CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO di BARIe da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 17 maggio 2022, la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerose sentenze di condanna, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del 26 gennaio 2022, così rideterminando la pena complessiva da espiare in relazione a tre delle condanne da questi riportate in mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 344,87 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente al mancato rilievo dell'incompetenza funzionale - quale giudice dell'esecuzione - della Corte di appello di Bari. Invero, Naglieri veniva condannato con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari in data 15 settembre 2020 (pronuncia divenuta irrevocabile il 15 luglio 2021), che confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 27 ottobre 2017. Evidenzia dunque il Procuratore generale ricorrente come tale pronuncia abbia innovato la competenza del giudice dell'esecuzione, incardinandola presso il Tribunale di Bari, quale giudice che ha emesso il provvedimento passato in giudicato per ultimo. 3. Insorge contro il medesimo provvedimento anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo di ricorso - l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari è fondato. 2. Osserva infatti il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all'atto della proposizione dell'incidente di esecuzione) è effettivamente quella emessa dalla Corte di appello di Bari in data 15 settembre 2020, passata in cosa giudicata il 15 luglio 2021. Tale pronuncia si è però limitata a confermare la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bari, in data 27 ottobre 2017. Ne discende l'applicazione al caso di specie della disciplina dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; secondo tale disposizione normativa, qualora sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in 2 f relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente a conoscere della sua esecuzione è il giudice di primo grado; in caso contrario diviene competente il giudice di appello. Giova peraltro ricordare il principio di diritto secondo il quale <<In tema di esecuzione, l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale» (Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, conflitto di competenza, Rv. 280683 - 01). Pacifica è infine la natura inderogabile della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, nonché la rilevabilità d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento - della nullità derivante dalla relativa inosservanza (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775 - 01). 3. Rimane assorbita nella preliminare decisione di tipo processuale ogni questione ulteriore, sussunta nel ricorso inoltrato dal difensore. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribuna