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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 35086/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8306 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in forza di procuraspeciale in atti; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.8110/01/22 depositata in data 30 / 0 9 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: legittimatioad processumdelriscossore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] d a l C o nsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data24/11/2023; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 291200150013792624 notificata il 12 aprile 2016 ed il relativo ruolo con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. richiedeva il pagamento della somma di € . 70.952,89 per imposte relative all’anno2006, deducendone l’illegittimità sotto vari profili; - la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza; - con la pronuncia gravata in questa sede la CTR rigettava l’appello; - ricorr e a questa Cor te il contribuente con atto affidato a quattro motivi di ricorso illustrati da memori e ; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate - Riscossione ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione art. 36 d.Lgs.n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art.118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la CTR mancato di fornire l’esplicitazione del percorsologico – giuridico che ha sorretto il suo convincimento, affermato in termini apodittici e senza alcun riferimento alle fattispecieconcrete; - il motivo è infondato; - invero la CTR ha reso motivazione comprensibile e chiara, oltre chedecisamente analitica con riguardo alle questioni poste, il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.SS.

UU. sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione o falsa applicazione artt.12 e 18 d .

Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c .p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 proc.civ. per avere la CTR, in presenza di puntuale contestazione del difetto di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. del DirettoreGenerale, per avere omesso l’Agente della riscossione di produrre la procura notarile con la quale furono conferit i i poteri della rappresentanza processuale della società, mancato di esaminare l’eccezione proposta sul punto, in forza dell’accoglimento della quale avrebbe dovuto ritenere l’inammissibilità della costituzione nel primo giudizio della RiscossioneSicilia, accogliendo il ricorso introduttivo; - il motivo può trattarsi congiuntamente, stante la stretta connessionedelle questioni che si pongono, con il terzo motivo di gravame; quest’ultimo si duole della violazione o falsa applicazioneart. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Costituzione,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c .p.c. peravere la commissione tributaria regionale omesso di motivare totalmente il difetto della legitimatio ad pro cessum ex art. 77 c.p.c. del Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio; - entrambi i motivi sono fondati ; - va ricordato che l’accertamento relativo alla legítimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresoquello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto; - il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà dinomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che siainvestito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentantelegale di una società di capitali può conferire ad unterzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (Cass. Sez.

U, Sentenza n.8681 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.493600; conf.Cass.

Sez.U, Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.516214; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528 del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez.

L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006, Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed ancheCass.

Sez. 1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondocui “…la rappresentanza processuale, intesa come potere diagire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire,in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cuisi riferisce l'art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio.

La rappresentanza che, in violazionedi tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l'invalidità della procuraalle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e gradodel giudizio”); - l’inosservanza dell'art.77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf.

Cass. Sez.

U, Sentenza n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995,Rv.490425; conf Cass. Sez.

