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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12108/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18977-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Police & Partners), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, 2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio 499 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 - controricorrente - Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 avverso la sentenza n. 14/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Data pubblicazione 13/04/2022 depositata il 08/03/2016 R.G.N. 88/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Greve in Chianti con funzioni di Responsabile del Servizio del Governo del Territorio, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del diritto del Comune di ripetere la somma di € 21.495,49, corrisposta al dipendente per incarichi di progettazione svolti nel periodo 2003/2006;

2. la Corte territoriale ha escluso che l’appellante potesse fare leva sulla «presunzione di legittimità dell’atto amministrativo che ha deliberato i compensi percepiti» ed ha evidenziato che non poteva il Comune compensare attività che rientravano nei compiti di ufficio ed in particolare nelle «attività progettuali ed urbanistiche» richiamate dal regolamento dei servizi e degli uffici comunali;

3. ha aggiunto che, una volta ricondotte le attività svolte fra quelle esigibili sulla base del contratto di lavoro, per definizione non poteva essere ravvisato alcun arricchimento indebito del Comune, in favore del quale doveva essere resa la prestazione lavorativa;

4. infine ha rilevato che l’appellante non poteva rivendicare l’incentivo previsto dall’art. 18 della legge n. 108/1994, che si riferisce alla progettazione di un’opera, né poteva sostenere di avere percepito in buona fede compensi «autodeterminati ed autoassegnati»;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Greve in Chianti. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2033 cod. civ. e sostiene che Data pubblicazione 13/04/2022 doveva essere escluso il carattere indebito del pagamento, in quanto lo stesso era avvenuto sulla base delle delibere di giunta nn. 847/1996 e 286/1997 e delle determinazioni esecutive intervenute nel periodo 2003/2006, ossia in forza di un valido titolo amministrativo, che l’ente non aveva revocato o annullato in sede di autotutela e del quale non aveva chiesto nel giudizio l’accertamento della nullità;

1.1. aggiunge che le determinazioni assunte in qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] costituivano atti di gestione delle delibere adottate dall’organo di indirizzo politico, che aveva affidato al dipendente l’incarico di progettista, in collaborazione con tecnico esterno, per la redazione del [OSCURATO:PERSONA], senza porre limiti temporali, con la conseguenza che nell’originario incarico si doveva intendere ricompreso anche quello di redazione delle varianti;

2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., insiste nel denunciare la violazione dell’art. 2033 cod. civ., alla quale affianca l’errata applicazione degli artt. 24 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e della delibera di Giunta n. 134 del 3 ottobre 2005;

2.1. sostiene il ricorrente che l’incarico era stato conferito nel pieno rispetto delle norme richiamate in rubrica, perché l’attività di progettazione del [OSCURATO:PERSONA] e delle sue varianti non poteva e non può essere ricompresa fra quelle di competenza di un dipendente inquadrato nell’area D – posizione economica D3 e, pertanto, della stessa il professionista poteva essere incaricato senza timore di incorrere nella violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001;

3. il terzo motivo addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 2041 cod. civ. perché gli incarichi erano stati accettati e svolti sul presupposto della loro onerosità e la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sottrarsi all’obbligo del pagamento, tanto più che la redazione delle varianti era stata effettuata al di fuori dell’orario di servizio;

3.1. il ricorrente richiama atti deliberativi successivi e sostiene che per un’attività analoga a quella resa dal dipendente il Comune avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa € 115.000,00, somma, questa, alla quale doveva essere commisurato l’indebito arricchimento;

4. con il quarto motivo è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 109/1994 nonché Numero sezionale 499/2022 dell’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006; Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022

4.1. il ricorrente rileva, in sintesi, che contraddittoriamente la Corte territoriale, da un lato, ha ritenuto la progettazione del piano regolatore assimilabile a quella di opere, al fine di definire le attività esigibili da parte del funzionario D3, dall’altro, quella stessa assimilazione ha escluso in relazione all’incentivo di progettazione;

