CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] .eu e [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Lecco , in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 21 novembre 201 6 , n. 6050/06/2016, notificata il 14marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal D ott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ” (già “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”)ha proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 21 novembre 2016, n. 6050/06/2016, notificata il 14 marzo 2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 1296 del 9 dicembre 2013da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Segrate (MI), nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, per la TARSU relativa all’anno 2008 nella misura di € 15 0.907, 92 , con riferimento all’occupazione di un’area appartenente alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” per una superficie di mq. 46.533, ha accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 4 maggio 2015, n. 3947/12/2015, con condanna alla rifusione d elle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso che la TARSU dovesse applicarsi soltanto sulla superficie destinata ad uffici per l’estensione di mq. 308 con la tariffa ridotta per l’omessa predisposizione del servizio di smaltimento - n el senso di confermare l’avviso di accertamento per l’intera superficie di mq. 46.533, non essendo stata dichiarata dalla contribuente la produzione di rifiuti speciali sulle aree diverse da quelle destinate ad ufficied essendo stata disposta dal regolamento comunale l’equiparazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. 3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”ha resistito con controricorso. 4. In corso di causa, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per consentire la definizione transattiva della controversia. 5. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto dei restanti motivi o, in subordine, per l’accoglimento dell’istanza congiunta di rinvio. 6. In prossimità dell’adunanza camerale, dopo ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, le parti hanno depositato istanza congiunta per la dichiarazione dell’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia al ricorso con contestuale accettazione, essendosi addivenuti ad una definizione transattiva della controversia ( nell’ambito di un accordo riguardante la TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2012). [OSCURATO:PERSONA] 1.La rinunc ia al ricorso è ritual e perché è intervenut a prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è sta ta sottoscritt a da difensor e munit o di procura speciale, è stata accettata e sottoscritt a da difensor e de l l a controparte(art. 390, terzo comma, c od. proc. civ. ) . P ertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per la rinuncia alricorso. 2. Stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 4 giugno 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]