L . , Sentenza n.821 del 27/01/1998,Rv.511987) ed il difetto di ius postulandi in capo al procuratore;difetto che se sussistente impedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata e preclude la liquidazionein ordine alle spese di lite che ne consegue a favore dell’altraparte che risulti vittoriosa; - invero, la CTR in effetti, a fronte dell’eccezione sotto postale, ha mancatodi accertare se il soggetto che ha conferito la procura ad litem(in assenza di produzione in giudizio della procura notarile, fatto non contestato dalla controricorrente che sostiene che i contenuti della stessa “sono pubblici e pubblicati anche nel [OSCURATO:PERSONA]”) fosse o meno tra quelli indicati negli atti societaricome titolari del potere di rappresentanza del riscossore; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - infatti, la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l’oneredi dimostrare tale sua qualità solo ove se l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestàdall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli attisoggetti a pubblicità legale (Cass. 7.10.2015 n. 20164); - sotto tali profili, le doglianze di parte ricorrente vanno quindi accolte e la sentenza impugnata cassata sul punto con rinvio al giudicedell’appello; - il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione art. 39 d.Lgs. n. 112 del 1999, art. 2697 c .c. e art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c .p.c. per avere la CTR, in presenzadi impugnazione dell’atto prodromico, ma in assenza di alcunelemento di prova della contestata formazione del ruolo e rituale notificazione, in mancanza della costituzione in giudizio dell’Ente titolare del diritto del credito per colpevole inerzia dell’Ente riscossore, su cui incombe l’onere della chiamata in causa, mancato di ritenere e dichiarare che i vizi contestati dell’attopresupposto, producono la nullità dello stesso, che inficia di nullità derivata l’atto consequenziale successivo, ovvero la cartelladi pagamento ; - il motivo è infondato; - invero, nessuna norma prevede la notifica dell’ iscrizione a ruolo della quale ci si duole, dovendo portarsi a conoscenza del contribuente quella sola frazione del ruolo contenuta ed evidenziata nella cartella di pagamento che contiene, limitatamentea quel debitore al quale è destinata, il ruolo stesso; - e la CTR ha , sul punto, chiaramente ritenuto perfezionata la notificadel solo atto al quale il contribuente aveva diritto, vale a dire la cartella di pagamento, accertando come “ questa Corte, conformementea quanto già ritenuto dal primo giudice, condivide il predetto assunto e, pertanto, riguardo a tutte le questioni attinenti la notifica della cartella di pagamento è sufficiente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 rilevareche la stessa ha raggiunto il suo scopo tanto che la cartella medesima è stata tempestivamente impugnata dall’odierno appellantecon il ricorso oggetto del presente procedimento”; - conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo di impugnazione; nel resto esso è rigettato; p.q.m. accoglieil secondo e il terzo motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8306 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in forza di procuraspeciale in atti; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.8110/01/22 depositata in data 30 / 0 9 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: legittimatioad processumdelriscossore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] d a l C o nsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data24/11/2023; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 291200150013792624 notificata il 12 aprile 2016 ed il relativo ruolo con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. richiedeva il pagamento della somma di € . 70.952,89 per imposte relative all’anno2006, deducendone l’illegittimità sotto vari profili; - la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza; - con la pronuncia gravata in questa sede la CTR rigettava l’appello; - ricorr e a questa Cor te il contribuente con atto affidato a quattro motivi di ricorso illustrati da memori e ; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate - Riscossione ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione art. 36 d.Lgs.n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art.118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la CTR mancato di fornire l’esplicitazione del percorsologico – giuridico che ha sorretto il suo convincimento, affermato in termini apodittici e senza alcun riferimento alle fattispecieconcrete; - il motivo è infondato; - invero la CTR ha reso motivazione comprensibile e chiara, oltre chedecisamente analitica con riguardo alle questioni poste, il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass.SS. UU. sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo si incentra sulla violazione o falsa applicazione artt.12 e 18 d . Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c .p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 proc.civ. per avere la CTR, in presenza di puntuale contestazione del difetto di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. del DirettoreGenerale, per avere omesso l’Agente della riscossione di produrre la procura notarile con la quale furono conferit i i poteri della rappresentanza processuale della società, mancato di esaminare l’eccezione proposta sul punto, in forza dell’accoglimento della quale avrebbe dovuto ritenere l’inammissibilità della costituzione nel primo giudizio della RiscossioneSicilia, accogliendo il ricorso introduttivo; - il motivo può trattarsi congiuntamente, stante la stretta connessionedelle questioni che si pongono, con il terzo motivo di gravame; quest’ultimo si duole della violazione o falsa applicazioneart. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Costituzione,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c .p.c. peravere la commissione tributaria regionale omesso di motivare totalmente il difetto della legitimatio ad pro cessum ex art. 77 c.p.c. del Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] nel primo giudizio; - entrambi i motivi sono fondati ; - va ricordato che l’accertamento relativo alla legítimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresoquello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto; - il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà dinomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che siainvestito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentantelegale di una società di capitali può conferire ad unterzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (Cass. Sez. U, Sentenza n.8681 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.493600; conf.Cass. Sez.U, Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.516214; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528 del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez. L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006, Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed ancheCass. Sez. 1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondocui “…la rappresentanza processuale, intesa come potere diagire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire,in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cuisi riferisce l'art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazionedi tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l'invalidità della procuraalle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e gradodel giudizio”); - l’inosservanza dell'art.77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità della procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995,Rv.490425; conf Cass. Sez. L . , Sentenza n.821 del 27/01/1998,Rv.511987) ed il difetto di ius postulandi in capo al procuratore;difetto che se sussistente impedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata e preclude la liquidazionein ordine alle spese di lite che ne consegue a favore dell’altraparte che risulti vittoriosa; - invero, la CTR in effetti, a fronte dell’eccezione sotto postale, ha mancatodi accertare se il soggetto che ha conferito la procura ad litem(in assenza di produzione in giudizio della procura notarile, fatto non contestato dalla controricorrente che sostiene che i contenuti della stessa “sono pubblici e pubblicati anche nel [OSCURATO:PERSONA]”) fosse o meno tra quelli indicati negli atti societaricome titolari del potere di rappresentanza del riscossore; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - infatti, la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l’oneredi dimostrare tale sua qualità solo ove se l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestàdall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli attisoggetti a pubblicità legale (Cass. 7.10.2015 n. 20164); - sotto tali profili, le doglianze di parte ricorrente vanno quindi accolte e la sentenza impugnata cassata sul punto con rinvio al giudicedell’appello; - il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione art. 39 d.Lgs. n. 112 del 1999, art. 2697 c .c. e art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c .p.c. per avere la CTR, in presenzadi impugnazione dell’atto prodromico, ma in assenza di alcunelemento di prova della contestata formazione del ruolo e rituale notificazione, in mancanza della costituzione in giudizio dell’Ente titolare del diritto del credito per colpevole inerzia dell’Ente riscossore, su cui incombe l’onere della chiamata in causa, mancato di ritenere e dichiarare che i vizi contestati dell’attopresupposto, producono la nullità dello stesso, che inficia di nullità derivata l’atto consequenziale successivo, ovvero la cartelladi pagamento ; - il motivo è infondato; - invero, nessuna norma prevede la notifica dell’ iscrizione a ruolo della quale ci si duole, dovendo portarsi a conoscenza del contribuente quella sola frazione del ruolo contenuta ed evidenziata nella cartella di pagamento che contiene, limitatamentea quel debitore al quale è destinata, il ruolo stesso; - e la CTR ha , sul punto, chiaramente ritenuto perfezionata la notificadel solo atto al quale il contribuente aveva diritto, vale a dire la cartella di pagamento, accertando come “ questa Corte, conformementea quanto già ritenuto dal primo giudice, condivide il predetto assunto e, pertanto, riguardo a tutte le questioni attinenti la notifica della cartella di pagamento è sufficiente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 rilevareche la stessa ha raggiunto il suo scopo tanto che la cartella medesima è stata tempestivamente impugnata dall’odierno appellantecon il ricorso oggetto del presente procedimento”; - conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo di impugnazione; nel resto esso è rigettato; p.q.m. accoglieil secondo e il terzo motivo
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