4.2. il diritto all’incentivo doveva essere riconosciuto in quanto il Comune, per difendersi dai rilievi del MEF, aveva affermato che ne ricorrevano i presupposti ed inoltre perché era espressamente richiamato nella determinazione di liquidazione del compenso; 5.infine con il quinto motivo, che denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2033 e 2948 cod. civ., il ricorrente deduce che doveva essere esclusa la malafede, giacché gli atti erano stati adottati in esecuzione di delibere sottoposte alla verifica di regolarità contabile e di legittimità, ed aggiunge che, in ogni caso, quanto agli interessi, doveva essere accertata e dichiarata la prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ.;

6. i primi tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché dal combinato disposto degli artt. 2, 45, 24 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 (in tutte le versioni succedutesi nel tempo) si desume il principio di carattere generale, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente pubblico e, pertanto ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva, perché il superamento dello statuto pubblicistico è stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. n. 313/1996 e Corte Cost. n. 309/1997), che si incentra sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l’attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., di modo che «l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, che F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di Numero registro generale 18977/2016 verifica della compatibilità finanziaria» ( Corte Cost. n. 309/1997); Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022

6.1. il ruolo centrale della contrattazione collettiva è stato da tempo Data pubblicazione 13/04/2022 valorizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali sullo stesso hanno fondato il principio secondo cui l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo è « affetto da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva) » ( Cass. Sez.U. n. 21744/2009);

6.2. si è consolidato, quindi, nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n. 17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass.n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017; Cass. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);

6.3. si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell’impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;

6.4. quest’ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicché non può dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo;

6.5. alla luce dei richiamati principi, qui ribaditi, sono infondati i primi tre motivi di ricorso nella parte in cui, per escludere il carattere indebito del pagamento, fanno leva sugli atti deliberativi dell’amministrazione adottati in violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. n. 165/2001, che nel disporre «le pubbliche amministrazioni non possono conferire dipendenti incarichi non F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti Numero sezionale 499/2022 disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 autorizzati» a maggior ragione esclude che, ove faccia difetto una specifica disposizione normativa, il datore di lavoro possa remunerare separatamente, in aggiunta al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, attività che il dipendente o il dirigente è tenuto a rendere in quanto ricompresa nel profilo professionale di inquadramento;

6.6. correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’attività di progettazione non è estranea alle mansioni esigibili dal datore di lavoro pubblico in relazione al profilo di inquadramento, perché il CCNL 31 marzo 1999 per il personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie locali inserisce nell’area D i lavoratori che «svolgono attività caratterizzate da …. elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento …contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi» e nella esemplificazione dei profili, oltre a menzionare espressamente l’attività di progettazione ( lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.) aggiunge che «fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di … ingegnere, architetto, geologo….»;

6.7. nel profilo, quindi, rientrano a pieno titolo tutte le competenze proprie dell’ingegnere e dell’architetto, con la conseguenza che l’esercizio delle stesse non può essere oggetto di incarico, legittimamente conferibile ai sensi dell’art. 53, ove faccia difetto una specifica previsione legislativa, qual è quella dettata dall’art. 18 della legge 109/1994 che, nel riconoscere ai dipendenti pubblici un compenso ulteriore e speciale, deroga alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, la quale, quanto ai dirigenti, sancisce, all'art. 24, il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e, per il restante personale, prevede, all'art. 45, che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 21424/2019);

6.8. una volta ricondotta l’attività di progettazione alle mansioni proprie del profilo di inquadramento è esclusa in radice la possibilità di configurare un F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 arricchimento illecito della P.A., sicché anche sotto tale profilo il ricorso si Numero sezionale 499/2022 rileva infondato; Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022

6.9. inammissibile è, invece, la deduzione dell’avvenuto svolgimento della prestazione al di fuori dell’orario di servizio, perché il motivo, in parte qua, prospetta una questione giuridica, implicante accertamenti di fatto, ai quali non fa cenno la sentenza impugnata e non è formulato nel rispetto degli oneri richiamati, fra le tante, da Cass. n. 2038/2019;

