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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23936/2023

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iere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Rimini, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione mentre confermava la condanna della stessa Hassou per il reato di lesione personale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 4) dell'imputazione e, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., «e ferme restando le già concesse circostanze generiche», rideterminava la pena irrogata all'imputata in otto mesi di reclusione.

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 164 cod. pen., in relazione all'art. 133 dello stesso codice.

La ricorrente lamenta che, nonostante la richiesta, formulata nel proprio atto di appello, di concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello di Bologna, ancorché avesse riportato una condanna inferiore a due anni di reclusione, e pur essendo lei incensurata, non le abbia concesso la sospensione condizionale della pena senza fornire alcuna motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, in motivazione).

Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello della Hassou emerge che l'imputata aveva sollecitato l'espletamento, da parte della Corte d'appello di Bologna, del potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo, in particolare, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale avrebbe potuto accedere in conseguenza della rideterminazione in melius della pena che era stata richiesta con i motivi di appello.

Posto che, pertanto, la Hassou si deve ritenere senz'altro legittimata a dolersi, con il ricorso per cassazione, del mancato esercizio di tale potere-dovere, si deve altresì rilevare come, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Bologna - secondo cui la stessa Hassou sarebbe stata «gravata da precedenti penali» - dall'esame del certificato del casellario giudiziale al nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quest'ultima fosse in realtà incensurata, risultando, da detto certificato, soltanto un'archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Rimini per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.).

Considerato che, quindi, la Hassou, avendo riportato una condanna alla pena di otto mesi di reclusione, era nella condizione di potere beneficiare della concessione della sospensione condizionale della pena, si deve rilevare come la sentenza impugnata risulti effettivamente priva di qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione di tale richiesto beneficio, con la conseguente sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

Dichiara irrevocabile l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Rimini, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di rapina pluriaggravata in concorso di cui al capo 1) dell'imputazione mentre confermava la condanna della stessa Hassou per il reato di lesione personale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 4) dell'imputazione e, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., «e ferme restando le già concesse circostanze generiche», rideterminava la pena irrogata all'imputata in otto mesi di reclusione. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 164 cod. pen., in relazione all'art. 133 dello stesso codice. La ricorrente lamenta che, nonostante la richiesta, formulata nel proprio atto di appello, di concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte d'appello di Bologna, ancorché avesse riportato una condanna inferiore a due anni di reclusione, e pur essendo lei incensurata, non le abbia concesso la sospensione condizionale della pena senza fornire alcuna motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, in motivazione). Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello della Hassou emerge che l'imputata aveva sollecitato l'espletamento, da parte della Corte d'appello di Bologna, del potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo, in particolare, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale avrebbe potuto accedere in conseguenza della rideterminazione in melius della pena che era stata richiesta con i motivi di appello. Posto che, pertanto, la Hassou si deve ritenere senz'altro legittimata a dolersi, con il ricorso per cassazione, del mancato esercizio di tale potere-dovere, si deve altresì rilevare come, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Bologna - secondo cui la stessa Hassou sarebbe stata «gravata da precedenti penali» - dall'esame del certificato del casellario giudiziale al nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quest'ultima fosse in realtà incensurata, risultando, da detto certificato, soltanto un'archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Rimini per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.). Considerato che, quindi, la Hassou, avendo riportato una condanna alla pena di otto mesi di reclusione, era nella condizione di potere beneficiare della concessione della sospensione condizionale della pena, si deve rilevare come la sentenza impugnata risulti effettivamente priva di qualsiasi motivazione in ordine alla mancata concessione di tale richiesto beneficio, con la conseguente sussistenza dei denunciati vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Ai sensi dell'art. 624 cod. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Dichiara irrevocabile l
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