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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01852/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso Proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette serle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione , avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro perché indiziato del reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e dei delitti di cui agli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen., in forma consumata e tentata (capi 7 e 8).

1.2. Con provvedimento del 01/04/2014, la Corte di cassazmone annullava con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di riesame dell'indagato, precisando, tra l'altro, che il collegio non si era adeguatamente confrontato con la corposa attività di indagine difensiva espletata e prodotta.

Con ordinanza del 02/10/2014, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, annullava l'ordinanza cautelare limitatamente al capo 1) e confermava invece la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al capo 8).

Con sentenza del 24/03/2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro assolveva il Carioti da tutti i reati a lui ascritti: quanto al capo 1), per non aver commesso il fatto; quanto ai capi 7) e 8), perché il fatto non sussiste.

Ne disponeva pertanto l'immediata scarcerazione.

Con sentenza del 22/03/2017, divenuta irrevocabile in data 17/10/2017, la Corte di assise di appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto dalla Procura di Catanzaro e confermava l'assoluzione del Carioti da tutti i reati contestati.

2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha escluso l'invocato indennizzo, rilevando che il ricorrente, assolto dai reati contestati, aveva comunque, posto in essere una condotta che integrava certamente la colpa grave ostativa alla riparazione, avendo contribuito a formare nelle autorità inquirenti il convincimento di una situazione che imponeva l'adozione della misura coercitiva.

Lo stesso, infatti, aveva mantenuto frequentazioni e contatti con soggetti appartenenti alla cosca ed aveva tenuto comportamenti aggressivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cui all'art. 629 cod. pen., in relazione al quale era stata mantenuta la disposta cautela, e nei confronti dei militari del [OSCURATO:PERSONA] di Guardavalle.

3. Avverso l'ordinanza del Giudice della nparazione ricorre il difensore dell'istante che deduce inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 314, 315, 546 cod. proc. pen. e dell'art. 5 CEDU; nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. 4.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'idquodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o c:olpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Venendo al caso in esame.

Con riferimento al delitto associativo, il Giudice della riparazione evidenzia come il Giudice di primo grado, pur avendo reputato prive di riscontri individualizzanti le dichiarazioni di Belnome e Todaro sull'appartenenza del Carioti all'associazione di stampo mafioso, non le abbia ritenute inattendibili ma unicamente insufficienti a dimostrare l'intraneità dell'istante alla cosca, risultando tuttavia certi i contatti del Carioti con altri soggetti appartenenti alla medesima associazione, di cui alcuni in posizione verticistica.

Al riguardo richiama (p. 5) non solo le frequentazioni e i contatti telefonici con soggetti affiliati alla cosca ma anche un episodio, avvenuto il 09/04/2012, intercorso tra l'odierno ricorrente e i Carabinieri di Guardavalle.

Si tratta di circostanze non escluse dal giudice della cognizione e congruamente ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell'indennizzo in quanto chiara espressione di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione della riparazione.

Costituisce, invero, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapporti di parentela e siano poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610);4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso Proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette serle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione , avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla custodia cautelare sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro perché indiziato del reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1) e dei delitti di cui agli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen., in forma consumata e tentata (capi 7 e 8). 1.2. Con provvedimento del 01/04/2014, la Corte di cassazmone annullava con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di riesame dell'indagato, precisando, tra l'altro, che il collegio non si era adeguatamente confrontato con la corposa attività di indagine difensiva espletata e prodotta. Con ordinanza del 02/10/2014, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, annullava l'ordinanza cautelare limitatamente al capo 1) e confermava invece la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al capo 8). Con sentenza del 24/03/2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro assolveva il Carioti da tutti i reati a lui ascritti: quanto al capo 1), per non aver commesso il fatto; quanto ai capi 7) e 8), perché il fatto non sussiste. Ne disponeva pertanto l'immediata scarcerazione. Con sentenza del 22/03/2017, divenuta irrevocabile in data 17/10/2017, la Corte di assise di appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto dalla Procura di Catanzaro e confermava l'assoluzione del Carioti da tutti i reati contestati. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha escluso l'invocato indennizzo, rilevando che il ricorrente, assolto dai reati contestati, aveva comunque, posto in essere una condotta che integrava certamente la colpa grave ostativa alla riparazione, avendo contribuito a formare nelle autorità inquirenti il convincimento di una situazione che imponeva l'adozione della misura coercitiva. Lo stesso, infatti, aveva mantenuto frequentazioni e contatti con soggetti appartenenti alla cosca ed aveva tenuto comportamenti aggressivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cui all'art. 629 cod. pen., in relazione al quale era stata mantenuta la disposta cautela, e nei confronti dei militari del [OSCURATO:PERSONA] di Guardavalle. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della nparazione ricorre il difensore dell'istante che deduce inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, 314, 315, 546 cod. proc. pen. e dell'art. 5 CEDU; nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'idquodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o c:olpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Venendo al caso in esame. Con riferimento al delitto associativo, il Giudice della riparazione evidenzia come il Giudice di primo grado, pur avendo reputato prive di riscontri individualizzanti le dichiarazioni di Belnome e Todaro sull'appartenenza del Carioti all'associazione di stampo mafioso, non le abbia ritenute inattendibili ma unicamente insufficienti a dimostrare l'intraneità dell'istante alla cosca, risultando tuttavia certi i contatti del Carioti con altri soggetti appartenenti alla medesima associazione, di cui alcuni in posizione verticistica. Al riguardo richiama (p. 5) non solo le frequentazioni e i contatti telefonici con soggetti affiliati alla cosca ma anche un episodio, avvenuto il 09/04/2012, intercorso tra l'odierno ricorrente e i Carabinieri di Guardavalle. Si tratta di circostanze non escluse dal giudice della cognizione e congruamente ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell'indennizzo in quanto chiara espressione di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione della riparazione. Costituisce, invero, principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapporti di parentela e siano poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610);4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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