradi di merito, la valutazione di prove decisive a discarico, in riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale (documentazione, analiticamente indicata in ricorso, da cui emerge una fattiva collaborazione del Barbieri e del suo avvocato con il curatore fallimentare, finalizzata alla ricostruzione del volume di affari della società fallita; valutazioni del consulente tecnico della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA]; consegna del server al curatore, circostanza del tutto omessa dal curatore stesso nella sua relazione del 09/11/2016 e poi rettificata nel corso dell'esame dibattimentale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), da cui sarebbe emerso, invece, non solo lo spirito collaborativo dell'imputato, ma anche la possibilità di ricostruire il patrimonio della società. Quanto al bilancio dell'esercizio 2014, la società è stata dichiarata fallita prima della scadenza del termine di presentazione e, in ogni caso, il consulente di parte aveva evidenziato come le prove documentali non considerate rendessero evidente l'insussistenza anche dell'elemento oggettivo del reato, con la conseguenza che la condotta, al più, avrebbe potuto essere qualificata ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare; 2.3 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai reati di truffa di cui ai capi B2), B3), B4), B6) dell'imputazione, la cui prova è basata sulle dichiarazioni del solo teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di aver visto l'imputato falsificare i contratti, avendo la Corte di merito omesso di valutare le ragioni di conflitto tra il Barbieri ed il [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato licenziato per uso indebito di carte di credito e, dopo aver deposto contro l'imputato, gli aveva rubato dei telefoni cellulari, come dimostrato dalla querela sporta dal Barbieri e dal verbale di restituzione dei cellulari medesimi, redatto dai Carabinieri e prodotto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, come evidenziato in ricorso, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale avrebbe ad oggetto l'acquisto di un kit di timbri auto componibili, funzionali alla falsificazione, come indicato dal [OSCURATO:PERSONA] e come, al contrario, dimostrato proprio dalla deposizione del titolare del negozio presso cui i timbri erano stati acquistati, con la conseguente inattendibilità del teste, anche alla luce delle ulteriori circostanze evidenziate in ricorso; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 120, 124, 640 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, così come il Tribunale in precedenza, omesso di considerare che, sebbene in caso di truffa contrattuale il termine per la presentazione della querela può essere differito per consentire alla persona offesa di svolgere accertamenti circa l'illiceità del fatto subito, nel caso di specie la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non aveva svolto alcun tipo di accertamento o verifica, ricevendo solo una comunicazione dall'utilizzatore; peraltro, la giurisprudenza citata dalla sentenza ( impugnata risulta inconferente, atteso che riguarda un reato permanente e non un reato istantaneo, come la truffa, i cui episodi, nel caso in esame, sono avvinti dal vincolo della continuazione ai soli fini della determinazione della pena, ma non certamente al fine di individuare il termine per la decorrenza della querela che, per ogni singola vicenda di truffa, non può che decorrere dalla consumazione di ogni episodio di reato, salvi gli ulteriori accertamenti, insussistenti nel caso in esame; 2.5 vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento ai capi B2), B3) e 54) dell'imputazione. In riferimento al capo 52), in data 17/07/2014 l'utilizzatore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva inviato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comunicazione di mancata consegna di beni che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale che ha ravvisato un mero inadempimento civilistico, evidenziava la falsità e, quindi, il raggiro della dichiarazione trasmessa da Planet, che aveva falsamente attestato l'avvenuta installazione, in data 02/02/2014 del bene presso l'utilizzatore al fine di ottenere il pagamento, emettendo, in data 03/04/2014 la fattura per l'importo di euro 11.049,26, con la conseguenza che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. svolto alcun ulteriore accertamento - come si evince anche dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] -, né potendo attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al mancata consegna dei beni - avente ad oggetto un diverso contratto, concluso con diverso utilizzatore e non oggetto del capo di imputazione - la querela sporta in data 30/04/2015 deve ritenersi tardiva ed il reato improcedibile, in assenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., esclusa in primo grado. Quanto al capo 53) vanno ripetute analoghe considerazioni, a fronte della comunicazione inviata dall'utilizzatore Studio rag. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della dichiarazione trasmessa da Planet, che aveva falsamente attestato l'avvenuta installazione, in data 17/03/2014, del bene presso l'utilizzatore al fine di ottenere il pagamento, emettendo, in pari data la fattura per l'importo di euro 17.115,75; stesse considerazioni in relazione al capo B4) a fronte della comunicazione inviata dall'utilizzatore Seged s.r.I., in data 19/11/2014, a fronte della dichiarazione trasmessa da Planet, che aveva falsamente attestato l'avvenuta installazione, in data 19/03/2014, del bene presso l'utilizzatore al fine di ottenere il pagamento, emettendo, in data 21/03/2014, la fattura per l'importo di euro 16.552,78; 2.6 violazione di legge, in riferimento agli artt. 120, 124, 640 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al capo B6), essendo stata contestata una condotta di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di euro 2.828,00, non essendovi alcun riferimento, nel capo di imputazione, all'importo di euro 3.000,00 che sarebbe stato indebitamente corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un doppio contratto, trattandosi, in realtà, di due distinti episodi di truffa: uno in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , indotta a pagare la somma di euro 2.828,00 a Planet, l'altro in danno di [OSCURATO:PERSONA], indotto a pagare la somma di euro 3.000,00 a BBC ed a Euroconsult per la sovrapposizione di due contratti di leasing; in ogni caso l'imputato è stato condannato per la truffa in danno di Euroconsult, per l'importo di euro 2.828,00, benché la predetta società non avesse mai sporto querela; la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la querela sporta in data 18/05/2018 da [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto danneggiato, in contrasto con la disposizione normativa di cui all'art. 120 cod. pen. e con la stessa giurisprudenza di legittimità che, allorquando attribuisce il diritto di querela anche al soggetto danneggiato, in realtà individua sempre colui che ha compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, in quanto indotto in errore, sicché, nel caso in esame, solo le società di leasing, che hanno posto in essere la disposizione patrimoniale, possono considerarsi titolari del diritto di querela, ma non certamente gli utilizzatori, pur potendo essere qualificati come danneggiati dal reato; peraltro, nel caso in esame l'utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] non può neanche essere considerato soggetto danneggiato dalla truffa commessa dal Planet ai danni di Euroconsult, essendo, al più, indotto in errore da un differente raggiro, ossia la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Planet, tanto è vero che dalla querela della [OSCURATO:PERSONA] si evince che i fatti erano relativi alla sottoscrizione di un contratto con Euroconsult ed all'omessa risoluzione di un contratto con BBC Lease, nonostante le assicurazioni in tal senso operate dal predetto Colella; la querela da ultimo indicata, in ogni caso, sarebbe tardiva, avendo la società ricevuto le fatture inerenti il doppio pagamento in data 09/12/2014, 08/01/2015 e 05/02/2015, avendo scritto al Colella per richiedere chiarimenti in data 28/0172015, essendo stata depositatala querela in data 18/05/2015; 2.7 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 368 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., atteso che la prescrizione del delitto di calunnia, di cui al capo C), risulta maturata in data 29/08/2020, prima dell'udienza celebrata in Corte d'Appello, tenuto conto della consumazione del reato in data 05/10/2012, nonché della sospensione di giorni 145, non potendo, al contrario, computarsi il termine di giorni 64 per la sospensione Covid-19, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 20/06/2019 e l'udienza in Corte di Appello è stata celebrata in data 25/09/2020, senza che fosse stata calendarizzata alcuna precedente udienza; 2.8 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., atteso che la motivazione della sentenza impugnata risulta meramente apparente in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerata la condotta processuale del ricorrente e la specifica richiesta avanzata dal difensore in sede di concusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo, la Corte di merito ha rilevato la consapevole scelta gestionale dell'imputato, che ha sistematicamente evaso gli obblighi nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, con conseguente, prevedibile aumento dell'esposizione debitoria, circostanza di cui egli aveva consapevolezza alla luce del suo ruolo, considerata altresì l'entità del debito ed il carico sanzionatorio, con le prevedibili conseguenze in termini di dissesto; l'elemento soggettivo, inoltre, risulta chiaramente dalle stesse dichiarazioni dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come illustrato dalla sentenza del primo giudice, alle pagg. 69-72. Peraltro, il motivo di ricorso richiama una pronuncia (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta ed altri, Rv. 253493, in tema di nesso di causalità tra lo stato di insolvenza, considerato quale evento del reato e la condotta dell'agente, che deve essere sorretto dall'elemento soggettivo del dolo) rimasta del tutto isolata nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Non vi è alcun dubbio, quindi, che la condotta ascritta all'imputato - consistita nella sistematica omissione dei pagamenti dei contributi previdenziali dal 2011 - appaia perfettamente coerente con i criteri ermeneutici individuati da questa Corte in riferimento alla bancarotta per operazioni dolose (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 28/03/2017, Bottiglieri, Rv. 270046). La difesa, inoltre, impropriamente confonde il concetto di preterintenzionalità con quello di colpa, omettendo di considerare come la fattispecie in esame sia punita esclusivamente a titolo di dolo: pacificamente, infatti, l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al secondo comma, n. 2, seconda parte dell'art. 223 legge fallimentare, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà che le operazioni - che si concretano in abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società, e come tale, dolosi - diano o possano dare luogo alla decozione. Quanto alla pronuncia di Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Tampino, Rv. 262207, occorre ripercorrerne il passaggio motivazionale per meglio comprenderne la valenza: "Nel ribadire l'accezione lata della locuzione 'operazioni dolose' va precisato che a differenza delle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. impropria, nella specifica fattispecie in esame la nozione di 'operazioni' postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già, direttamente, dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (così Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247314). Non è, del resto, revocabile in dubbio che, in mancanza di puntualizzazione normativa del relativo concetto, l'individuazione dell'essenza precipua della norma incriminatrice vada effettuata per esclusione rispetto ad altre ipotesi incriminatrici meglio definite o di più immediata percezione. Così rispetto all'analoga, diversa, fattispecie prevista nello stesso capoverso dell'art. 223, al n. 2, ossia la causazione volontaria del fallimento, balza evidente che alla sostanziale identità, o possibile sovrapponibilità sul piano oggettivo, fa riscontro una netta divaricazione della componente soggettiva. Infatti, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, configurabile come eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'elemento soggettivo risiede nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura 'dolosa' dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Deve, infatti, reputarsi sufficiente, per la configurabilità del reato in questione la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società (Sez. 5, n. 17690 del 18.2.2010, rv. 247315)." Appare, quindi, del tutto evidente come detta motivazione appaia in linea con l'indirizzo ermeneutico sin qui delineato, essendo irrilevante e superflua la locuzione "fattispecie a sfondo preterintenzionale" che, nell'economia dello svolgimento motivazionale non ha alcuna specificità normativa, non comprendendosi, per la verità, in termini giuridici, il concetto, atteso che un reato o è preterintenzionale o non lo è, non essendo contemplata una terza alternativa. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del motivo. Parimenti inammissibile risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, essenzialmente versati in fatto, atteso che la motivazione del primo giudice appare chiarissima in relazione alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale (pagg. 83-88) ed alla credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] (pag. 95), avendo dato conto della mancata consegna di alcune scritture nevralgiche al fine della ricostruzione della situazione patrimoniale (libro inventari, registro dei beni ammortizzabili, libro giornale non aggiornati ed ulteriore documentazione inerente ad i rapporti con i fornitori mai consegnata), ed avendo considerato espressamente tutti gli elementi indicati dalla difesa per un diverso approccio valutativo della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello, quindi, ha recepito detta analitica e congrua motivazione, risultando, a sua volta, immune da censure logiche e contenendo, ancorché attraverso un rinvio per relationem, la specifica confutazione della prospettazione difensiva. Fondati, al contrario, risultano il quarto ed il quinto motivo. A fronte del percorso motivazionale del primo giudice, infatti, i motivi di appello si palesano del tutto specifici e meritevoli di approfondimento, mentre del tutto superficiale ed apodittica risulta la motivazione della Corte territoriale, che non ha fornito adeguata risposta alle confutazioni difensive. In particolare, la difesa aveva sottolineato, come poi nuovamente illustrato in ricorso, le ragioni per le quali non potessero essere ritenute tempestive le querele in riferimento agli episodi di cui ai capi B2), B3), B4) presentate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dovendosi necessariamente considerare il termine di scadenza per la presentazione della querela in riferimento ai i singoli episodi di truffa, non potendosi, all'evidenza, applicare i criteri per le la diversa fattispecie del reato permanente o abituale, a cui non può esser in alcun modo assimilata la continuazione tra autonome fattispecie di truffa. Pacificamente, in caso di reato continuato, il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall'ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, n. 54183 del 12/09/2018, C., Rv. 275262; Sez. 5, n. 53408 del 18/06/2018, P., Rv. 274164), atteso che l'istituto della continuazione rileva solo nei limiti previsti espressamente dalla normativa, non potendo certamente assimilarsi, ad altri effetti - come le disposizioni circa la condizione di procedibilità - a figure ontologicamente diverse, quali il reato permanente o il reato abituale; pur nell'identità del disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva, sicché la persona offesa può determinarsi diversamente con riguardo a ciascuno degli episodi. Altrettanto pacificamente, "Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini" (Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, Ladogana, Rv. 241395).Tali pacifici principi ermeneutici non sono stati affatto considerati dalla Corte di merito che, a fronte di una erronea motivazione del primo giudice - il quale aveva fatto decorrere il termine per la presentazione della querela dall'ultimo degli episodi posti in continuazione - ha omesso di valutare tale aspetto, chiaramente argomentato in sede di gravame; parimenti avrebbe dovuto approfondire il profilo della effettiva conoscenza, da parte della querelante, dei singoli episodi di truffa, operando una valutazione effettiva e non apparente del contesto fattuale, al fine di verificare se - come affermato dalla difesa - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., una volta ricevuta la comunicazione di mancata consegna di beni, avesse o meno svolto ulteriori accertamenti, al fine di individuare chiaramente il momento a decorrere dal quale la detta persona offesa aveva avito consapevolezza dei singoli episodi di truffa. Parimenti fondato risulta il sesto motivo di ricorso, atteso che, come si evince alle pagg. 99 e 100 della sentenza di primo grado, nel caso in esame si fa riferimento a due distinti contratti di leasing; in relazione a detta circostanza con i motivi di appello si rilevava che la Euroconsult non aveva sporto la querela per l'unico contratto a cui si riferiva il capo di imputazione. Anche su tale deduzione difensiva la Corte di merito omette del tutto la motivazione. Inammissibile, infine, risultano il settimo e l'ottavo motivo di ricorso: quanto alla prescrizione delle fattispecie di calunnia, non risulta decorso il termine massimo di prescrizione per tali reati alla data della pronuncia della sentenza impugnata; la prescrizione, infatti, sarebbe maturata, rispettivamente, per i due episodi, al 05/04/2020 ed al 18/10/2020, dovendosi poi calcolare duecentonove giorni di sospensione, per cui entrambi i reati non erano prescritti alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado. In particolare, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, va ricordato che in grado di appello era stata fissata una prima udienza per la data del 24/04/2020, successivamente differita, con decreto del 20/03/2020 del Presidente di sezione, al 25/09/2020, ai sensi del d.l. 11/2020 e 18/2020. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo appare del tutto generico, anche considerando che la mancata concessione delle dette circostanze è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla gravità delle condotte, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); sul punto occorre ricordare come Corte ritenga, pacificamente, come non sia necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alle imputazioni B2), B3), B4) e
Sentenza Cassazione n. 37450/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris