CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in relazione all'utilizzabilità delle prove acquisite che alla valenza probatoria delle stesse, nonché la qualificazione giuridica del fatto ed il trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni di diritto giustificanti i motivi di ricorso, del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, inoltre, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dedotte in appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21