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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:269
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 2012 –

[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑240/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Effetto deterrente – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Massimale del 10% del volume d’affari – Cooperazione»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punto 41)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma e 58) (v. punto 65) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑37/05), con cui il Tribunale ha parzialmente respinto una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione C(2004) 4030 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (procedimento COMP/C.

38. 238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna).

Dispositivo 1) L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 2012 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑240/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Effetto deterrente – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Massimale del 10% del volume d’affari – Cooperazione» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punto 41) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma e 58) (v. punto 65) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑37/05), con cui il Tribunale ha parzialmente respinto una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione C(2004) 4030 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (procedimento COMP/C. 38. 238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna). Dispositivo 1) L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.
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