7. è infondata anche la quarta censura con la quale si sostiene, in sintesi, che quelle stesse somme si sarebbero comunque dovute attribuire ai sensi del richiamato art. 18 della legge n. 109/1994;

7.1. questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti alla natura, ai limiti oggettivi e soggettivi, ai presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109/1994 (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), quindi dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016;

7.2. la ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il diritto all’incentivo, seppure di natura retributiva (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6), è condizionato dal necessario rispetto delle procedure imposte dal legislatore, che ha rimesso dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, con la conseguenza che, ai fini dell’attribuzione dell’incentivo in parola, non è sufficiente allegare e dimostrare l’avvenuta prestazione dell’attività incentivata, occorrendo anche la previa adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004);

7.3. il ricorrente non fa neppure cenno alla realizzazione delle condizioni procedimentali e sostanziali richieste dal legislatore (costituzione del fondo, adozione del regolamento, criteri di quantificazione del compenso) e si limita a fare leva sul contenuto degli atti deliberativi adottati dal Comune di Greve in Chianti (nella parte in cui richiamano l’art. 18) di per sé non sufficiente a F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 far sorgere il preteso diritto, per quanto già evidenziato nel punto 6.2.; Numero registro generale 18977/2016

7.4. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve poi aggiungere Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 che con la citata sentenza n. 21424/2019 l’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, Data pubblicazione 13/04/2022 nella parte in cui, ricalcando l’analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 18, prevede che « Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto», è stato interpretato nei medesimi termini indicati dalla Sezione Centrale delle Autonomie della Corte dei Conti che, con il parere reso nell’adunanza del 4 aprile 2014, ha disatteso l’orientamento minoritario delle Sezioni Regionali espresso dalle pronunce invocate dal ricorrente nel corpo del motivo;

7.5. sulla base di argomenti testuali e sistematici, ai quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, quindi, affermato che l’incentivo è necessariamente collegato alla realizzazione di un’opera pubblica e, quindi, non può essere riconosciuto in relazione ad interventi programmatori di pianificazione che da detta realizzazione prescindano;

7.6. la sentenza impugnata, pur nella sua estrema sinteticità, non si è discostata dal richiamato principio, né è incorsa nel denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, perché l’affermare che la progettazione rientra fra le mansioni esigibili in relazione al profilo professionale posseduto, non implica che quella stessa attività debba essere necessariamente remunerata ex art. 18 della legge n. 109/1994;

8. infine il quinto motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che possa essere ravvisato un affidamento incolpevole dell’accipiens a fronte di incarichi «autodeterminati ed autoassegnati»;

8.1. il ricorso, con il quale si contesta detta affermazione e si sostiene che l’incarico di provvedere alla redazione delle varianti era già compreso in quello iniziale inerente alla redazione del piano regolatore, nella sostanza sollecita una valutazione di merito sul contenuto degli atti deliberativi, che esula all’evidenza dai limiti del giudizio di legittimità;

8.2. dall’inammissibilità del motivo discende la formazione di giudicato interno sul capo della decisione che ha escluso la buona fede del Cappelli e, pertanto, non rileva nella fattispecie la questione rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza interlocutoria n. 40004 del 2021;F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8.3. il motivo è, poi, infondato nella parte in cui invoca l’applicazione del Numero registro generale 18977/2016 termine quinquennale di prescrizione, quanto agli interessi maturati sugli Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 importi pretesi in restituzione, perché la sentenza impugnata è conforme Data pubblicazione 13/04/2022 all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni.» (Cass. n. 22978/2015);

9. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generai del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18977-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Police & Partners), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, 2022 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio 499 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 - controricorrente - Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 avverso la sentenza n. 14/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Data pubblicazione 13/04/2022 depositata il 08/03/2016 R.G.N. 88/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Greve in Chianti con funzioni di Responsabile del Servizio del Governo del Territorio, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del diritto del Comune di ripetere la somma di € 21.495,49, corrisposta al dipendente per incarichi di progettazione svolti nel periodo 2003/2006; 2. la Corte territoriale ha escluso che l’appellante potesse fare leva sulla «presunzione di legittimità dell’atto amministrativo che ha deliberato i compensi percepiti» ed ha evidenziato che non poteva il Comune compensare attività che rientravano nei compiti di ufficio ed in particolare nelle «attività progettuali ed urbanistiche» richiamate dal regolamento dei servizi e degli uffici comunali; 3. ha aggiunto che, una volta ricondotte le attività svolte fra quelle esigibili sulla base del contratto di lavoro, per definizione non poteva essere ravvisato alcun arricchimento indebito del Comune, in favore del quale doveva essere resa la prestazione lavorativa; 4. infine ha rilevato che l’appellante non poteva rivendicare l’incentivo previsto dall’art. 18 della legge n. 108/1994, che si riferisce alla progettazione di un’opera, né poteva sostenere di avere percepito in buona fede compensi «autodeterminati ed autoassegnati»; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso il Comune di Greve in Chianti. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2033 cod. civ. e sostiene che Data pubblicazione 13/04/2022 doveva essere escluso il carattere indebito del pagamento, in quanto lo stesso era avvenuto sulla base delle delibere di giunta nn. 847/1996 e 286/1997 e delle determinazioni esecutive intervenute nel periodo 2003/2006, ossia in forza di un valido titolo amministrativo, che l’ente non aveva revocato o annullato in sede di autotutela e del quale non aveva chiesto nel giudizio l’accertamento della nullità; 1.1. aggiunge che le determinazioni assunte in qualità di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] costituivano atti di gestione delle delibere adottate dall’organo di indirizzo politico, che aveva affidato al dipendente l’incarico di progettista, in collaborazione con tecnico esterno, per la redazione del [OSCURATO:PERSONA], senza porre limiti temporali, con la conseguenza che nell’originario incarico si doveva intendere ricompreso anche quello di redazione delle varianti; 2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., insiste nel denunciare la violazione dell’art. 2033 cod. civ., alla quale affianca l’errata applicazione degli artt. 24 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e della delibera di Giunta n. 134 del 3 ottobre 2005; 2.1. sostiene il ricorrente che l’incarico era stato conferito nel pieno rispetto delle norme richiamate in rubrica, perché l’attività di progettazione del [OSCURATO:PERSONA] e delle sue varianti non poteva e non può essere ricompresa fra quelle di competenza di un dipendente inquadrato nell’area D – posizione economica D3 e, pertanto, della stessa il professionista poteva essere incaricato senza timore di incorrere nella violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001; 3. il terzo motivo addebita alla Corte territoriale la violazione dell’art. 2041 cod. civ. perché gli incarichi erano stati accettati e svolti sul presupposto della loro onerosità e la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sottrarsi all’obbligo del pagamento, tanto più che la redazione delle varianti era stata effettuata al di fuori dell’orario di servizio; 3.1. il ricorrente richiama atti deliberativi successivi e sostiene che per un’attività analoga a quella resa dal dipendente il Comune avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa € 115.000,00, somma, questa, alla quale doveva essere commisurato l’indebito arricchimento; 4. con il quarto motivo è dedotta, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 109/1994 nonché Numero sezionale 499/2022 dell’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006; Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 4.1. il ricorrente rileva, in sintesi, che contraddittoriamente la Corte territoriale, da un lato, ha ritenuto la progettazione del piano regolatore assimilabile a quella di opere, al fine di definire le attività esigibili da parte del funzionario D3, dall’altro, quella stessa assimilazione ha escluso in relazione all’incentivo di progettazione; 4.2. il diritto all’incentivo doveva essere riconosciuto in quanto il Comune, per difendersi dai rilievi del MEF, aveva affermato che ne ricorrevano i presupposti ed inoltre perché era espressamente richiamato nella determinazione di liquidazione del compenso; 5.infine con il quinto motivo, che denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2033 e 2948 cod. civ., il ricorrente deduce che doveva essere esclusa la malafede, giacché gli atti erano stati adottati in esecuzione di delibere sottoposte alla verifica di regolarità contabile e di legittimità, ed aggiunge che, in ogni caso, quanto agli interessi, doveva essere accertata e dichiarata la prescrizione ex art. 2948 n. 4 cod. civ.; 6. i primi tre motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché dal combinato disposto degli artt. 2, 45, 24 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 (in tutte le versioni succedutesi nel tempo) si desume il principio di carattere generale, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente pubblico e, pertanto ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva, perché il superamento dello statuto pubblicistico è stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. n. 313/1996 e Corte Cost. n. 309/1997), che si incentra sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l’attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., di modo che «l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, che F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di Numero registro generale 18977/2016 verifica della compatibilità finanziaria» ( Corte Cost. n. 309/1997); Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 6.1. il ruolo centrale della contrattazione collettiva è stato da tempo Data pubblicazione 13/04/2022 valorizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali sullo stesso hanno fondato il principio secondo cui l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo è « affetto da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva) » ( Cass. Sez.U. n. 21744/2009); 6.2. si è consolidato, quindi, nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass. n. 17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass.n. 15902/2018; Cass. n. 25018/2017; Cass. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.3. si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell’impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo; 6.4. quest’ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicché non può dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo; 6.5. alla luce dei richiamati principi, qui ribaditi, sono infondati i primi tre motivi di ricorso nella parte in cui, per escludere il carattere indebito del pagamento, fanno leva sugli atti deliberativi dell’amministrazione adottati in violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. n. 165/2001, che nel disporre «le pubbliche amministrazioni non possono conferire dipendenti incarichi non F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti Numero sezionale 499/2022 disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 autorizzati» a maggior ragione esclude che, ove faccia difetto una specifica disposizione normativa, il datore di lavoro possa remunerare separatamente, in aggiunta al trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, attività che il dipendente o il dirigente è tenuto a rendere in quanto ricompresa nel profilo professionale di inquadramento; 6.6. correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l’attività di progettazione non è estranea alle mansioni esigibili dal datore di lavoro pubblico in relazione al profilo di inquadramento, perché il CCNL 31 marzo 1999 per il personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie locali inserisce nell’area D i lavoratori che «svolgono attività caratterizzate da …. elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento …contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi» e nella esemplificazione dei profili, oltre a menzionare espressamente l’attività di progettazione ( lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.) aggiunge che «fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di … ingegnere, architetto, geologo….»; 6.7. nel profilo, quindi, rientrano a pieno titolo tutte le competenze proprie dell’ingegnere e dell’architetto, con la conseguenza che l’esercizio delle stesse non può essere oggetto di incarico, legittimamente conferibile ai sensi dell’art. 53, ove faccia difetto una specifica previsione legislativa, qual è quella dettata dall’art. 18 della legge 109/1994 che, nel riconoscere ai dipendenti pubblici un compenso ulteriore e speciale, deroga alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, la quale, quanto ai dirigenti, sancisce, all'art. 24, il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e, per il restante personale, prevede, all'art. 45, che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 21424/2019); 6.8. una volta ricondotta l’attività di progettazione alle mansioni proprie del profilo di inquadramento è esclusa in radice la possibilità di configurare un F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 arricchimento illecito della P.A., sicché anche sotto tale profilo il ricorso si Numero sezionale 499/2022 rileva infondato; Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 6.9. inammissibile è, invece, la deduzione dell’avvenuto svolgimento della prestazione al di fuori dell’orario di servizio, perché il motivo, in parte qua, prospetta una questione giuridica, implicante accertamenti di fatto, ai quali non fa cenno la sentenza impugnata e non è formulato nel rispetto degli oneri richiamati, fra le tante, da Cass. n. 2038/2019; 7. è infondata anche la quarta censura con la quale si sostiene, in sintesi, che quelle stesse somme si sarebbero comunque dovute attribuire ai sensi del richiamato art. 18 della legge n. 109/1994; 7.1. questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti alla natura, ai limiti oggettivi e soggettivi, ai presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109/1994 (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), quindi dall’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed infine dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016; 7.2. la ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., perché in questa sede interessa solo rimarcare, per risolvere la questione che qui viene in rilievo, che il diritto all’incentivo, seppure di natura retributiva (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6), è condizionato dal necessario rispetto delle procedure imposte dal legislatore, che ha rimesso dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, con la conseguenza che, ai fini dell’attribuzione dell’incentivo in parola, non è sufficiente allegare e dimostrare l’avvenuta prestazione dell’attività incentivata, occorrendo anche la previa adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004); 7.3. il ricorrente non fa neppure cenno alla realizzazione delle condizioni procedimentali e sostanziali richieste dal legislatore (costituzione del fondo, adozione del regolamento, criteri di quantificazione del compenso) e si limita a fare leva sul contenuto degli atti deliberativi adottati dal Comune di Greve in Chianti (nella parte in cui richiamano l’art. 18) di per sé non sufficiente a F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 far sorgere il preteso diritto, per quanto già evidenziato nel punto 6.2.; Numero registro generale 18977/2016 7.4. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve poi aggiungere Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 che con la citata sentenza n. 21424/2019 l’art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, Data pubblicazione 13/04/2022 nella parte in cui, ricalcando l’analoga disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 18, prevede che « Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto», è stato interpretato nei medesimi termini indicati dalla Sezione Centrale delle Autonomie della Corte dei Conti che, con il parere reso nell’adunanza del 4 aprile 2014, ha disatteso l’orientamento minoritario delle Sezioni Regionali espresso dalle pronunce invocate dal ricorrente nel corpo del motivo; 7.5. sulla base di argomenti testuali e sistematici, ai quali si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, quindi, affermato che l’incentivo è necessariamente collegato alla realizzazione di un’opera pubblica e, quindi, non può essere riconosciuto in relazione ad interventi programmatori di pianificazione che da detta realizzazione prescindano; 7.6. la sentenza impugnata, pur nella sua estrema sinteticità, non si è discostata dal richiamato principio, né è incorsa nel denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, perché l’affermare che la progettazione rientra fra le mansioni esigibili in relazione al profilo professionale posseduto, non implica che quella stessa attività debba essere necessariamente remunerata ex art. 18 della legge n. 109/1994; 8. infine il quinto motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che possa essere ravvisato un affidamento incolpevole dell’accipiens a fronte di incarichi «autodeterminati ed autoassegnati»; 8.1. il ricorso, con il quale si contesta detta affermazione e si sostiene che l’incarico di provvedere alla redazione delle varianti era già compreso in quello iniziale inerente alla redazione del piano regolatore, nella sostanza sollecita una valutazione di merito sul contenuto degli atti deliberativi, che esula all’evidenza dai limiti del giudizio di legittimità; 8.2. dall’inammissibilità del motivo discende la formazione di giudicato interno sul capo della decisione che ha escluso la buona fede del Cappelli e, pertanto, non rileva nella fattispecie la questione rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza interlocutoria n. 40004 del 2021;F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 8.3. il motivo è, poi, infondato nella parte in cui invoca l’applicazione del Numero registro generale 18977/2016 termine quinquennale di prescrizione, quanto agli interessi maturati sugli Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 importi pretesi in restituzione, perché la sentenza impugnata è conforme Data pubblicazione 13/04/2022 all’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni.» (Cass. n. 22978/2015); 9. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generai del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18977/2016 Numero sezionale 499/2022 Numero di raccolta generale 12108/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2
Sentenza Cassazione n. 12108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris