Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:269
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 maggio 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑240/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Effetto deterrente – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Massimale del 10% del volume d’affari – Cooperazione»
1.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256,
§ 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112,
§ 1, c)] (v. punto 41)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita –
Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36, 53, primo comma e 58) (v. punto 65)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑37/05),
con cui il Tribunale ha parzialmente respinto una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente
nella decisione C(2004) 4030 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 1, [CE] (procedimento COMP/C. 38. 238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna).
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.