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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 43518/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e altro, ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/3/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e altro, ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 43518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris